MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 dicembre 2001 

Aggiornamento  delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio
nella provincia di Parma.
(GU n.80 del 5-4-2002)

                      IL DIRETTORE PROVINCIALE
                         del lavoro di Parma
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
342,   che   ha   semplificato   le   procedure   amministrative   di
autorizzazione all'aumento nel numero di facchini di cui all'art. 121
del T.U.L.P.S. adottato con decreto regionale 18 giugno 1931, n. 773,
abrogando  l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n.
407;
  Vista  la  circolare  del  Ministero  del lavoro e della previdenza
sociale  -  Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V -
25157/70,   inerente   il   regolamento   sulla  semplificazione  dei
procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di
determinazione delle relative tariffe;
  Sentite  le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del
settore e le associazioni del movimento cooperativo;
  Visto   l'accordo   sindacale   sul  trattamento  minimo  dei  soci
lavoratori delle cooperative di facchinaggio, validi per la provincia
di  Parma,  siglato il 5 maggio 1998 fra organizzazioni sindacali dei
lavoratori e associazioni cooperative;
  Considerato  il  vigente adeguamento automatico su base inflativa e
l'incremento  di  costi determinato dalla sostituzione dei contributi
assistenziali al Servizio sanitario nazionale con l'IRAP;
  Ritenuto  di  dover  procedere  all'adeguamento  delle  tariffe  in
economia;
                              Decreta:
  Ai  sensi  dell'art.  4,  comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica  18 aprile 1994, n. 342, a decorrere dal 1 gennaio 2002, i
compensi  minimi,  nel  territorio  della  provincia di Parma, per le
operazioni di facchinaggio sono i seguenti:
    operazioni  di  facchinaggio  eseguite in economia Euro 15,86 (L.
30.710)/ora;
    operazioni  di  facchinaggio  eseguite  in economia per servizi e
movimentazioni complessi Euro 17,61 (L. 34.091)/ora;
    operazioni di facchinaggio specializzate eseguite in economia con
l'impiego  di  carrello  (portata massima 30 quintali) Euro 21,16 (L.
40.962)/ora.
  Anche   i   compensi   a   peso,   le  operazioni  particolari,  le
maggiorazioni,  sono stati definiti previo parere delle parti sociali
interessate.
  Il  presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia,
Ufficio  pubblicazioni  leggi  e  decreti, per la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
    Parma, 18 dicembre 2001
                                    Il direttore provinciale: Baldini