MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 marzo 2002 

Proroga   della   concessione   del   trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale  per  concordato preventivo, art. 3, legge n.
223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sport RDP,
unita' di Gordona. (Decreto n. 30811).
(GU n.111 del 14-5-2002)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                    degli ammortizzatori sociali
                 e degli incentivi alla occupazione
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Visto  il  decreto  n.  1/01  del  19  settembre  2001,  emesso dal
tribunale  di  Sondrio  con  il  quale  e' stata dichairata aperta la
procedura di concordato preventivo cessio bonorum della S.p.a. Sports
RDP;
  Vista  l'istanza presentata dal commissario giudiziale della citata
societa'   con  la  quale  e'  stata  richiesta  la  concessione  del
trattamento   straordinario   di  integrazione  salariale,  ai  sensi
dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi
dal  lavoro  o  lavoranti  ad  orario ridotto, per 12 mesi decorrenti
dall'8 agosto 2001, data di presentazione al predetto tribunale della
domanda  di  ammissione  al  concordato  peventivo  cessio bonorum al
7 agosto 2002;
  Vista  la  successiva istanza, presentata in data 14 febbraio 2002,
con  la  quale il liqudatore della societa' in questione ha richiesto
la   concessione   del   trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale per il periodo dall'8 agosto 2002, al 18 settembre 2002, ai
fini  del raggiungimento dei 12 mesi previsti dall'art. 3 della legge
n. 223/1991;
  Ritenuta la necessita' di provvedere alla concessione della proroga
del predetto trattamento, per il periodo residuale richiesto;
                              Decreta:
  Per  le  motivazioni  in  premessa  esplicitate,  e' autorizzata la
corresponsione   della   proroga  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  per  il  periodo  dall'8  agosto  2002 al 18
settembre 2002 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sport
RDP  con sede legale in Gordona (Sondrio) e unita' di Gordona, per un
massimo di 64 unita' lavorative.
  L'istituto  nazionale  della  previdenza  sociale, e' autorizzato a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge
n. 160/1988 citata in preambolo.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 5 marzo 2002
                                       Il direttore generale: Achille