MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

COMUNICATO

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione
dei vini a denominazione di origine controllata "Colli d'Imola".
(GU n.120 del 24-5-2002)

    Il  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
    Esaminata  la domanda presentata dall'Ente tutela vini di Romagna
intesa  ad  ottenere  la  modifica  dell'art.  4  del disciplinare di
produzione  dei  vini  a  denominazione di origine controllata "Colli
d'Imola, approvato con decreto ministeriale 1 luglio 1997";
    Visto,   sulla  sopracitata  richiesta  di  modifica,  il  parere
favorevole della regione Emilia-Romagna;
    Ha  espresso, nella riunione del 27 marzo 2002, parere favorevole
alla  suddetta  istanza,  proponendo,  ai  fini  dell'emanazione  del
relativo  decreto  direttoriale,  il testo modificato dell'art. 4 del
disciplinare di produzione di cui trattasi come di seguito riportato.
    Le  eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica  dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto
del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina
dell'imposta  di  bollo"  e  successive  modifiche, essere inviate al
Ministero  delle  politiche agricole e forestali - Comitato nazionale
per  la  tutela  e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle  indicazioni  geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana n.
10  -  00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.

PROPOSTA  DI  MODIFICA DELL'Art. 4 DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI
     VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "COLLI D'IMOLA"

    L'art.  4 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di   origine   controllata  "Colli  d'Imola"  approvato  con  decreto
ministeriale 1 luglio 1997 e' sostituito nel testo di cui appresso:
    "Art.  4  -  Le  condizioni  ambientali  e di coltura dei vigneti
destinati  alla  produzione  dei vini di cui all'art. 2 devono essere
quelle  tradizionali  della  zona  di  produzione e, comunque, atte a
conferire  alle  uve  e  ai  vini  le  specifiche  caratteristiche di
qualita'.
    Debbono   pertanto   venire   esclusi,  ai  fini  dell'iscrizione
all'albo,  i  vigneti  ubicati  in  ambienti  che  per  condizioni di
tessitura  o  struttura del terreno, caratteristiche idrogeologiche o
esposizione,  forniscono  uve  con  caratteristiche  non  conformi al
presente disciplinare di produzione.
    Sono  quindi  da considerarsi idonei i suoli di buona esposizione
posti   nelle   aree   collinari,   pedocollinari   e   nei  terrazzi
intravallivi,   con  tessiture  da  medio  impasto  a  medio  impasto
argilloso,  fino  a  quelle  argillose  o  argillolimose,  in  genere
calcarei.
    Per  i vigneti gia' esistenti al momento di entrata in vigore del
presente disciplinare, i sesti di impianto, le forme di allevamento e
i  sistemi  di potatura devono essere quelli generalmente usati nella
zona  e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e
dei vini.
    Per  i  nuovi  impianti  o  reimpianti, la densita' dei ceppi per
ettaro non puo' essere inferiore a 3.330 ceppi per ettaro.
    I sesti d'impianto, le forme d'allevamento, i sistemi di potatura
devono essere quelli tradizionalmente usati nella zona.
    La   regione   Emilia-Romagna   puo'   consentire  diverse  forme
d'allevamento,  qualora  siano  tali  da  migliorare  le gestione dei
vigneti  senza  determinare  effetti  negativi  sulle caratteristiche
delle uve.
    E'   esclusa   ogni   pratica   di  forzatura  ed  e'  consentita
l'irrigazione  di  soccorso,  per  un  massimo  di  due  volte, prima
dell'invaiatura.
    Le   rese   massime  di  uva  a  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 e i titoli
alcolometrici  volumici  minimi naturali delle relative uve destinate
alla vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti:

=====================================================================
      Colli d'Imola       |Resa uva (t/ha)|Tit. alc. vol. min. nat. %
=====================================================================
Rosso                     |      10       |           10,5
---------------------------------------------------------------------
Bianco                    |      12       |           10,5
---------------------------------------------------------------------
Bianco superiore          |      11       |            11
---------------------------------------------------------------------
Sangiovese                |      10       |            11
---------------------------------------------------------------------
Cabernet sauvignon        |       9       |            11
---------------------------------------------------------------------
Barbera                   |      10       |            11
---------------------------------------------------------------------
Trebbiano (prodotto da uve|               |
di vitigno)               |               |
---------------------------------------------------------------------
Trebbiano romagnolo       |      12       |           10,5
---------------------------------------------------------------------
Bianco pignoletto         |      11       |           10,5
---------------------------------------------------------------------
Chardonnay                |      10       |           10,5

    Le  uve  destinate alla produzione dei vini "Colli d'Imola" nelle
tipologie  frizzante  e novello possono avere un titolo alcolometrico
volumico  minimo  naturale  inferiore  dello  0,5% rispetto ai valori
sopraindicati.
    Nella  annate  favorevoli  i  quantitativi  di  uve ottenuti e da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata "Colli d'Imola" devono essere riportati nei limiti di cui
sopra  purche'  la  produzione  globale  non  superi del 20% i limiti
medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di
cui trattasi".