MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CIRCOLARE 23 aprile 2002, n. 593 

Adempimenti  relativi al decreto ministeriale 7 novembre 2001, n. 458
(Regolamento  sul  funzionamento  dell'archivio  informatizzato degli
assegni bancari e postali e delle carte di pagamento).
(GU n.117 del 21-5-2002)
 
 Vigente al: 21-5-2002  
 

                                  Ai presidenti    delle   corti   di
                                     appello

                                  Ai procuratori  generali  presso le
                                     corti di appello

                                      e, per conoscenza:

                                  Alla Banca d'Italia

  Il  regolamento in oggetto, adottato ai sensi dell'art. 36, comma 1
del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, e' stato pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  3  del  4 gennaio 2002 ed entrera' in
vigore  il  prossimo 4 giugno 2002. Nel regolamento sono contenute le
disposizioni che disciplinano le modalita' di trasmissione, rettifica
ed  aggiornamento  dei  dati da inserire nell'archivio informatizzato
istituito  presso  la  Banca  d'Italia,  nonche' le modalita' con cui
quest'ultima provvede al trattamento dei dati trasmessi e ne consente
la  consultazione.  Con  successivo  regolamento adottato dalla Banca
d'Italia in data 29 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.  27 del 1 febbraio 2002), sono state dettate le norme di dettaglio
relative al funzionamento dell'archivio informatizzato.
  Si  ritiene  opportuno  segnalare gli adempimenti derivanti per gli
uffici giudiziari dalla disciplina contenuta nel decreto ministeriale
in  oggetto,  facendo  riserva  di indicare successivamente ulteriori
profili   di   carattere  tecnico,  specificatamente  attinenti  alla
trasmissione al casellario giudiziale centrale dei dati contenuti nei
provvedimenti  irrevocabili,  nonche'  alle  modalita'  di accesso da
parte  delle  autorita'  giudiziarie  ai  dati presenti nell'archivio
informatizzato.
1. Struttura dell'archivio.
  L'art.  1, secondo comma, del regolamento prevede che l'archivio e'
costituito  da una sezione centrale, presso la Banca d'Italia, con la
funzione  di  ricevere  i  dati  dai  diversi soggetti che alimentano
l'archivio,  e  dalle  diverse  sezioni  remote  collocate  presso le
banche,  gli  uffici  postali,  gli  intermediari finanziari vigilati
emittenti  le  carte  di pagamento e le prefetture. Le sezioni remote
costituiscono  dei terminali di consultazione, ricevendo giornalmente
dalla  sezione  centrale  tutto  il complesso dei dati che integra il
contenuto dell'archivio.
  L'accesso  ai  dati contenuti nell'archivio avviene per l'autorita'
giudiziaria (e a differenza degli altri soggetti che accedono tramite
le  rispettive  sezioni  remote)  in  modo  diretto  (art. 13), ossia
attraverso  il  collegamento  istituito  tra  l'archivio  medesimo  e
l'autorita'   giudiziaria;   tale   collegamento   e'   in   fase  di
predisposizione. E' opportuno precisare che l'accesso diretto ai dati
riguarda  esclusivamente  le  funzioni  istituzionali  dell'autorita'
giudiziaria;   al   contrario,   l'accesso   da  parte  dei  soggetti
interessati   (ancorche'   coinvolti   in   un  procedimento  dinanzi
all'autorita'  giudiziaria)  dovra' avvenire a norma dell'art. 11 del
regolamento.
  Va  segnalato che il regolamento di attuazione adottato dalla Banca
d'Italia,  nell'indicazione dei tempi di funzionamento dell'archivio,
(circostanza che assume rilievo in ordine all'accesso ai dati in esso
contenuto) specifica che i diversi segmenti sono operativi nei giorni
lavorativi  bancari  (v.  allegato  al  regolamento  citato "Tempi di
funzionamento").
2. Dati contenuti nell'archivio.
  All'art.  2  del  regolamento ministeriale e' dettata la disciplina
relativa  ai  dati  che  devono  essere  inseriti  nell'archivio.  Va
precisato  che,  essendo  il  contenuto  dell'archivio  gia' previsto
dall'art.  10-bis del decreto legislativo n. 507, la norma in oggetto
individua  solo  la  tipologia  dei  dati  che  vanno ad integrare le
diverse categorie delle notizie da iscrivere, gia' previste a livello
di normativa primaria.
  Particolare  attenzione  e' stata posta, nel prevedere le tipologie
