AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 6 marzo 2002 

Finanza  di  progetto: quesiti posti in materia di gara per la scelta
dei  partecipanti  alla  procedura  negoziata,  di  variazione  della
composizione  del  promotore  e  di  possibilita'  di  impiego  della
procedura  del  promotore  per  il  "ciclo  integrale  delle  acque".
(Determinazione n. 4/2002).
(GU n.75 del 29-3-2002)

                            IL CONSIGLIO

Premesso
  Con  nota  del  30  gennaio  2002, l'ing. Enrico Brunori chiedeva a
questa  Autorita'  di  vigilanza  di  esprimere  il proprio avviso in
ordine  ad  alcune  questioni interpretative concernenti la procedura
relativa  all'affidamento  della realizzazione di opere pubbliche per
mezzo della cosiddetta "finanza di progetto".
  Premesso  che  l'ANAS  e  l'azienda  U.L.S.S.  12 veneziana avevano
indetto   due   gare,   rispettivamente,   per   l'affidamento  della
progettazione,  della  costruzione  e della gestione del collegamento
autostradale  di connessione tra le citta' di Brescia e Milano, e per
l'affidamento della progettazione, della costruzione e della gestione
del nuovo ospedale di Mestre, il Brunori chiedeva di sapere se, nelle
gare  indette  ai sensi dell'art. 37-quater della legge n. 109/1994 e
successive  modificazioni, prima della presentazione delle domande di
partecipazione,  fosse  possibile  prendere visione, ed eventualmente
entro  quali  limiti,  della  documentazione  posta a base delle gare
medesime.
  Tra  l'altro,  il  richiedente lamentava che i bandi concernenti le
gare indicate non riportavano il contenuto e le caratteristiche delle
opere  da  realizzare,  limitandosi  a  fare rinvio alla proposta del
promotore  ed alla documentazione ad essa allegata, senza consentirne
l'immediata e piena conoscenza, nel presupposto che nella licitazione
privata,  ritenuta  applicabile  al  caso  di  specie, la visione dei
documenti  e'  consentita  ai soli concorrenti invitati alla gara. In
tal  modo,  secondo  il  richiedente  risultavano  disattesi  i  piu'
elementari principi di trasparenza e massima concorrenza.
  Con riferimento alla prima delle gare indicate, inoltre, la Brebemi
S.p.a.,  premesso di avere assunto l'iniziativa dell'opera, chiedeva,
a  sua  volta,  di  sapere fino a quando avrebbe potuto eventualmente
associare   altre   imprese;   e   tanto   nel   presupposto  che  la
giurisprudenza   amministrativa   ammette   la   possibilita',  entro
determinati  limiti,  di  modificare  la  composizione  del  soggetto
partecipante  alla gara tra la fase di prequalifica e quella relativa
alla gara vera e propria.
  Altro  quesito, infine, concernente la "finanza di progetto" veniva
formulato  dalla Sogesid S.p.a. che voleva, in particolare, conoscere
l'avviso  dell'Autorita' in merito all'utilizzo dell'istituto ovvero,
in  alternativa,  della  concessione  di  costruzione  e gestione con
riferimento   ai   singoli  segmenti  del  ciclo  idrico  (adduzione,
captazione, depurazione ecc.).
Considerato
  I   problemi   interpretativi  di  cui  agli  indicati  quesiti  si
ricollegano alla questione concernente la individuazione della natura
della  "gara"  di  cui  alla lett. a) del comma 1 dell'art. 37-quater
della  legge  n.  109/1994  e  s.m.  e sembrano scaturire dall'errato
convincimento  delle stazioni appaltanti secondo cui l'aggiudicazione
finale  della  concessione, nell'ipotesi della cosiddetta "finanza di
progetto",  debba  avvenire  mediante  licitazione  privata e facendo
applicazione    del   criterio   dell'offerta   economicamente   piu'
vantaggiosa. Al contrario, tale aggiudicazione, in base all'esplicito
disposto  di  cui al comma 1 dell'indicato art. 37-quater della legge
n.  109/1994 e s.m., va fatta "mediante procedura negoziata" rispetto
alla  quale "la gara", di cui alla lett. a) dello stesso comma, serve
non  gia'  a selezionare l'aggiudicatario della concessione bensi' ad
individuare  i  "soggetti  presentatori  delle due migliori offerte",
(ovvero  dell'unico  soggetto partecipante) con i quali instaurare la
"procedura negoziata" assieme al promotore.
  Del resto, questa Autorita', gia' nella determinazione n. 51 del 26
ottobre  2000,  pur avendo rilevato come il legislatore avesse scelto
di introdurre il sistema della "finanza di progetto" "innestandolo su
quello  proprio della concessione" aveva, tuttavia, aggiunto che, nel
caso del project financing, la concessione si aggiudica "mediante una
procedura  negoziata  da  svolgere  tra  il  promotore  e  i soggetti
presentatori  delle  due  migliori  offerte  nella  gara  di cui alla
lett. a);  nel  caso  in  cui  alla  gara  abbia partecipato un unico
soggetto  la  procedura negoziata si svolge tra il promotore e questo
unico soggetto".
