DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 2002 

Indirizzi  per  l'applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Ripartizione di ambiti tra fonti pubblicistiche e
privatistiche  di  regolamentazione  in materia di rapporti di lavoro
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
(GU n.77 del 2-4-2002)

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  l'art.  5  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, recante
disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
  Visto  l'art.  2  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165,
recante  norme  generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;
  Vista  la  legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002);
  Ritenuta  la  necessita'  di  definire,  in  attuazione  di recenti
impegni  assunti  dal  Governo  con  le  parti  sociali, indirizzi ai
Ministri  per l'applicazione uniforme dei criteri dettati dall'art. 2
del  menzionato  decreto  legislativo  n.  165 del 2001 in materia di
disciplina    dei   rapporti   di   lavoro   dei   dipendenti   delle
amministrazioni pubbliche;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  la  funzione pubblica e per il
coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza;
                              E m a n a
                       la seguente direttiva:
  Dall'inizio del corrente anno si e' aperta la tornata negoziale per
il rinnovo dei contratti e degli accordi dei dipendenti pubblici, sia
contrattualizzati  sia  in  regime  di  diritto pubblico (quadriennio
normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003).
  Si  tratta  di  una fase molto delicata sul piano politico-sociale,
nella  quale  il  Governo  sara' chiamato ad attuare, anche in questo
importante  versante, le sue linee programmatiche nel quadro del piu'
generale processo di riforma della pubblica amministrazione.
  La  recente  legge finanziaria per il 2002 si e' fatta carico delle
problematiche  del  pubblico impiego con norme di particolare rilievo
sul piano finanziario e non.
  E' ora necessario ricercare tutte le condizioni per consentire alle
procedure   di   negoziazione   di  dispiegare  per  intero  le  loro
potenzialita'  positive  in  modo  da conseguire risultati efficaci e
condivisi nella misura massima possibile.
  Quanto  sopra  e'  sorretto,  com'e'  noto,  da un quadro normativo
puntuale  che,  fatti  salvi  specifici ordinamenti (dei magistrati e
degli  avvocati dello Stato, ad esempio), riserva alla contrattazione
collettiva  (art.  2  del  decreto  legislativo n. 165 del 2001) o ad
accordi  procedimentalizzati la disciplina dei rapporti di lavoro, in
particolare  dei  trattamenti economici, e cio' con forza derogatoria
rispetto  ad  eventuali  disposizioni  di  legge,  regolamenti o atti
amministrativi in materia.
  Tenuto  conto  del  quadro  evidenziato,  in  cui la contrattazione
collettiva riveste un ruolo centrale nella disciplina del rapporto di
lavoro   pubblico,  si  rende  necessario  evitare,  come  d'altronde
pattuito  nel protocollo recentemente sottoscritto dal Governo con le
organizzazioni sindacali, l'assunzione di iniziative che, comportando
deroghe  alla  richiamata  riserva negoziale, riconducano determinate
materie  del  rapporto  di  lavoro  sotto  la  disciplina delle fonti
unilaterali.
    Roma, 1 marzo 2002

                                       Il Presidente
                                del Consiglio dei Ministri
                                        Berlusconi
Registrata alla Corte dei conti il 18 marzo 2002
Ministeri  istituzionali,  registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei
Ministri, foglio n. 103