ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

COMUNICATO

Modificazioni allo statuto della Gan Italia S.p.a. Compagnia italiana
di  assicurazioni  e riassicurazioni (in breve Gan Italia S.p.a.), in
Roma.
(GU n.69 del 22-3-2002)

    Con  provvedimento  n.  2062  del 12 marzo 2002 l'Istituto per la
vigilanza  sulle  assicurazioni  private e di interesse collettivo ha
approvato,  ai  sensi  dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Gan
Italia  S.p.a.  Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni
(in  breve  Gan  Italia  S.p.a.), con le modifiche deliberate in data
29 novembre   2001   dall'assemblea   straordinaria  degli  azionisti
relative  ai  seguenti  articoli:  art.  4  (Ampliamento dell'oggetto
sociale  con  riferimento all'esercizio in Italia ed all'estero delle
assicurazioni  e  riassicurazioni  "in  tutti i rami danni consentiti
dalla   legge",   in   luogo   della  elencazione  dei  singoli  rami
autorizzati. Introduzione della possibilita' di prestare fidejussioni
ed  altre  garanzie anche reali sotto qualsiasi forma); art. 5 (Nuova
determinazione  del capitale sociale in euro 10.400.000, in luogo del
precedente  importo  di  L. 20.000.000.000,  diviso  in  n. 2.000.000
azioni  del  valore  nominale  di  euro  5,20  cadauna,  in luogo del
precedente  importo  di  L.  10.000,  mediante prelievo dalla riserva
straordinaria);   art.   11   (Introduzione   della  possibilita'  di
convocazione  dell'assemblea  da parte del collegio sindacale o anche
da almeno due membri dello stesso, previa comunicazione al presidente
del  consiglio  di amministrazione. Introduzionedella possibilita' di
partecipare   ed   assistere   alle   assemblee   anche   in  tele  o
videoconferenza:  modalita'  di convocazione, condizioni ed effetti);
art.  18  (Introduzione  della  possibilita'  di  convocazione  delle
riunioni  del  consiglio  da  parte del collegio sindacale o anche da
almeno  due  membri  dello stesso, previa comunicazione al presidente
del  consiglio  di  amministrazione);  art.  19  (Introduzione  delle
modalita'  di  convocazione  del consiglio di amministrazione e della
possibilita'  di partecipare ed assistere alle riunioni del consiglio
anche   in   tele   o  videoconferenza:  modalita'  di  convocazione,
condizioni  ed effetti); art. 23 (Nuove modalita' di convocazione del
comitato  esecutivo con possibilita', da parte del collegio sindacale
o  anche  da almeno due membri dello stesso, di convocare il comitato
previa  comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione,
col  rinvio  all'art.  l9  in  relazione  a  modalita', condizioni ed
effetti della convocazione); art. 26 (Nuova disciplina in materia di:
a)   nomina  del  presidente  del  collegio  sindacale:  criteri;  b)
requisiti  di professionalita' dei sindaci di cui all'art. 1, comma l
e  2,  lettere a), b) e c) del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n.
162;  d)  individuazione,  ai  sensi dell'art. 1, comma 3, del citato
decreto  ministeriale  n.  162/2000,  delle  materie e dei settori di
attivita'   strettamente  attinenti  all'attivita'  dell'impresa;  e)
limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale:
individuazione  del  tipo  di  societa'  "quotate  e assicurative non
quotate"  da  considerare  a  tale fine; f) possibilita' da parte del
collegio  sindacale  o  anche  da  almeno due membri dello stesso, di
convocare  l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione e il
comitato  esecutivo, previa comunicazione al presidente del consiglio
di  amministrazione  e  di avvalersi per l'espletamento delle proprie
funzioni  di  dipendenti  della compagnia); art. 27 (Eliminazione del
riferimento   al   "Conto   perdite   e   profitti"  ed  introduzione
dell'obbligo,  in  capo  agli  amministratori,  di  formazione  e  di
comunicazione  del bilancio al collegio sindacale ed alla societa' di
revisione, nei termini e nelle forme di legge).