MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 16 maggio 2002 

Dichiarazione  dell'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi
calamitosi  verificatisi  nelle  province  di  Biella, Cuneo, Novara,
Torino, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli.
(GU n.123 del 28-5-2002)

                     IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  l'art.  70  del  decreto del Presidente della Repubblica del
24 luglio  1977,  n.  616,  concernente il trasferimento alle regioni
delle  funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende
alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano  l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616,  nonche' le disposizioni della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista  la  legge  14 febbraio  1992,  n.  185, concernente la nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto  l'art.  2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione
del  decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi
compensativi  del  Fondo  alle  produzioni  non  assicurate ancorche'
assicurabili;
  Visto  l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che
demanda   al   Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  la
dichiarazione  dell'esistenza  di  eccezionale calamita' o avversita'
atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e
le  provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Vista  la  richiesta  di  declaratoria della regione Piemonte degli
eventi   calamitosi  di  seguito  indicati,  per  l'applicazione  nei
territori  danneggiati  delle  provvidenze  del Fondo di solidarieta'
nazionale:
    gelate  dal 1 dicembre 2001 al 30 gennaio 2002 nella provincia di
Vercelli;
    gelate dall'8 dicembre 2001 al 31 gennaio 2002 nella provincia di
Biella;
    gelate dal 10 dicembre 2001 al 22 gennaio 2002 nella provincia di
Novara;
    gelate dal 10 dicembre 2001 al 31 gennaio 2002 nella provincia di
Torino;
    gelate dal 12 dicembre 2001 al 21 gennaio 2002 nella provincia di
Verbano-Cusio-Ossola;
    gelate  dal  1 gennaio 2002 al 31 gennaio 2002 nella provincia di
Cuneo;
  Accertata   l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi   segnalati,   per  effetto  dei  danni  alle  produzioni,
strutture aziendali;
                              Decreta:
  E'  dichiarata  l'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi
calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto
dei  danni  alle  produzioni,  strutture  aziendali nei sottoelencati
territori   agricoli,   in   cui   possono  trovare  applicazione  le
specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:
    Biella:   gelate   dall'8 dicembre  2001  al  31 gennaio  2002  -
provvidenze   di   cui  all'art.  3,  comma 2,  lettere c),  d),  nel
territorio   dei   comuni  di  Biella,  Candelo,  Cavaglia,  Cerretto
Castello,    Cossato,   Gaglianico,   Piatto,   Ponderano,   Roppolo,
Sandigliano,   Valdengo,   Vigliano   Biellese,   limitatamente  alle
produzioni vivaistiche;
    Cuneo: gelate dal 1 gennaio 2002 al 31 gennaio 2002 - provvidenze
di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), nel territorio del comune
di Alto, limitatamente alle colture vivaistiche;
    Novara:   gelate  dal  10 dicembre  2001  al  22 gennaio  2002  -
provvidenze  di  cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), f), nel
territorio   dei   comuni   di   Armeno,   Arona,  Carpignano  Sesia,
Cavaglietto,   Cressa,   Dormelletto,  Fontaneto  d'Agogna,  Gattico,
Ghemme,  Granozzo  con  Monticello,  Grignasco, Invorio, Lesa, Meina,
Momo,   Nebbiuno,   Novara,  Oleggio,  Oleggio  Castello,  Paruzzaro,
Pettenasco,  Pisano, San Maurizio d'Opaglio, Sillavengo, Suno, Vaprio
d'Agogna,  Varallo  Pombia,  limitatamente alle colture vivaistiche e
alle ortive;
    Torino:
      gelate dal 10 dicembre 2001 al 31 gennaio 2002 - provvidenze di
cui all'art. 3, comma 2, lettere c), d), nel territorio dei comuni di
Alpignano,  Baldissero Torinese, Borgomasino, Bricherasio, Cantalupa,
Carignano,  Casalborgone,  Caselette,  Castiglione  Torinese, Chieri,
Cirie',   Collegno,   Cumiana,  Giaveno,  Ivrea,  Leini,  Mercenasco,
Moncalieri,  Montanaro,  Monteu  da  Po,  Pancalieri,  Pino Torinese,
Piobesi  Torinese,  Piossasco,  Piverone,  Rivarolo Canavese, Rivoli,
Robassomero,  Roletto, San Mauro Torinese, Sangano, Torino, Valperga,
Verolengo,    Verrua    Savoia,    Villarbasse,   Vinovo,   Volpiano,
limitatamente alle colture vivaistiche;
      gelate dal 10 dicembre 2001 al 31 gennaio 2002 - provvidenze di
cui  all'art.  3,  comma 2,  lettera e), nel territorio del comune di
Issiglio;
    Verbano-Cusio-Ossola:
      gelate dal 12 dicembre 2001 al 21 gennaio 2002 - provvidenze di
cui  all'art.  3, comma 2, lettere b), c), d), f), nel territorio dei
comuni  di  Baveno,  Belgirate, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio,
Casale  Corte  Cerro,  Cossogno,  Ghiffa,  Gignese, Mergozzo, Omegna,
Ornavasso,   Pieve  Vergonte,  Premosello-Chiovenda,  San  Bernardino
Verbano,   Stresa,  Verbania,  Vignone,  limitatamente  alle  colture
vivaistiche;
      gelate dal 12 dicembre 2001 al 21 gennaio 2002 - provvidenze di
cui  all'art.  3,  comma 2,  lettera e), nel territorio dei comuni di
Belgirate, Ornavasso, Verbania;
    Vercelli:  gelate  dal  1  dicembre  2001  al  30 gennaio  2002 -
provvidenze   di   cui  all'art.  3,  comma 2,  lettere c),  d),  nel
territorio  del  comune  di  Gattinara,  limitatamente  alle  colture
vivaistiche.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 16 maggio 2002
                                                Il Ministro: Alemanno