MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 15 marzo 2002 

Fissazione  dei  termini di presentazione delle domande per l'accesso
alle  agevolazioni  di  cui al Programma operativo nazionale (P.O.N.)
"Sviluppo imprenditoriale locale", misura 2.1.b., Pacchetto integrato
di agevolazioni (P.I.A.) - Formazione.
(GU n.72 del 26-3-2002)

               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visto   il   Programma   operativo   nazionale  (P.O.N.)  "Sviluppo
imprenditoriale  locale",  approvato  dalla  Commissione della Unione
europea   con  decisione  C (2000) 2342  dell'8 agosto  2000,  ed  in
particolare  la  Misura  2,  Pacchetto  integrato  di  agevolazioni -
P.I.A., che ha previsto un nuovo sistema agevolativo che, utilizzando
regimi  di  aiuto esistenti e nel rispetto dei relativi inquadramenti
comunitari,  unifica,  integra e semplifica le procedure di accesso e
di concessione delle agevolazioni;
  Visto il complemento di programmazione del citato P.O.N., approvato
dal  comitato  di sorveglianza del P.O.N. medesimo nella riunione del
10 luglio  2001,  relativo  alla  seconda  modalita'  operativa della
suddetta  Misura  2,  denominata  P.I.A. Formazione, finalizzata alla
concessione  di  agevolazioni  finanziarie alle imprese che intendono
realizzare  un'iniziativa consistente in un programma di investimento
agevolabile  dalla  legge  n.  488/1992  del settore "industria", che
preveda un considerevole incremento occupazionale, ed in un correlato
programma di formazione ammissibile agli "incentivi alla formazione";
  Vista  la  circolare  n. 1167510 del 28 novembre 2001 del Ministero
delle attivita' produttive, che ha fissato le modalita' di attuazione
di tale specifica misura denominata PIA Formazione;
  Visti  i  punti  1.2  e  1.3  della  detta circolare con i quali si
stabilisce  che il sistema agevolativo P.I.A. Formazione e' applicato
utilizzando  i  bandi  della legge n. 488/1992, settore "industria" e
che  le  relative  risorse  finanziarie disponibili per ciascun bando
sono stabilite con decreto del Ministro delle attivita' produttive;
  Visto  il  punto  12  della predetta circolare che prevede in prima
applicazione particolari modalita' per l'accesso alle agevolazioni e,
in  particolare, il punto 12.3 - che rende disponibili per tale prima
applicazione  risorse  cofinanziate FSE pari a venticinque milioni di
euro  per  i  programmi  agevolati  dalla  legge  n.  488/1992 con le
graduatorie   pubblicate  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana n. 121 del 26 maggio 2001 e pari
a  otto  milioni di euro per i programmi agevolati con le graduatorie
relative  al  bando  i  cui termini di presentazione delle domande si
sono chiusi il 30 giugno 2001 - ed il punto 12.5, che chiarisce che i
termini e le modalita' di presentazione delle domande di agevolazione
sono fissati con decreto del Ministro delle attivita' produttive;
  Visto  il  proprio decreto del 6 novembre 2001, relativo ai termini
del bando del 2002 del settore "industria" della legge n. 488/1992;
  Considerato  che  il  P.O.N.  "Sviluppo  imprenditoriale locale" ha
complessivamente  destinato  alla  Misura  2  Pacchetto  integrato di
agevolazioni risorse cofinanziate FESR pari a 571,6 milioni di euro e
risorse cofinanziate FSE pari a 96,429 milioni di euro;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1. I  termini  di  presentazione  delle  domande per l'accesso alle
agevolazioni   di  cui  alla  Misura  2.1.b  Pacchetto  integrato  di
agevolazioni  -  P.I.A.  Formazione  di  cui  alle  premesse,  le cui
modalita'  applicative  sono state stabilite con circolare n. 1167510
del  28 novembre 2001, sono i medesimi del bando attualmente in corso
del  settore "industria" del 2002 (quattordicesimo bando) della legge
n.  488/1992,  il  cui  termine  finale  sara' fissato con successivo
decreto.  Tali  domande sono presentate alle banche concessionarie di
cui alla circolare n. 900940 del 1 ottobre 2001.
  2. I  termini  di presentazione delle domande per l'accesso ai soli
incentivi  alla  formazione  da  parte  delle  imprese che hanno gia'
beneficiato delle agevolazioni per un programma di investimenti fissi
ai sensi della legge n. 488/1992, secondo quanto indicato al punto 12
della  richiamata circolare n. 1167510 del 28 novembre 2001, relativo
alla prima applicazione della predetta misura P.I.A. Formazione, sono
fissati  dal  giorno  della  pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana e fino al trentesimo
giorno successivo ovvero, limitatamente alle domande presentate entro
il  30 giugno  2001  ed  agevolate  nel  bando  del  2001,  e qualora
successivo,  fino  al  trentesimo  giorno  dalla  pubblicazione delle
relative  graduatorie.  Tali  domande  sono  presentate alla medesima
banca  concessionaria  presso la quale e' stata presentata la domanda
gia' agevolata ai sensi della legge n. 488/1992.
  3. Per  le  domande  di  cui  al  precedente  comma  2,  le  banche
concessionarie trasmettono al Ministero delle attivita' produttive le
risultanze  istruttorie  entro  i trenta giorni successivi al termine
finale di cui allo stesso comma 2 ed entro i successivi trenta giorni
il  Ministero  delle attivita' produttive provvede a individuare, tra
le domande istruite positivamente dalle banche concessionarie, quelle
a  cui concedere, nel limite delle risorse disponibili, gli incentivi
alla  formazione,  secondo  l'ordine  delle  posizioni  occupate  dai
relativi  programmi  agevolati ai sensi della legge n. 488/1992 nelle
pertinenti   graduatorie.   Il   Ministero  pubblica  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco delle domande agevolate,
con   l'indicazione   dell'importo  delle  agevolazioni  concesse,  e
contestualmente  emana  i  relativi  decreti di concessione. La prima
quota   di   agevolazione   e'   resa  disponibile  presso  la  banca
concessionaria  il  trentunesimo giorno successivo alla pubblicazione
del detto elenco.
  4. Per  l'agevolazione  delle  domande  di  cui  al  comma  1, sono
assegnati  quaranta milioni di euro cofinanziati dal FSE per le spese
di  formazione  e  225,1  milioni di euro cofinanziati dal FESR per i
correlati  investimenti ammissibili ai sensi della legge n. 488/1992.
Per  l'agevolazione  delle domande di cui al comma 2, le risorse sono
quelle  indicate  al punto 12.3 della richiamata circolare n. 1167510
del 28 novembre 2001.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 15 marzo 2002
                                                 Il Ministro: Marzano