MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 marzo 2002 

Modificazioni  al decreto ministeriale 23 gennaio 2002 concernente la
individuazione   di   Stati   e   territori   aventi  regime  fiscale
privilegiato ai sensi dell'art. 76 del TUIR.
(GU n.78 del 3-4-2002)

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  l'art. 76, commi 7-bis e 7-ter del testo unico delle imposte
sui  redditi,  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre  1986,  n.  917,  come  sostituiti  dall'art. 1, comma 1,
lettera b), n. 1), della legge 21 novembre 2000, n. 342;
  Visto  l'art.  9,  comma 16,  della  legge 28 dicembre 2001, n. 448
(legge   finanziaria   2002),  il  quale  ha  modificato  l'art.  76,
comma 7-ter, del testo unico delle imposte sui redditi;
  Visto  in particolare, il citato comma 7-bis dell'art. 76, il quale
prevede  che,  per  le  finalita'  previste  dalla  norma  stessa, si
considerano  privilegiati  i regimi fiscali di Stati o territori, non
appartenenti all'Unione europea, individuati con decreto del Ministro
delle  finanze,  in  ragione  del livello di tassazione sensibilmente
inferiore  a  quello applicato in Italia, ovvero dalla mancanza di un
adeguato   scambio   di   informazioni,   ovvero   di  altri  criteri
equivalenti;
  Visti  gli  articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.  300,  concernenti  la  istituzione  del Ministero dell'economia e
delle finanze;
  Visto  il  proprio decreto 23 gennaio 2002, con il quale sono stati
individuati  gli  Stati  ed  i  territori  aventi  un  regime fiscale
privilegiato;
  Considerato  che  la lista degli Stati e territori aventi un regime
fiscale   privilegiato   e'  comunque  suscettibile  di  modifiche  e
integrazioni  sulla  base  della  eventuale acquisizione di ulteriori
elementi conoscitivi sulla legislazione fiscale degli Stati esteri;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art. 6 del decreto legislativo 1
aprile  1996,  n. 239, la predetta lista assume rilievo anche ai fini
del  riconoscimento  dell'esenzione da imposta sugli interessi, premi
ed  altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art.
2,  comma 1,  del predetto decreto legislativo, percepiti da soggetti
non residenti in Italia;
  Ritenuto  di  dover integrare le disposizioni contenute nel decreto
ministeriale  23 gennaio  2002 per escludere le Banche centrali e gli
organismi  che  gestiscono  le  riserve  ufficiali di specifici Stati
inclusi nella predetta lista;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Al  decreto  ministeriale  23 gennaio  2002  sono  apportate  le
seguenti modifidazioni:
    a) all'art. 1, la parola "Singapore", e' soppressa;
    b) all'art.  2, e' aggiunto, in fine, il seguente numero: "4-bis)
Singapore,  con esclusione della Banca Centrale e degli organismi che
gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.".
  2. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 22 marzo 2002
                                                Il Ministro: Tremonti