GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 31 gennaio 2002 

Autorizzazione  al  trattamento  dei  dati a carattere giudiziario da
parte  di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici.
(Autorizzazione n. 7/2002).
(GU n.83 del 9-4-2002 - Suppl. Ordinario n. 70)

           IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

  In  data  odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodota',
presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof.
Gaetano  Rasi  e  del  dott.  Mauro  Paissan,  componenti e del dott.
Giovanni Buttarelli, segretario generale;
  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  in  materia  di  tutela  delle  persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
  Visto, in particolare, l'art. 24, comma 1, della legge n. 675/1996,
che  ammette  il  trattamento  dei dati personali idonei a rivelare i
provvedimenti  giudiziari  ivi richiamati, anche da parte di soggetti
pubblici,  "soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge
o  provvedimento  del Garante che specifichino le rilevanti finalita'
di  interesse  pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le
precise operazioni autorizzate";
  Considerato  che  diversi trattamenti dei predetti dati da parte di
soggetti pubblici sono disciplinati nel decreto legislativo 11 maggio
1999,  n.  135, nonche' nel provvedimento del Garante n. 1/P/2000 del
30 dicembre 1999-13 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 26 del 26 febbraio 2000;
  Considerato che i trattamenti dei medesimi dati giudiziari da parte
dei  soggetti  pubblici,  per  finalita' non previste nel capo II del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, devono essere autorizzati
dal  Garante  ai  sensi dell'art. 24 della legge 31 dicembre 1996, n.
675;
  Considerato  che  il  trattamento dei dati in questione puo' essere
autorizzato   dal   Garante  anche  d'ufficio  con  provvedimenti  di
carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di
trattamenti (art. 41, comma 7, legge n. 675/1996);
  Considerato  che  le  autorizzazioni  di  carattere generale sinora
rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure
uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresi' superflua la
richiesta di singoli provvedimenti autorizzatori da parte di numerosi
titolari del trattamento;
  Ritenuto  opportuno rilasciare nuove autorizzazioni in sostituzione
di   quelle   in   scadenza  il  31  gennaio  2002,  armonizzando  le
prescrizioni gia' impartite alla luce dell'esperienza maturata;
  Considerato  che l'art. 8, par. 5, della direttiva 95/46/CE prevede
specifiche garanzie per i dati sopraindicati e per altre categorie di
dati  a  carattere  giudiziario, in quanto ammette il trattamento dei
dati  relativi  alla  piu'  ampia  categoria  delle  "infrazioni, ...
condanne  penali o ... misure di sicurezza" "... solo sotto controllo
dell'autorita'  pubblica,  o  se  vengono  fornite opportune garanzie
specifiche,  sulla base del diritto nazionale, fatte salve le deroghe
che  possono  essere  fissate  dallo  Stato  membro  in  base  ad una
disposizione   nazionale   che   preveda   garanzie   appropriate   e
specifiche",  sempreche' un "registro completo" delle condanne penali
sia tenuto "solo sotto il controllo dell'autorita' pubblica";
  Ritenuto che in vista della completa attuazione legislativa di tale
disciplina  comunitaria  e'  opportuno che la presente autorizzazione
generale  non rechi disposizioni particolarmente dettagliate, in modo
da  evitare che l'attivita' dei titolari dei trattamenti sia soggetta
a modifiche sostanziali nel corso di un breve periodo di tempo, ferme
restando alcune garanzie per gli interessati;
  Ritenuta  la  necessita' di favorire la prosecuzione dell'attivita'
di   documentazione,   studio   e  ricerca  in  campo  giuridico,  in
particolare  per  quanto  riguarda  la  diffusione di dati relativi a
precedenti  giurisprudenziali, in ragione sia dell'affinita' che tali
attivita'  presentano  con quelle di manifestazione del pensiero gia'
disciplinate  dagli articoli 12, 20 e 25 della legge n. 675/1996, sia
della  possibile  adozione  di  norme  volte  a  favorire lo sviluppo
dell'informatica giuridica;
  Ritenuto opportuno che anche tali nuove autoriz-zazioni provvisorie
siano  a  tempo  determinato  ai  sensi  dell'art. 14 del decreto del
Presidente  della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501, in relazione alla
prevista  emanazione  del  testo  unico della normativa in materia di
protezione  dei  dati personali, in attuazione della legge n. 127 del
2001;
  Considerata  la  necessita'  di  garantire  il  rispetto  di alcuni
principi  volti  a  ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo
che  i  trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le liberta'
fondamentali, nonche' per la dignita' delle persone;
  Visto l'art. 35 della legge n. 675/1996;
  Visto il regolamento recante norme sulle misure minime di sicurezza
adottato  con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999,
n. 318;
  Visto  l'art.  14  del  decreto  del Presidente della Repubblica 31
marzo 1998, n. 501;
  Visti gli atti d'ufficio;
  Viste   le   osservazioni  dell'Ufficio  formulate  dal  segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
  Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

