DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 2002 

Elezione  dei  componenti  magistrati  del  Consiglio superiore della
magistratura.
(GU n.97 del 26-4-2002)

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                 Presidente del Consiglio superiore
                         della magistratura
  Visti  gli articoli 18, n. 1, 21 e 30 della legge 24 marzo 1958, n.
195,  recante  norme  sulla  Costituzione  e  sul  funzionamento  del
Consiglio  superiore  della magistratura, e l'art. 26, comma 1, della
stessa legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dall'art. 8 della
legge 28 marzo 2002, n. 44;
  Visto   l'art.  3  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
16 aprile 2002, n. 67, recante disposizioni di attuazione della legge
28 marzo  2002, n. 44, sulla riforma della composizione e del sistema
elettorale per il Consiglio superiore della magistratura;
  Considerato  che il Consiglio superiore della magistratura verra' a
scadere  il  31 luglio  2002 e che, per-tanto, si deve procedere alle
elezioni  dei  componenti  del  nuovo  Consiglio nel termine previsto
dall'art. 21, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195;
                              Decreta:
  Le votazioni per l'elezione dei componenti magistrati del Consiglio
superiore  della  magistratura  si svolgeranno nei giorni di domenica
30 giugno  2002,  dalle  ore 8 alle ore 20, e proseguiranno il giorno
immediatamente  successivo,  lunedi'  1 luglio 2002, dalle ore 8 alle
ore  14,  presso  gli  uffici  elettorali indicati nell'art. 25 della
legge  24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 7 della legge
28 marzo 2002, n. 44.
  Gli elettori che si trovano nella sala dell'ufficio elettorale sono
ammessi  a  votare anche oltre i termini di sospensione e di chiusura
sopra indicati.
    Dato a Roma, addi' 19 aprile 2002 CIAMPI