MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 12 febbraio 2002 

Abilitazione  all'"Istituto  per  lo studio delle psicoterapie S.r.l.
(ISP  S.r.l.)  -  Scuola di specializzazione in psicoterapie brevi ad
approccio   strategico"   ad  istituire  e  ad  attivare  nelle  sedi
periferiche  di  Bari, Santi Cosma e Damiano, e Reggio Calabria corsi
di   specializzazione  in  psicoterapia,  ai  sensi  del  regolamento
adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.
(GU n.63 del 15-3-2002)

                               IL CAPO
               del Dipartimento per la programmazione
               il coordinamento e gli affari economici
  Vista   la   legge   18   febbraio  1989,  n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Vista  la  legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro
dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  le
funzioni   in   materia   di   istruzione   universitaria  attribuite
precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;
  Visto   il  decreto  ministeriale  20  marzo  1998,  con  il  quale
l'"Istituto  per  lo  studio delle psicoterapie S.r.l. (ISP S.r.l.) -
Scuola   di  specializzazione  in  psicoterapie  brevi  ad  approccio
strategico"  e'  stato autorizzato ad attivare corsi di formazione in
psicoterapia  nelle  sedi  di  Roma e Vibo Valentia per i fini di cui
all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;
  Visto  l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art.  3  e  dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario;
  Visto il decreto in data 17 maggio 1999, e successive modificazioni
e  integrazioni,  con  il  quale  e'  stata costituita la commissione
tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;
  Vista  l'istanza  con  la  quale  l'"Istituto  per  lo studio delle
psicoterapie  S.r.l.  (ISP  S.r.l.)  -  Scuola di specializzazione in
psicoterapie brevi ad approccio strategico" ha chiesto l'abilitazione
ad  istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia
relativamente  alle  sedi  periferiche di Bari, Santi Cosma e Damiano
(Latina), e Reggio Calabria;
  Visto  il  parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con
il  quale  il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del sistema
universitario  ha  individuato  gli  standard  minimi  di  cui devono
disporre  gli istituti richiedenti in relazione al personale docente,
nonche'  alle  strutture ed attrezzature e le successive integrazioni
contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;
  Visto  il  parere  favorevole al riconoscimento delle predette sedi
espresso  dalla  commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del
regolamento nella seduta del 14 dicembre 2001;
  Vista  la  favorevole  valutazione  tecnica di congruita' in merito
all'istanza  presentata  dall'Istituto  sopra  indicato, espressa dal
predetto  Comitato  nella riunione del 24 gennaio 2002, trasmessa con
nota n. 82 del 25 gennaio 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per  i  fini  di  cui  all'art.  4 del regolamento adottato con
decreto  11  dicembre  1998,  n. 509, l'"Istituto per lo studio delle
psicoterapie  S.r.l.  (ISP  S.r.l.)  -  Scuola di specializzazione in
psicoterapie brevi ad approccio strategico" e' abilitato ad istituire
e  ad  attivare nelle sedi periferiche di Bari, Santi Cosma e Damiano
(Latina),  e  Reggio  Calabria, ai sensi delle disposizioni di cui al
titolo  II  del  regolamento  stesso,  successivamente  alla data del
presente  decreto,  corsi di specializzazione in psicoterapia secondo
il    modello    scientifico-culturale   proposto   nell'istanza   di
riconoscimento.
  2.  Il  numero  massimo degli allievi da ammettere al primo anno di
corso  per ciascuna sede e per ciascun anno e' pari a venti unita' e,
per l'intero ciclo, a ottanta unita'.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 12 febbraio 2002
                                   Il capo del Dipartimento: D'Addona