                              Autorizza

i  trattamenti di dati personali idonei a rivelare i provvedimenti di
cui  all'art.  686,  commi  1,  lettere a) e d), 2 e 3, del codice di
procedura penale, per le rilevanti finalita' di interesse pubblico di
seguito  specificate  ai sensi dell'art. 24 della legge n. 675/1996 e
secondo le seguenti prescrizioni:
                               Capo I
                         Rapporti di lavoro

1) Ambito di applicazione e finalita' del trattamento.
  L'autorizzazione  e'  rilasciata, anche senza richiesta di parte, a
persone fisiche e giuridiche, enti, associazioni ed organismi che:
    a) sono parte di un rapporto di lavoro;
    b) utilizzano  prestazioni  lavorative anche atipiche, parziali o
temporanee;
    c) conferiscono  un  incarico  professionale a consulenti, liberi
professionisti, agenti, rappresentanti e mandatari.
  Il  trattamento deve essere strettamente necessario per adempiere o
per  esigere  l'adempimento  di  specifici  obblighi  o  per eseguire
specifici  compiti previsti da leggi, dalla normativa comunitaria, da
regolamenti  o  da  contratti  collettivi, anche aziendali, e ai soli
fini  della  gestione  del  rapporto  di lavoro, anche autonomo o non
retribuito od onorario.
  L'autorizzazione e' altresi' rilasciata a soggetti che in relazione
ad   un'attivita'  di  composizione  di  controversie  esercitata  in
conformita'   alla   legge   svolgono   un  trattamento  strettamente
necessario al medesimo fine.
2) Interessati ai quali i dati si riferiscono.
  Il  trattamento puo' riguardare dati attinenti a soggetti che hanno
assunto o intendono assumere la qualita' di:
    a) lavoratori   dipendenti,   anche   se   prestatori  di  lavoro
temporaneo  o  in  rapporto  di tirocinio, apprendistato e formazione
lavoro,  ovvero di associati anche in compartecipazione o di titolari
di borse di lavoro e di rapporti analoghi;
    b) amministratori o membri di organi esecutivi o di controllo;
    c) consulenti  e  liberi professionisti, agenti, rappresentanti e
mandatari.
                               Capo II
             Organismi di tipo associativo e fondazioni

1) Ambito di applicazione e finalita' del trattamento.
  L'autorizzazione e' rilasciata anche senza richiesta:
    a) ad associazioni anche non riconosciute, ivi compresi partiti e
movimenti   politici,   associazioni   ed  organizzazioni  sindacali,
patronati,  associazioni  a  scopo assistenziale o di volontariato, a
fondazioni,  comitati  e  ad  ogni altro ente, consorzio od organismo
senza  scopo  di  lucro,  dotati  o  meno  di personalita' giuridica,
nonche'  a  cooperative  sociali e societa' di mutuo soccorso di cui,
rispettivamente, alle leggi 8 novembre 1991, n. 381 e 15 aprile 1886,
n. 3818;
    b) ad  enti  ed associazioni anche non riconosciute che curano il
patrocinio,  il  recupero, l'istruzione, la formazione professionale,
l'assistenza  socio-sanitaria,  la beneficenza e la tutela di diritti
in  favore  dei  soggetti  cui  si  riferiscono i dati o dei relativi
familiari e conviventi.
  Il  trattamento  deve essere strettamente necessario per perseguire
scopi  determinati  e  legittimi  individuati  dall'atto costitutivo,
dallo statuto o da un contratto collettivo.
2) Interessati ai quali i dati si riferiscono.
  Il trattamento puo' riguardare dati attinenti:
    a) ad  associati,  soci  e  aderenti,  nonche',  nei  casi in cui
l'utilizzazione  dei  dati sia prevista dall'atto costitutivo o dallo
statuto,  a  soggetti  che  presentano  richiesta  di ammissione o di
adesione;
    b) a  beneficiari,  assistiti  e  fruitori  delle attivita' o dei
servizi   prestati   dall'associazione,   dall'ente   o  dal  diverso
organismo.
                              Capo III
                        Liberi professionisti