  Cio'  premesso,  al fine della soluzione dei quesiti prospettati ed
in  mancanza  di  specifica  ulteriore indicazione normativa circa le
modalita'  del  relativo espletamento resta ugualmente il problema se
detta  gara,  intesa  a  selezionare  i concorrenti da confrontare al
promotore,  debba  consistere  in  un  pubblico incanto ovvero in una
licitazione  privata,  ovvero  ancora  se  non si tratti di procedura
anomala e particolare, che presenti caratterizzazioni proprie.
  Dato  specifico della gara di cui all'art. 37-quater della legge n.
109/1994  e  s.m. e', infatti, la inapplicabilita' della disposizione
contenuta  nell'art.  76,  comma  2, del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  554/1999  e  s.m.,  secondo  cui non si fa luogo alla
licitazione  privata  nel caso in cui i soggetti prequalificati siano
inferiori  a  tre  mentre  nella  gara  di  cui  trattasi puo' essere
presentata anche una sola offerta.
  Va  rilevato  che  similare  alla  gara  di  cui trattasi e' quella
prevista dall'art. 7 della direttiva comunitaria 93/37/CEE in base al
quale  le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare gli appalti
di  lavori  mediante  "procedura  negoziata,  dopo aver pubblicato un
bando di gara e selezionato i candidati secondo criteri qualitativi e
resi noti".
  Va  ulteriormente osservato che, ai sensi dell'art. 37-quater della
legge  109/1994  e  s.m.,  a  base  di tale gara deve essere posto il
progetto   preliminare   presentato   dal   promotore,  eventualmente
modificato  sulla  base  delle  determinazioni delle amministrazioni,
nonche'  i  valori  degli  elementi  necessari  per la determinazione
dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa nelle misure previste
dal  piano  economico-finanziario  presentato dal promotore. Ed e' di
tale   documentazione,   pertanto,  che  la  stazione  appaltante  ha
l'obbligo di assicurare la piena conoscibilita' da parte dei soggetti
interessati   alla   relativa  partecipazione,  laddove,  invece,  va
mantenuto   riservato  il  piano  economico-finanziario  proprio  del
promotore  in  quanto afferente alle sue scelte imprenditoriali, alla
sua  organizzazione  di  impresa  (sotto  il  profilo  finanziario  e
patrimoniale),   alle   sue   strategie   ed  in  generale  a  quelle
informazioni   economiche   che   caratterizzano   le  ragioni  e  le
valutazioni stesse del promotore rispetto al mercato.
  Sulla  base  delle  medesime indicate considerazioni in ordine allo
svolgimento  del  procedimento  di  aggiudicazione  della concessione
nella  cosiddetta  "finanza  di progetto", si puo' ritenere, inoltre,
consentito  al  promotore  modificare  la  compagine  sociale sino al
momento  dell'indizione  del  sub-procedimento negoziato; dato che da
tale  momento che prende vita il confronto concorrenziale finalizzato
alla finale aggiudicazione.
  In  merito,  infine, all'utilizzo della "finanza di progetto" o, in
alternativa,   dell'istituto  della  "concessione  di  costruzione  e
gestione"   per   singoli   segmenti  del  ciclo  idrico  (adduzione,
captazione,  depurazione, ecc.), occorre innanzitutto rilevare che la
disciplina del settore idrico presenta delle specificita' di assoluto
rilievo, ricadendo, sotto il profilo generale oggettivo, nel campo di
applicazione  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 (art. 3),
relativo  ai  c.d.  settori  speciali  ex  esclusi  (acqua,  energia,
trasporti  e  telecomunicazioni)  e  adottato  in  recepimento  delle
direttive comunitarie 90/531/CEE e 93/38/CEE.
  Tuttavia,  come  gia'  rilevato  da  questa autorita' con l'atto di
regolazione  n.  2/1999,  il disposto di cui all'articolo 2, comma 2,
lett. b),  della  legge  n. 109/1994 e s.m., prevede l'applicabilita'
delle  norme della legge quadro sui lavori pubblici anche ai soggetti
di cui al suddetto decreto legislativo n. 158/1995 per lo svolgimento
di  attivita'  che  riguardano  i  lavori individuati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 517/1997 e comunque i lavori
concernenti  rilevati  aeroportuali  e  ferroviari, sempre che non si
tratti  di lavorazioni che non possono essere progettate ed appaltate
separatamente  in  quanto  strettamente  connesse  e  funzionali alla
esecuzione  di  opere  comprese  nella  generale disciplina di cui al
decreto legislativo n. 158/1995.
