MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 marzo 2002 

Riconoscimento  alla  sig.ra  Divic Branka di titolo di studio estero
quale  titolo  abilitante per l'esercizio in Italia della professione
di odontoiatra.
(GU n.92 del 19-4-2002)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                         delle risorse umane
                    e delle professioni sanitarie

  Vista  l'istanza  con  la  quale  la sig.ra Divic Branka, cittadina
Jugoslava,  ha  chiesto  il riconoscimento del titolo di odontoiatra,
conseguito   a  Belgrado  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione di odontoiatra;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  "Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico a norma
dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286";
  Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed
in   particolare  il  comma  7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il
riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una  professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei
cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e
di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli
abilitanti  all'esercizio  di  una  professione,  conseguiti  ai fini
dell'ammissione  agli  impieghi  e  dello  svolgimento  di  attivita'
sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
  Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art.
12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto
legislativo  n.  319/1994,  che nella riunione del 24 ottobre 2001 ha
ritenuto  di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi
di   quanto   disposto  dall'art.  6,  comma  1  del  citato  decreto
legislativo 319/1994;
  Visto il decreto direttoriale in data 25 febbraio 2002 con il quale
e'  stato  disciplinato  lo  svolgimento  della prova attitudinale in
conformita'  a  quanto stabilito dall'art. 10 del decreto legislativo
319/1994;
  Visto  l'esito della prova attitudinale effettuata in data 14 marzo
2002  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  1,  del  gia'  citato  decreto
legislativo n. 319/1994, a seguito della quale la sig.ra Divic Branka
e' risultata idonea;
  Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il
riconoscimento del titolo di odontoiatra.
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:
  1.  Il titolo di odontoiatra rilasciato in data 2 luglio 1982 dalla
facolta'  di  stomatologia  dell'Universita'  degli studi di Belgrado
alla  sig.ra  Divic  Branka,  nata  a Belgrado il 28 dicembre 1956 e'
riconosciuto  quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della
professione di odontoiatra.
  2. La dott.ssa Divic Branka e' autorizzata ad esercitare in Italia,
come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra,
previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri
territorialmente  competente  ed  accertamento  da  parte dell'Ordine
stesso  della  conoscenza  della  lingua  italiana  e  delle speciali
disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validita' ed alle condizioni
previste dal permesso o carta di soggiorno.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 14 marzo 2002
                                    Il direttore generale: Mastrocola