1) Ambito di applicazione e finalita' del trattamento.
  L'autorizzazione e' rilasciata anche senza richiesta ai:
    a) liberi  professionisti,  anche associati, tenuti ad iscriversi
in  albi  o  elenchi per l'esercizio di un'attivita' professionale in
forma  individuale  o  associata,  anche  in  conformita'  al decreto
legislativo  2  febbraio  2001,  n.  96  o  alle  norme di attuazione
dell'art.  24, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, in tema di
attivita' di assistenza e consulenza;
    b) soggetti  iscritti nei corrispondenti albi o elenchi speciali,
istituiti  anche  ai  sensi  dell'art.  34 del regio decreto-legge 27
novembre  1933,  n.  1578  e successive modificazioni e integrazioni,
recante l'ordinamento della professione di avvocato;
    c) sostituti   e   ausiliari   che   collaborano  con  il  libero
professionista  ai sensi dell'art. 2232 del codice civile, praticanti
e  tirocinanti,  qualora  tali soggetti siano titolari di un autonomo
trattamento o siano contitolari del trattamento effettuato dal libero
professionista.
2) Interessati ai quali i dati si riferiscono.
  Il trattamento puo' riguardare dati attinenti ai clienti.
  I  dati relativi ai terzi possono essere trattati solo ove cio' sia
strettamente   indispensabile  per  eseguire  specifiche  prestazioni
professionali   richieste   dai   clienti  per  scopi  determinati  e
legittimi.
                               Capo IV
        Imprese bancarie ed assicurative ed altri trattamenti