di   informazioni  da  iscrivere  nell'archivio,  al  fine  di  poter
individuare  nel  modo  piu'  preciso  possibile il soggetto (persona
fisica o ente) che deve essere iscritto nell'archivio. Assume, a tale
proposito,  rilevanza  notevole il codice fiscale, quale dato univoco
di  identificazione, idoneo a consentire la "crociatura" di eventuali
differenti  trasmissioni  di  dati riferite allo stesso soggetto; per
tale  ragione,  all'art.  14 si e' previsto, a carico degli operatori
privati,  l'obbligo  di  acquisire  il  codice fiscale, anche dei non
residenti,  all'atto  del rilascio di moduli di assegno o di carte di
pagamento.  Tale  dato,  fornito  come  detto dagli operatori privati
all'avvio  del procedimento, dovra' essere ritrasmesso dall'autorita'
giudiziaria  al  casellario  centrale, ai sensi dell'art. 4 (v. infra
1/2 4).
3. Trasmissione dei dati nell'archivio.
  Le  modalita'  relative  alla  trasmissione  dei dati sono regolate
nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 458 del 2001.
  I  dati devono essere trasmessi alla sezione centrale dell'archivio
dai  vari soggetti pubblici (compresa dunque l'autorita' giudiziaria)
e  privati  (banche,  uffici postali ed emittenti carte di pagamento)
che,  a  diverso  titolo,  adottano  provvedimenti  rilevanti ai fini
dell'archivio.  Questi  devono  inoltre  assicurare  l'esattezza e la
completezza  dei  dati  trasmessi  e  provvedere tempestivamente alla
cancellazione  e  rettifica  dei  dati errati. Infine, al comma 3, si
chiarisce  che la trasmissione dei dati va effettuata dagli operatori
con  l'utilizzo di procedure telematiche che siano compatibili con le
caratteristiche  tecniche  dell'archivio.  Sempre  a  proposito delle
modalita'  di  trasmissione  si  e'  inteso  precisare, allo scopo di
evitare  possibili  dubbi  applicativi,  che  per  l'invio  dei  dati
all'archivio  e  per  le  previste  comunicazioni ai diversi soggetti
interessati  traenti  si  tenga  conto dei giorni lavorativi bancari,
richiamando  la  definizione  contenuta  nell'art.  1, lettera h) del
decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253. Tale previsione concerne,
tenuto  conto  del  tenore generale della norma, anche il computo dei
termini  per  l'invio  della comunicazione del preavviso di revoca ai
sensi dell'art. 9-bis, comma 2, della legge n. 386 del 1990.
4.  Trasmissione  dei  dati  da  parte  del prefetto e dell'autorita'
giudiziaria.
  Particolare rilievo assume per l'autorita' giudiziaria la specifica
disciplina  contenuta  nell'art.  4 del regolamento ministeriale, che
riguarda  la  fase della trasmissione dei dati relativi alle sanzioni
amministrative  pecuniarie  e  accessorie  (amministrative  e penali)
applicate   per  l'emissione  di  assegni  bancari  e  postali  senza
autorizzazione o senza provvista.
  A tale proposito sono previste tre differenti situazioni.
  La  prima  fattispecie  disciplinata riguarda (comma 1) lo sviluppo
del  procedimento sanzionatorio amministrativo, attivato dal prefetto
con l'ordinanza-ingiunzione. A tale proposito, e' previsto che i dati
relativi  alle  sanzioni contenute in ordinanze-ingiunzioni, non piu'
opponibili,  vengano trasmessi, per via telematica, dal prefetto alla
sezione centrale dell'archivio.
  Nella  norma  sono indicati i presupposti per la trasmissione. Come
e'  noto,  l'opposizione  all'ordinanza  ingiunzione e' presentata al
giudice di pace dall'interessato e solo con la notifica del ricorso e
del  decreto di fissazione dell'udienza, a cura della cancelleria del
giudice,  il  prefetto  ne  riceve notizia (art. 23, legge n. 689 del
1981),  con  la conseguenza che quest'ultimo, non essendo in grado di
accertare  la definitivita' o meno dell'ordinanza, dovrebbe attendere
tempi indeterminati prima di poter trasmettere i dati all'archivio.
  Allo  scopo  di  assicurare  il  miglior funzionamento del sistema,
mentre  non sono previsti incombenti ulteriori per la cancelleria del
giudice a seguito della presentazione dell'opposizione, si e' posto a
carico  dell'opponente  l'onere  di notificare al prefetto l'avvenuta
opposizione.   La  tempestiva  notifica,  entro  dieci  giorni  dalla
scadenza  del  termine  per  l'opposizione,  impedisce al prefetto la
