AVVISO DI RETTIFICA
Comunicato relativo al decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 25, recante: "Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.". (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 40/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 57 dell'8 marzo 2002).(GU n.83 del 9-4-2002)
Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel
suddetto supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, sono
apportate le seguenti correzioni:
agli articoli 2, 3 e 7, ovunque e' indicato il numero "60",
leggasi: "72";
all'articolo 2, comma 1, laddove si introduce il nuovo articolo
72-terdecies (Adeguamenti normativi), al comma 2 della predetta
norma, primo periodo, dove e' scritto: "..., la Commissione di cui al
comma 1 ...", leggasi: "..., il Comitato di cui al comma 1 ...";
all'articolo 7, comma 1, laddove e' introdotto il nuovo
ALLEGATO VIII-ter, la tabella indicante i VALORI LIMITE DI
ESPOSIZIONE PROFESSIONALE, deve intendersi pubblicata nel testo
seguente:
Allegato VIII-ter
(art. 72-ter, comma 1, lettera d)
"VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
----> Vedere Allegato <----
1) EINECS: European Inventory of Existing Chemical Substances.
2) CAS: Chemical Abstract Service Registry Number.
3) La notazione "Pelle attribuita ai valori limite di esposizione
indica la possibilita' di assorbimento significativo attraverso la
pelle.
4) Misurato e calcolato rispetto ad un periodo di riferimento di
8 ore.
5) Valore limite al di sopra del quale non vi deve essere
esposizione e si riferisce ad un periodo di 15 minuti, se non
altrimenti specificato.
6) mg/m3: milligrammi per metro cubo di aria a 20 oC e 101,3 kPa.
7) ppm: parti per milione di aria (ml/m3)".