MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

COMUNICATO

Determinazione  della  retribuzione convenzionale giornaliera ai fini
contributivi  e  risarcitivi  dell'assicurazione contro gli infortuni
sul  lavoro  e  le  malattie professionali per i lavoratori di cui ai
numeri  6  e  7,  art.  4  del  testo unico approvato con decreto del
Presidente  della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella provincia
di Mantova.
(GU n.113 del 16-5-2002)

    Con   decreto   direttoriale   3 aprile   2002,  la  retribuzione
convenzionale   giornaliera   ai   fini  contributivi  e  risarcitivi
dell'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro e le malattie
professionali,  nei  confronti  dei lavoratori di cui ai numeri 6 e 7
dell'art.  4  del  testo  unico  approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella provincia di Mantova,
e' determinata in Euro 41 (lire 79.387) con decorrenza 1 gennaio 2002
per  gli anni 2002 e 2003. Detta retribuzione, per l'anno 2003, sara'
comunque  adeguata  qualora  risultasse  inferiore al minimale per la
liquidazione delle rendite stabilito, ai sensi dell'art. 11, comma 1,
del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.