  Da cio' consegue che, con riguardo ai soggetti operanti nei settori
dei  trasporti,  energia,  acqua  e  telecomunicazioni,  la  stazione
appaltante  potra' alternativamente, appaltare le opere di ingegneria
civile  e  quelle  specialistiche con un unico appalto, applicando la
disciplina  di  cui  alla  legge n. 109/1994 e s.m., ovvero appaltare
separatamente  i lavori civili e quelli specialistici, trovando cosi'
applicazione,  rispettivamente,  la  disciplina  di cui alla legge n.
109/1994 e s.m. e quella relativa ai settori ex esclusi.
  Con  la  conseguenza  che,  nel  caso di realizzazione di opere che
ricadono  sotto  la  disciplina dei lavori pubblici, l'utilizzo della
"finanza  di  progetto" da parte dei soggetti aggiudicatori di cui al
decreto  legislativo  n.  158/1995  e'  sicuramente  consentito,  per
espressa   previsione  normativa;  detto  istituto  e'  da  ritenersi
egualmente  consentito nel caso in cui le opere non ricadessero sotto
la normativa indicata, trattandosi di procedimento teso ad assicurare
il rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicita' e ad evitare
discriminazioni   nelle  aggiudicazioni,  cui  pure  e'  ispirata  la
normativa generale sui settori ex esclusi.
  Queste  conclusioni  contengono  anche  la soluzione in ordine alla
possibilita'  di  impiegare per singoli segmenti del "ciclo integrale
delle acque", la tecnica della "finanza di progetto".
  Va,   inoltre,   rilevato  che  i  cosiddetti  settori  ex  esclusi
rappresentano  un comparto nel quale puo' avere rilievo significativo
l'uso  dell'istituto in questione, poiche' a fronte dei considerevoli
investimenti  iniziali  si determina una relativa stabilita' dei cash
flows  generabili,  vista l'ampia utilizzazione dei servizi offerti e
la  rigidita'  della  domanda.  In  particolare  nel  settore  idrico
esistono  dati  storici  su  cui  basarsi  ed  e'  piuttosto  agevole
individuare i contorni quantitativi di un mercato di solito a domanda
fortemente  stabile  o  prevedibile. Con cio' si afferma il principio
generale dell'utilizzabilita' della tecnica di finanza di progetto in
ogni  caso  anche nel settore idrico, purche' i progetti rispondano a
determinate   caratteristiche,   che   consentano  all'operazione  di
autofinanziarsi  mediante un flusso di cassa derivante dalla gestione
dell'opera.
  A  detta  conclusione  peraltro  e'  giunta anche la giurisprudenza
amministrativa   che   ha   riconosciuto  il  suddetto  inquadramento
giuridico  ai rapporti relativi ai settori c.d. speciali o ex esclusi
nei  quali la controprestazione consista prevalentemente nei proventi
della  gestione  con la conseguenza che, anche per detti rapporti, e'
utilizzabile   il   project   financing   anche   se   non   previsto
esplicitamente  dalle  direttive di settore e dal decreto legislativo
di recepimento n. 158/1995.
  Per le considerazioni esposte, a parere dell'Autorita':
    a)  a  base  della  gara  di  cui  all'art.  37-quater,  comma 1,
lett. a),   della   legge  11 febbraio  1994,  n.  109  e  successive
modificazioni  deve  essere  posto il progetto preliminare presentato
dal    promotore,   eventualmente   modificato   sulla   base   delle
determinazioni delle amministrazioni, nonche' i valori degli elementi
necessari  per  la  determinazione  dell'offerta  economicamente piu'
vantaggiosa  nella  misura  prevista  dal piano economico-finanziario
presentato  dal  promotore  medesimo,  il  quale, come documento a se
stante,  resta  riservato,  e  ad  essa  documentazione  deve  essere
consentito   l'accesso   a   tutti   i   soggetti   interessati  alla
partecipazione alla gara;
    b)  la  stazione appaltante e' tenuta, in ogni caso, a consentire
l'accesso alla documentazione di cui alla precedente lett. a) a tutti
i soggetti interessati alla partecipazione alla gara;
    c)  e' consentito al promotore procedere alla modificazione della
compagine  sociale  sino  all'inizio  della procedura negoziata con i
soggetti (o con il soggetto) selezionati nella gara preliminare;
    d)   l'utilizzo  del  meccanismo  della  cosiddetta  "finanza  di
progetto  e'  consentito ai soggetti che operano nei settori speciali
dell'acqua,  energia,  trasporti  e telecomunicazioni sia nel caso di
applicazione  da parte degli stessi della normativa di cui alla legge
n.  109/1994  e s.m., sia nel caso di applicazione della normativa di
cui  al  decreto  legislativo  n.  158/1995  e cio' anche per singoli
segmenti del "ciclo integrale delle acque".
    Roma, 6 marzo 2002
                                                 Il presidente: Garri