UNIVERSITA' COMMERCIALE «LUIGI BOCCONI»

DECRETO RETTORALE 11 aprile 2002 

Modificazioni allo statuto.
(GU n.111 del 14-5-2002)

                             IL RETTORE
  Visto   lo  statuto  della  libera  Universita'  Commerciale  Luigi
Bocconi,  emanato con decreto rettorale dell'11 luglio 1998, n. 4545,
e  successivamente  modificato,  con  decreto  rettorale  n. 5656 del
23 luglio 2001;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243;
  Vista  la  legge  15 maggio 1997, n. 127, in particolare l'art. 17,
comma 95;
  Vista  la  legge  19 ottobre  1999,  n.  370, ed in particolare gli
articoli 1 e 3;
  Visto  il decreto ministeriale del 3 novembre 1999, n. 509, recante
norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
  Accertata   la  necessita'  di  modificare  alcuni  articoli  dello
statuto;
  Richiamata la proposta di modifiche statutarie, sottoposta a parere
del  consiglio  di  facolta'  il  27 novembre  2001  ed approvata dal
consiglio  di  amministrazione  il  6 dicembre  2001,  e trasmessa al
Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai sensi
dell'art.  6  della  predetta  legge  9 maggio  1989,  n. 168, per il
prescritto controllo di legittimita' e di merito;
  Vista  la  nota  del  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti,
prot. n. 577 del 27 marzo 2002, con la quale si comunica di non avere
osservazioni  da  formulare  con  riferimento  alle deliberazioni del
consiglio di facolta' e del consiglio di amministrazione;
                              Decreta:
  Allo  statuto  della  libera  Universita' Commerciale Luigi Bocconi
sono apportate le seguenti modifiche:
    la lettera e) dell'art. 7, comma 3, e' cosi modificata:
    "7.3 In particolare spetta al consiglio di amministrazione:
      e) deliberare   l'attivazione   delle   strutture   didattiche,
facolta' e classi e dei relativi corsi di studio";
    l'art. 15 (Le facolta), comma 1, e' cosi modificato:
    "15.1  Alle  facolta'  competono  -  secondo  quanto previsto dal
regolamento   didattico   di   Ateneo   -   le  decisioni  in  merito
all'organizzazione  delle  attivita'  didattiche per il conseguimento
dei  titoli  di  cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 509/1999:
laurea  (L),  laurea  specialistica (LS), diploma di specializzazione
(DS),  dottorato  di  ricerca  (DR), nonche' per il conseguimento del
master  universitario  di primo e secondo livello e degli altri corsi
di alta specializzazione e di perfezionamento istituiti";
    l'art. 16 (Organi delle facolta), comma 1, e' cosi' modificato:
    "16.1 Sono organi delle facolta':
      il consiglio di facolta';
      il preside;
      i consigli di classe;
      i comitati ed i direttori dei corsi di studio";
    l'art.  17  (Consiglio  di  facolta' - Composizione), comma 2, e'
cosi' modificato:
    "17.2  Limitatamente  alle  materie di preminente interesse degli
studenti,  intervengono  alle adunanze del consiglio di facolta', con
diritto  di  parola  e di proposta, tre rappresentanti degli studenti
dei  corsi  di laurea, due rappresentanti degli studenti dei corsi di
laurea  specialistica,  un rappresentante degli studenti dei corsi di
dottorato di ricerca, eletti sulla base di apposito regolamento. Essi
non  entrano nel computo delle maggioranze richieste per la validita'
della seduta";
    l'art.  20  (Comitati  di  corso  di  studio),  comma 1, e' cosi'
modificato:
    "20.1 Nelle facolta' che comprendono piu' corsi di studio possono
essere istituiti i comitati di corso di studio".
    l'art.  21  (Direttori  dei  corsi  di studio), comma 1, e' cosi'
modificato:
    "21.1 I direttori dei corsi di studio sono nominati dal consiglio
di  facolta'  di afferenza, su proposta dei docenti che compongono il
rispettivo  comitato  di corso di studio. La durata della carica e le
possibilita'  di  conferma  sono definite nel regolamento generale di
Ateneo, le competenze nel regolamento didattico di Ateneo";
    l'art. 24 scuole di specializzazione, e' cosi' modificato:
    "Art.  24  (Corsi di specializzazione) - 24.1 Per le attivita' di
formazione  rivolte  ai  laureati  e finalizzate al conseguimento del
diploma  di specializzazione, di cui all'art. 3, comma 6, del decreto
ministeriale   n.   509/1999,   possono  essere  istituiti  corsi  di
                         specializzazione";
  24.2 abrogato e sostituito dal seguente:
    "24.2 I corsi di specializzazione sono disciplinati:
      per l'organizzazione, nel regolamento generale di Ateneo;
      per  l'ordinamento  didattico,  nel  regolamento  didattico  di
Ateneo";
    l'art. 26 (Dipartimenti e istituti), comma 4, e' cosi modificato:
    "26.4 Sono organi del dipartimento e dell'Istituto:
      il direttore;
      il consiglio di dipartimento e di Istituto";
    l'art.  30  (Organi  consultivi  e di verifica - Individuazione),
comma 1, e' cosi' modificato:
    "30.1 Sono organi consultivi e di verifica dell'Universita':
      il consiglio degli studenti;
      il nucleo di valutazione di Ateneo;
      il collegio dei revisori dei conti".
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Milano, 11 aprile 2002
                                                   Il rettore: Secchi