AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 14 marzo 2002 

Ripresa  della  riscossione dei versamenti tributari sospesi a favore
dei   soggetti   colpiti   dagli   eventi   verificatisi   a  seguito
dell'emergenza causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE).
(GU n.68 del 21-3-2002)

                      IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento,

                              Dispone:

1. Ambito di efficacia.
  1.1.  Il  presente  provvedimento  si  applica  nei  confronti  dei
soggetti  indicati  nell'art.  1,  comma  1, del decreto del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  del 14 marzo 2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale del 16 marzo 2001, n. 63, e nell'art. 1, comma 1,
del  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 agosto
2001,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale dell'11 agosto 2001, n.
186,  colpiti  dagli  eventi  verificatisi  a  seguito dell'emergenza
causata   dall'encefalopatia   spongiforme  bovina  (BSE)  che  hanno
usufruito  della  sospensione  dei  termini  relativi  ai  versamenti
diretti  dei  tributi,  dal  15  febbraio  2001  al 15 dicembre 2001,
disposta con i medesimi decreti ministeriali.
2. Ripresa dei versamenti diretti.
  2.1.  I  soggetti  di  cui  al  punto  1.1 devono versare l'importo
relativo  ai versamenti mensili e trimestrali dell'imposta sul valore
aggiunto  i  cui  termini sono scaduti nel periodo della sospensione,
nonche' l'imposta sul valore aggiunto dovuta in sede di dichiarazione
relativa  all'anno  2000,  ripartito  fino a un massimo di venti rate
mensili di pari importo a decorrere dal 16 maggio 2002.
  2.2.  Con  le stesse modalita' e negli stessi termini devono essere
effettuati i versamenti del saldo IRPEF e delle relative addizionali,
dell'IRPEG, dell'IRAP nonche' delle imposte sostitutive dovuti per il
periodo  d'imposta 2000 sulla base delle dichiarazioni presentate per
tale  periodo  e  i  versamenti degli acconti d'imposta dovuti per il
periodo  d'imposta  2001 i cui termini di versamento sono scaduti nel
periodo della sospensione.
  2.3.  Le  disposizioni di cui al punto 2.2 si applicano anche per i
versamenti  delle  imposte  dovute,  e non corrisposte nel periodo di
sospensione,   sulla   base   delle   dichiarazioni   presentate  dai
contribuenti  con  periodi  di  imposta  non  coincidenti  con l'anno
solare.
3. Versamenti dei sostituti d'imposta.
  3.1.  I  sostituti  d'imposta che non hanno effettuato i versamenti
delle  ritenute alla fonte operate a titolo di acconto ai sensi degli
articoli 23, 24, 25, 25-bis e 28, comma 1, del decreto del Presidente
della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  per  effetto della
sospensione  di cui al punto 1, devono effettuare il versamento delle
somme  dovute  ripartite  fino  a un massimo di venti rate mensili di
pari importo a decorrere dal 16 maggio 2002.
4. Versamento di altri tributi.
  4.1.  I  versamenti  di  tributi diversi da quelli disciplinati nei
punti precedenti, i cui termini di pagamento sono scaduti nel periodo
di  sospensione,  devono  essere  effettuati  ripartendoli  fino a un
massimo di venti rate mensili di pari importo a partire dal 16 maggio
2002.
5. Modalita' di versamento.
  5.1.  Per  i  versamenti  di  cui  ai  punti precedenti, i soggetti
interessati  devono utilizzare i modelli di pagamento stabiliti per i
singoli  tributi  e  le  relative  modalita'  di compilazione saranno
stabilite con successivo atto dell'Agenzia delle entrate.
  5.2.  La  ripresa  della riscossione dei versamenti sospesi avviene
senza aggravio di sanzioni e interessi.
Motivazioni.
  Il  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze del 1 marzo
2002,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2002,
prevede  che  il  recupero  dei  tributi non corrisposti dai soggetti
colpiti  dagli  eventi  verificatisi a seguito dell'emergenza causata
dall'encefalopatia  spongiforme bovina (BSE) deve essere effettuato a
decorrere dal 18 marzo 2002.
  In   esecuzione   dell'art.   1,   comma   2,  del  citato  decreto
ministeriale,  occorre stabilire le modalita' per l'effettuazione dei
versamenti  diretti non eseguiti per effetto delle sospensioni di che
trattasi.
  Atteso  che  l'art. 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
statuisce  che  le  disposizioni  tributarie  non  possono  prevedere
adempimenti  a  carico  dei  contribuenti la cui scadenza sia fissata
anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in
vigore  o  dell'adozione  dei  provvedimenti  di  attuazione  in esse