1) Ambito di applicazione e finalita' del trattamento.
  L'autorizzazione e' rilasciata, anche senza richiesta:
    a) ad  imprese  autorizzate  o  che  intendono essere autorizzate
all'esercizio  dell'attivita'  bancaria  e creditizia, assicurativa o
dei  fondi  pensione,  anche  se  in  stato  di  liquidazione  coatta
amministrativa, ai fini:
      1)  dell'accertamento,  nei  casi  previsti  dalle  leggi e dai
regolamenti,  del  requisito  di onorabilita' nei confronti di soci e
titolari di cariche direttive o elettive;
      2)  dell'accertamento,  nei  soli  casi  espressamente previsti
dalla legge, di requisiti soggettivi e di presupposti interdittivi;
      3) dell'accertamento di responsabilita' in relazione a sinistri
o eventi attinenti alla vita umana;
      4)  dell'accertamento  di situazioni di concreto rischio per il
corretto  esercizio  dell'attivita'  assicurativa,  in  relazione  ad
illeciti direttamente connessi con la medesima attivita'.
  Per  questi  ultimi  casi,  limitatamente  ai  trattamenti  di dati
registrati in una specifica banca di dati ai sensi dell'art. 1, comma
2,  lettera  a)  della  legge  675/1996,  il titolare deve inviare al
Garante una dettagliata relazione sulle modalita' del trattamento.
    b) a   soggetti   titolari  di  un  trattamento  di  dati  svolto
nell'ambito  di un'attivita' di richiesta, acquisizione e consegna di
atti  e  documenti presso i competenti uffici pubblici, effettuata su
incarico degli interessati;
    c) alle  societa'  di intermediazione mobiliare, alle societa' di
investimento  a  capitale  variabile, e alle societa' di gestione del
risparmio  e  dei  fondi  pensione,  ai  fini  dell'accertamento  dei
requisiti  di onorabilita' in applicazione dei decreti legislativi 24
febbraio  1998,  n.  58  e  21  aprile  1993,  n.  124,  dei  decreti
ministeriali  11 novembre 1998, n. 468 e 14 gennaio 1997, n. 211 e di
eventuali altre norme di legge o di regolamento.
2) Ulteriori trattamenti.
  L'autorizzazione e' rilasciata altresi':
    a) a  chiunque,  per  far  valere o difendere un diritto anche da
parte di un terzo in sede giudiziaria, nonche' in sede amministrativa
o  nelle  procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti
dalle  leggi,  dalla  normativa  comunitaria,  dai  regolamenti o dai
contratti collettivi, sempreche' il diritto da far valere o difendere
sia  di  rango pari a quello dell'interessato e i dati siano trattati
esclusivamente  per  tale  finalita'  e  per  il periodo strettamente
necessario per il suo perseguimento;
    b) a   chiunque,  per  l'esercizio  del  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi, nei limiti di quanto previsto dalle leggi e
dai regolamenti in materia;
    c) a  persone  fisiche  e giuridiche, istituti, enti ed organismi
che esercitano un'attivita' di investigazione privata autorizzata con
licenza  prefettizia  (art.  134 del regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni e integrazioni).
  Il trattamento deve essere necessario:
    1)  per permettere a chi conferisce uno specifico incarico di far
valere  o  difendere  in sede giudiziaria un proprio diritto di rango
pari  a quello del soggetto al quale si riferiscono i dati, ovvero di
un  diritto  della personalita' o di un altro diritto fondamentale ed
inviolabile;
    2)  su incarico di un difensore in riferimento ad un procedimento
penale,  per  ricercare  e individuare elementi a favore del relativo
assistito  da utilizzare ai soli fini dell'esercizio del diritto alla
prova (articoli 190 del codice di procedura penale e legge 7 dicembre
2000, n. 397);
    d) a chiunque, per adempiere ad obblighi previsti da disposizioni
di  legge in materia di comunicazioni e certificazioni antimafia o in
materia  di  prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre
gravi  forme  di  manifestazione  di pericolosita' sociale, contenute
anche nella legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed
integrazioni, o per poter produrre la documentazione prescritta dalla
legge per partecipare a gare d'appalto;
    e) ai  soggetti pubblici, ai fini dell'accertamento del requisito
di  idoneita'  morale  di  coloro  che  intendono  partecipare a gare
d'appalto,  in  conformita'  a  quanto  previsto  dalla  normativa in
materia di appalti pubblici.
                               Capo V
                      Documentazione giuridica

1) Ambito di applicazione e finalita' del trattamento.
  L'autorizzazione  e' rilasciata per il trattamento, ivi compresa la
diffusione,  di  dati per finalita' di documentazione, di studio e di
ricerca  in  campo  giuridico,  in particolare per quanto riguarda la
raccolta    e   la   diffusione   di   dati   relativi   a   pronunce
giurisprudenziali.
                               Capo VI
              Prescrizioni comuni a tutti i trattamenti

