MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

COMUNICATO

Determinazione  delle  tariffe minime di facchinaggio nella provincia
di Belluno per il biennio 2002/2003
(GU n.79 del 4-4-2002)

    (Omissis);
  Con decreto n. 2/1690 del 24 gennaio 2002 sono state determinate le
seguenti:
              Tariffe minime di facchinaggio da valere
        nella provincia di Belluno per il biennio 2002/2003:
      L. 27.500 per prestazione pari ad un'ora di lavoro;
      aumento  della  tariffa ad economia sub 1) del 20% per i lavori
aziendali  a misurazione e del 40% per lavori svolti con l'ausilio di
carrelli elevatori con operatore;
      maggiorazione  del 30% per lavoro prestato di sabato o di notte
(dalle ore 22 alle ore 6) in turni avvicendati;
      maggiorazione del 50% per lavoro festivo e notturno;
      maggiorazione del 100% per lavoro notturno svolto nei giorni di
Natale, Capodanno, Pasqua e 1 maggio.
    Le  maggiorazioni  sub  3)  non  sono  cumulabili,  in  quanto la
maggiore assorbe la minore.