trasmissione dei dati all'archivio.
  Una  volta  che  il  giudizio  di  opposizione  sia stato definito,
invece,  sara'  la  cancelleria  dell'ufficio  giudiziario  a  dovere
comunicare,  con la massima tempestivita', l'esito al prefetto (comma
2),   allegando  copia  del  provvedimento  irrevocabile,  e  questi,
ricevuta  la comunicazione, provvedera' tempestivamente a trasmettere
i  dati  alla  sezione  centrale  dell'archivio  a  norma  del  comma
precedente.
  Altra  situazione  considerata  dalla  norma  (comma  3), e' quella
relativa ai provvedimenti di competenza del giudice penale, in ordine
ai  reati di inosservanza del contenuto delle sanzioni amministrative
interdittive  (art. 7 legge n. 386 del 1990), nonche' alle violazioni
amministrative connesse con un reato a norma dell'art. 24 della legge
24 novembre  1981,  n.  689.  In  tal  caso, si prevede che quando il
provvedimento giurisdizionale (sentenza o decreto penale di condanna)
e' divenuto irrevocabile, i dati relativi devono essere trasmessi dal
casellario   giudiziale  centrale  (che  gia'  riceve  dall'autorita'
giudiziaria  la  scheda per l'iscrizione della condanna) alla sezione
centrale dell'archivio per via telematica.
5. Durata di iscrizione dei provvedimenti sanzionatori.
  L'art.  10,  comma  1 del regolamento ministeriale stabilisce che i
dati  relativi  alle sanzioni e divieti di cui all'art. 10-bis, comma
1,  lettera  c)  della  legge  n.  386  del  1990 (tra i quali quelli
trasmessi   all'archivio  per  il  tramite  del  casellario)  restano
iscritti  in  archivio  per  il  periodo  di  efficacia  dei relativi
provvedimenti.
  In  riferimento  a  tale  disciplina  sembra  opportuno  fornire le
seguenti precisazioni.
  In  primo  luogo, occorre individuare chi debba indicare il termine
di  efficacia  della misura del divieto di emettere assegni bancari e
postali.  In  merito,  deve  anzitutto  chiarirsi  che,  nell'ipotesi
disciplinata  dall'art.  7, comma 2 della legge n. 386 del 1990, come
modificato  dall'art.  32,  decreto  legislativo  n. 507 del 1999, il
divieto di emettere assegni, contenuto nella sentenza di condanna, ha
natura di pena accessoria.
  Per tale conclusione depone sia la circostanza che tale divieto e',
testualmente,  effetto  diretto  della  condanna, sia - a fugare ogni
residuo  dubbio  ermeneutico -  la considerazione che la stessa legge
delega  n. 205 del 1999, nel prevedere il mantenimento della sanzione
penale  per la violazione delle sanzioni amministrative inibitorie ed
interdittive,   ha   aggiunto   "a  titolo  di  pene  accessorie"  la
pubblicazione  della  sentenza  e,  appunto,  il  divieto di emettere
assegni bancari e postali (art. 8, lettera c)).
  Cio'  premesso,  si ritiene che l'indicazione del termine di durata
di  tali misure - nonche' di quelle comunque contenute nella sentenza
di  condanna,  ancorche'  aventi  natura  di  sanzioni amministrative
accessorie   -   debba  essere  fornita  direttamente  dall'autorita'
giudiziaria,  trattandosi  di  questione che incide sui diritti degli
interessati  e  non demandabile ne' all'archivio (che tra l'altro non
ha  le  conoscenze  giuridiche necessarie), ne' al casellario, la cui
funzione  e'  quella  di  ritrasmettere, previa verifica di carattere
formale,  i  dati  ricevuti  dall'autorita'  giudiziaria all'archivio
stesso.
  Tale  conclusione,  d'altro  canto,  e'  supportata  anche dal dato
normativo;  come  gia'  indicato,  l'art.  3  del  regolamento n. 458
precisa,  infatti,  che  i  dati sono trasmessi alla sezione centrale
dell'archivio  dall'autorita'  giudiziaria (comma 1), che assicura la
completezza ed esattezza dei dati trasmessi (comma 2).
  Nell'architettura  complessiva dell'archivio, dunque, il casellario
centrale  svolge  la  funzione di mero tramite per l'inoltro dei dati
all'archivio,  dati  che  vengono  tuttavia trasmessi dall' autorita'
giudiziaria.
  Le   cancellerie   degli  uffici  giudiziari,  nel  trasmettere  al
casellario  i  dati  relativi  alle  condanne  irrevocabili che hanno
irrogato  le  sanzioni (penali od amministrative) in oggetto, avranno
dunque  cura,  su  indicazione  del magistrato, di precisare, accanto
alla loro durata, anche il termine di scadenza - peraltro agevolmente