espressamente  previste,  si  e'  reso  necessario fissare il termine
della  prevista  dilazione  per il recupero dei tributi dal 16 maggio
2002.
  La  riscossione  dei  tributi sospesi avviene mediante ripartizione
delle  somme  dovute fino ad un massimo di venti rate mensili di pari
importo.
  Il   presente  provvedimento  si  applica  ai  soggetti  che  hanno
beneficiato  delle  sospensioni  dei  termini  disposte con i decreti
ministeriali  del  14  marzo e 7 agosto 2001 a seguito dell'emergenza
BSE.
  Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
  Decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, recante la riforma
dell'organizzazione  del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo  1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art.
68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).
  Statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1).
  Regolamento   di   amministrazione   dell'Agenzia   delle  entrate,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1).
  Decreto  del  Ministro  delle finanze 28 dicembre 2000, concernente
disposizioni  recanti  le  modalita' di avvio delle agenzie fiscali e
l'istituzione   del   ruolo   speciale   provvisorio   del  personale
dell'Amministrazione  finanziaria  a norma degli articoli 73 e 74 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento.
  Legge  27  luglio  2000, n. 212, art. 9, comma 2 che attribuisce al
Ministro  delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, il potere di
sospendere   o   differire   con   proprio  decreto  il  termine  per
l'adempimento degli obblighi tributari per i contribuenti interessati
da eventi eccezionali.
  Legge  27  luglio  2000,  n.  212,  art.  3, comma 2 secondo cui le
disposizioni  tributarie  non  possono prevedere adempimenti a carico
dei  contribuenti  la  cui  scadenza  sia  fissata  anteriormente  al
sessantesimo  giorno  dalla  data  della  loro  entrata  in  vigore o
dell'adozione  dei  provvedimenti di attuazione in esse espressamente
previste.
  Decreto-legge  11  gennaio 2001, n. 1, convertito con modificazioni
dalla  legge  9  marzo 2001, n. 49, concernente "Disposizioni urgenti
per   la   distruzione   del   materiale   specifico  a  rischio  per
encefalopatie  spongiformi  bovine e delle proteine e animali ad alto
rischio.
  Legge  9  marzo 2001 n. 49, art. 7-ter, che rinvia ad un successivo
decreto del Ministro dell'economia, da adottare ai sensi dell'art. 9,
comma  2,  della  legge  27  luglio 2001, n. 212, la sospensione o il
differimento  dei  termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti
tributari  a  favore  degli  allevatori  di  bovini  delle aziende di
macellazione  e degli esercenti attivita' di commercio all'ingrosso e
al dettaglio di carni colpite da BSE.
  Decreto ministeriale 14 marzo 2001, art. 1, comma 1, concernente la
sospensione  per  sei  mesi,  a  decorrere  dal 15 febbraio 2001, dei
termini  relativi  ai  versamenti  diretti  dei  tributi a favore dei
soggetti indicati nell'art. 7-ter, comma 1, della legge 9 marzo 2001,
n. 49.
  Decreto  ministeriale  14  marzo 2001, art. 1, comma 2, che prevede
che  la sospensione di cui al comma 1 si applichi anche ai versamenti
delle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto dai soggetti
indicati  in qualita' di sostituti d'imposta, ai sensi degli articoli
23,  24,  25, 25-bis, e 28, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  Decreto ministeriale 7 agosto 2001, art. 1, comma 1, che prevede la
proroga  di 4 mesi, dal 15 agosto 2001, della sospensione dei termini
relativi  ai  versamenti  diretti  dei tributi, concessa a favore dei
soggetti indicati nell'art. 7-ter, comma 1, della legge 9 marzo 2001,
n. 49.
  Decreto  ministeriale  7  agosto 2001, art. 1, comma 2, che prevede
che  la  sospensione di cui al comma 1 si applica anche ai versamenti
delle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto dai soggetti
sopraccitati  in  qualita'  di  sostituti  d'imposta,  ai sensi degli
articoli 23, 24, 25, 25-bis e 28, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600.
  Decreto ministeriale 1 marzo 2002, pubblicato in Gazzetta Ufficiale
n. 57 dell'8 marzo 2002, concernente la ripresa della riscossione dei
tributi sospesi a seguito dell'emergenza causata dalla BSE.
  Decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  art.  23, che ha
trasferito le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e
delle finanze.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 14 marzo 2002
                                   Il direttore dell'Agenzia: Ferrara