MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 12 febbraio 2002 

Modifiche  al decreto 29 settembre 1994 di abilitazione all'"Istituto
torinese di analisi transazionale e Gestalt" ad istituire ed attivare
nella  sede  di  Torino  corsi di specializzazione in psicoterapia ai
sensi dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56.
(GU n.62 del 14-3-2002)

                               IL CAPO
               del Dipartimento per la programmazione
               il coordinamento e gli affari economici
  Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare, l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Vista  la  legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro
dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  le
funzioni   in   materia   di   istruzione   universitaria  attribuite
precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;
  Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri  conformi  formulati  dalla commissione tecnico- consultiva di
cui  all'art.  3  e  dal  Comitato  nazionale  per la valutazione del
sistema universitario;
  Visto  il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni
ed  integrazioni,  con  il  quale  e' stata costituita la commissione
tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;
  Visto  il  parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con
il  quale  il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del sistema
universitario  ha  individuato  gli  standard  minimi  di  cui devono
disporre  gli istituti richiedenti in relazione al personale docente,
nonche'  alle  strutture ed attrezzature e le successive integrazioni
contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;
  Visto   il  decreto  in  data  29  settembre  1994,  con  il  quale
l"'Istituto  Torinese  di  Analisi  Transazionale e Gestalt" e' stato
abilitato  ad  istituire  e ad attivare nella sede di Torino corsi di
specializzazione   in   psicoterapia,  ai  sensi  dell'art.  3  della
richiamata legge n. 56 del 1989;
  Vista  l'istanza  con  la  quale il predetto istituto chiede che il
numero  massimo  degli  allievi  ammissibili sia aumentato da 10 a 15
unita';
  Visto    il    parere   favorevole   espresso   dalla   commissione
tecnico-consultiva nella seduta del 12 ottobre 2001;
  Vista  la  favorevole  valutazione  tecnica di congruita' in merito
all'istanza  presentata  dall'Istituto  sopra  indicato, espressa dal
predetto  Comitato  nella riunione del 24 gennaio 2002, trasmessa con
nota 82 del 25 gennaio 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'"Istituto  torinese  di  analisi  transazionale  e  Gestalt",
abilitato  con  decreto  29 settembre 1994 ad istituire e ad attivare
nella  sede  di  Torino  corsi di specializzazione in psicoterapia ai
sensi dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e' autorizzato
ad  ammettere allievi al primo anno di corso per un numero massimo di
15 unita' e, per l'intero ciclo, di 60 unita'.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 12 febbraio 2002
                                   Il capo del Dipartimento: D'addona