ricavabile  dalla durata della misura e dalla data di irrevocabilita'
del   provvedimento   -   affinche'  tale  indicazione  possa  essere
ritrasmessa all'archivio informatizzato.
  Ulteriore  profilo  problematico  attiene all'applicabilita' o meno
alla  pena  accessoria del divieto di emettere assegni (ovviamente la
questione   non   riguarda   le  sanzioni  amministrative  accessorie
applicate  dal  giudice penale) del disposto dell'art. 139 del codice
penale.
  Tale disposizione, come e' noto, prevede che nel computo delle pene
accessorie  temporanee  "non  si  tiene  conto  del  tempo  in cui il
condannato  sconta  la  misura detentiva, o e' sottoposto a misura di
sicurezza   detentiva,   ne'   del  tempo  in  cui  si  e'  sottratto
volontariamente   alla  esecuzione  della  pena  o  della  misura  di
sicurezza".
  Da  un'interpretazione  sistematica  delle  diverse disposizioni in
esame  si ritiene che la disciplina contenuta nel citato art. 139 non
sia applicabile al divieto di emettere assegni bancari e postali.
  Invero,  la  norma  appare  essere  riferita  alle  pene accessorie
contenute  nel  medesimo codice penale (alle quali, evidentemente, il
legislatore  ha  fatto  riferimento  nel  dettare  la previsione). Al
contrario,  in assenza di espresso richiamo, pene accessorie, sia pur
temporanee,  diverse  ed  introdotte  successivamente risultano al di
fuori dell'ambito di operativita' della norma.
  A  sostegno di tale tesi puo' rilevarsi che, opinando diversamente,
si  correrebbe  il rischio di una applicazione analogica, a danno del
condannato,  della  norma  penale, operazione interdetta dall'art. 25
Cost.
  Inoltre, la stessa disciplina contenuta nell'art. 139 codice penale
e' dalla dottrina fortemente sospettata di contrasto con il principio
di  cui  all'art.  27  Cost.,  in  quanto  un'esecuzione  della  pena
accessoria  oltre  la  durata  della  pena detentiva renderebbe assai
difficile  il  reinserimento  sociale  del  condannato  che  ha  gia'
scontato la pena principale.
  Infine,  la  necessita'  di tenere conto nella determinazione della
durata  del  divieto  di  emettere assegni anche dei periodi indicati
nell'art.  139 del codice penale provocherebbe problemi difficilmente
superabili,   e   cagionerebbe  comunque,  attesa  la  necessita'  di
indagini,  anche  assai  complesse  al fine di verificare l'eventuale
detenzione  o  sottoposizione  a  misure di sicurezza detentive medio
tempore,  per condanne anche a diverso titolo, e finanche lo stato di
latitanza-inevitabili ritardi nell'iscrizione, disfunzionali rispetto
all'esigenza   di   tempestivo  inserimento  dei  dati  nell'archivio
informatizzato.
  Pertanto,  nell'indicazione  della data di efficacia delle sanzioni
inibitorie  non  si  terra' conto delle situazioni indicate nell'art.
139 del codice penale.
6. Disposizioni finali.
  Va  richiamata  l'attenzione  sulle  disposizioni  finali contenute
nell'art. 17 del regolamento ministeriale. Premesso che la disciplina
della revoca di sistema (che presuppone necessariamente l'attivazione
dell'archivio) entra in vigore, come espressamente previsto dall'art.
36  del  decreto  legislativo  n.  507, decorsi centocinquanta giorni
dalla pubblicazione del regolamento, e' stato precisato, onde evitare
equivoci,  che  anche  le  disposizioni  regolamentari  entreranno in
vigore alla stessa data.
  Inoltre,  e'  stabilito  che dovranno essere trasmessi all'archivio
solo  i  dati  relativi  a violazioni poste in essere successivamente
all'entrata in vigore della disciplina primaria e regolamentare. Tale
norma,  che  si applica ovviamente anche ai procedimenti sanzionatori
di competenza dell'autorita' giudiziaria, evitera' che la cancelleria
debba  trasmettere  i  dati  relativi a violazioni commesse prima del
4 giugno 2002.
  Le  SS.LL.  sono  pregate  di comunicare la presente circolare agli
uffici  giudiziari  del  distretto  e  di  vigilare  sulla corretta e
tempestiva  esecuzione degli adempimenti derivanti, fornendo altresi'
allo scrivente ufficio un cortese cenno di riscontro.


                                              Il direttore generale
                                              della giustizia penale
                                                     Iannini