MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 gennaio 2002 

Concessione  del  trattamento straordinario di integrazione salariale
per  fallimento,  art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  "Tintoria Stamperia Tessuti T.S.T. S.r.l.", unita'
di Galliate. (Decreto n. 30690).
(GU n.72 del 26-3-2002)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                    degli ammortizzatori sociali
                 e degli incentivi alla occupazione

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 218 del 10 giugno
2000;
  Vista  la  sentenza  n.  48/01  del  2 ottobre 2001 pronunciata dal
Tribunale  di  Novara  che ha dichiarato il fallimento della Tintoria
Stamperia Tessuti T.S.T. S.r.l.;
  Vista  l'istanza  presentata dal curatore fallimentare della citata
societa', con la quale viene richiesta la concessione del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale ai sensi dell'art. 3 della
legge  n.  223/1991,  in  favore  dei lavoratori sospesi dal lavoro o
lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 3 ottobre 2001;
  Acquisito il prescritto parere;
  Ritenuta  la necessita' di provvedere alla concessione del predetto
trattamento;
                              Decreta:
  In  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  Tintoria  Stamperia
Tessuti  T.S.T.  S.r.l.  sede in Novara, unita' in Galliate (Novara),
per  un  massimo di quarantanove unita' lavorative, e' autorizzata la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 3 ottobre 2001 al 2 ottobre 2002.
  L'Istituto  nazionale  per  la  previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 160/1988 citata in preambolo.
  L'Istituto nazionale per la previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 22 gennaio 2002
                                       Il direttore generale: Achille