  Per  quanto non previsto dai capi che precedono, ai trattamenti ivi
indicati si applicano, altresi', le seguenti prescrizioni:
1) Dati trattati.
  Possono essere trattati i soli dati essenziali per le finalita' per
le  quali  e'  ammesso  il  trattamento  e  che  non  possano  essere
adempiute,  caso  per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o
di dati personali di natura diversa.
2) Modalita' di trattamento.
  Il  trattamento  dei  dati  deve  essere  effettuato unicamente con
logiche  e  mediante  forme  di  organizzazione dei dati strettamente
correlate  agli obblighi, ai compiti o alle finalita' precedentemente
indicati.
  Fuori  dei  casi  previsti dai capi IV, punto 2 e V, o nei quali la
notizia  e'  acquisita da fonti accessibili a chiunque, i dati devono
essere  forniti  dagli  interessati,  nel  rispetto  della disciplina
prevista  dall'art.  689  del  codice  di procedura penale in tema di
richiesta  di  certificati,  salvo  quanto previsto dall'art. 688 del
medesimo  codice  per cio' che riguarda l'acquisizione di certificati
del  casellario giudiziale da parte di amministrazioni pubbliche e di
enti incaricati di pubblici servizi.
3) Conservazione dei dati.
  Con  riferimento all'obbligo previsto dall'art. 9, comma 1, lettera
e)  della  legge n. 675/1996, i dati possono essere conservati per il
periodo  di tempo previsto da leggi o regolamenti e, comunque, per un
periodo  non  superiore  a  quello  strettamente  necessario  per  le
finalita' perseguite.
  Ai  sensi dell'art. 9, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge, i
soggetti   autorizzati   verificano   periodicamente   l'esattezza  e
l'aggiornamento  dei  dati,  nonche' la loro pertinenza, completezza,
non  eccedenza  e  necessita'  rispetto alle finalita' perseguite nei
singoli  casi.  Al  fine  di assicurare che i dati siano strettamente
pertinenti  e  non  eccedenti  rispetto  alle  finalita'  medesime, i
soggetti autorizzati valutano specificamente il rapporto tra i dati e
i  singoli  obblighi,  compiti  e  prestazioni.  I  dati che, anche a
seguito  delle  verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non
necessari  non  possono  essere utilizzati, salvo che per l'eventuale
conservazione,  a  norma  di  legge, dell'atto o del documento che li
contiene.   Specifica   attenzione   e'   prestata  per  la  verifica
dell'essenzialita' dei dati riferiti a soggetti diversi da quelli cui
si riferiscono direttamente gli obblighi, i compiti e le prestazioni.
4) Comunicazione e diffusione.
  I  dati  possono  essere  comunicati  e,  ove previsto dalla legge,
diffusi,  a  soggetti  pubblici  o  privati,  nei limiti strettamente
necessari  per  le finalita' perseguite e nel rispetto, in ogni caso,
del segreto professionale e delle altre prescrizioni sopraindicate.
5) Richieste di autorizzazione.
  I   titolari   dei   trattamenti   che   rientrano  nell'ambito  di
applicazione   della   presente  autorizzazione  non  sono  tenuti  a
presentare  una  richiesta  di  autorizzazione al Garante, qualora il
trattamento  che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni
suddette.
  Le  richieste  di  autorizzazione pervenute o che perverranno anche
successivamente  alla  data  di  adozione del presente provvedimento,
devono  intendersi  accolte  nei  termini  di  cui  al  provvedimento
medesimo.
  Il  Garante si riserva l'adozione di ogni altro provvedimento per i
trattamenti non considerati nella presente autorizzazione.
  Per  quanto riguarda invece i trattamenti disciplinati nel presente
provvedimento,  il  Garante non prendera' in considerazione richieste
di  autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformita' alle
relative   prescrizioni,   salvo   che   il   loro  accoglimento  sia
giustificato  da  circostanze  del  tutto particolari o da situazioni
eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.
  Restano  fermi  gli  obblighi  previsti  da  norme  di  legge  o di
regolamento  o dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti o
limiti  piu'  restrittivi in materia di trattamento di dati personali
e,  in  particolare,  dalle  disposizioni contenute nell'art. 8 della
legge  20  maggio 1970, n. 300, che vieta al datore di lavoro ai fini
dell'assunzione  e  nello  svolgimento  del  rapporto  di  lavoro, di
effettuare   indagini,   anche  a  mezzo  di  terzi,  sulle  opinioni
politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonche' su fatti non
rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del
lavoratore.
6) Efficacia temporale e disciplina transitoria.
  La  presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1 febbraio
2002 fino al 30 giugno 2003.
  Qualora alla data della pubblicazione della presente autorizzazione
il  trattamento non sia gia' conforme alle prescrizioni non contenute
nella precedente autorizzazione n. 7/2000, il titolare deve adeguarsi
ad esse entro il 31 maggio 2002.
  La   presente   autorizzazione   sara'  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 31 gennaio 2002

                            Il presidente
                               Rodota'


                             Il relatore
                             Santaniello


                       Il segretario generale
                             Buttarelli