PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 8 maggio 2002 

Revoca  della  somma  di  Euro 69.294,57 di cui all'ordinanza n. 2125
dell'11  aprile  1991  recante  disposizioni urgenti per fronteggiare
l'emergenza idrica nella regione Calabria. (Ordinanza n. 3210).
(GU n.113 del 16-5-2002)

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
        delegato per il coordinamento della protezione civile
  Vista  la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21 settembre  2001,  con  il  quale al Ministro dell'interno e' stata
attribuita la delega per la protezione civile;
  Visto   l'art.  8  del  decreto-legge  12 novembre  1996,  n.  576,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677,
che  prevede  la  revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi
non  utilizzate  in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere
dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;
  Visto l'art. 23-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998,
n.  6,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n.
61,  che  prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese
da  parte  degli  enti,  al fine di verificare lo stato di attuazione
degli  interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per
il coordinamento della protezione civile;
  Visto  il  decreto-legge  del 7 settembre 2001, n. 343, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  9 novembre  2001,  n. 401, recante
disposizioni  urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture preposte alle attivita' di protezione civile;
  Vista   l'ordinanza   del   Ministro  per  il  coordinamento  della
protezione  civile  n.  2125  dell'11 aprile  1991,  con la quale, in
particolare   all'allegato   prospetto   B,   e'   statodisposto   il
finanziamento di L. 150.000.000 (Euro 77.468,53), a favore del comune
di Rocca Imperiale in provincia di Cosenza;
  Vista la nota n. 2844 del 14 giugno 2001, con la quale il comune di
Rocca Imperiale ha trasmesso la documentazione relativa allo stato di
attuazione   degli  interventi  dalla  quale  risulta  che  l'impresa
aggiudicataria,  pur  avendo unilateralmente abbandonato i lavori, ha
chiesto  il  pagamento  della somma di L. 15.827.000 (Euro 8.173,96),
relativa alla trivellazione di un pozzo;
  Considerato  che, l'amministrazione comunale, con atto di giunta n.
23 del 25 gennaio 1994, ha deliberato la rescissione del contratto;
  Considerato   che  l'importo  di  L.  150.000.000  (Euro 77.468,53)
risulta  erogato  al  comune  di  Rocca  Imperiale  per L. 30.000.000
(Euro 15.493,71),  di cui L. 15.827.000 (Euro 8.173,96) necessari per
il  pagamento  della  somma  inerente i lavori di trivellazione di un
pozzo;
  Considerato   altresi',   che  l'importo  di  L. 120.000.000  (Euro
61.974,83) risulta invece tuttora disponibile sul pertinente capitolo
aggiunto  per  i  residui  dello  stato  di  previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Per le motivazioni indicate in premessa, e' revocata la somma di
Euro  69.294,57,  pari  alla  differenza  tra  il finanziamento (Euro
77.468,53)  e  la,  somma  occorrente  per  il  pagamento  dei lavori
inerenti alla trivellazione di un pozzo (Euro 8.173,96), assegnata al
comune di Rocca Imperiale con ordinanza n. 2125 dell'11 aprile 1991.
  2.  La somma residua sull'importo di Euro 15.493,71 gia' erogato al
comune  di  Rocca  Imperiale,  pari  a Euro 7.319,75 e' versata dallo
stesso  sul  conto  corrente  infruttifero  n. 22330 aperto presso la
Tesoreria centrale dello Stato, mediante versamento al conto corrente
postale  n.  31617004  intestato alla Tesoreria centrale dello Stato,
riportando  nello apposito spazio per la causale la seguente dicitura
"Somma  da  accreditare  sul  conto  corrente n. 22330 intestato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione
civile  per  l'applicazione  dell'art.  6-bis  del  decreto-legge  n.
343/2001".
  3. La somma complessiva di cui al comma 1 sara' utilizzata ai sensi
dell'art.  8  del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 8 maggio 2002
                                                 Il Ministro: Scajola