MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 maggio 2002 

Emissione  di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue
giorni.
(GU n.122 del 27-5-2002)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                     del Dipartimento del tesoro
                          Direzione seconda

  Visto  il  decreto ministeriale 11 febbraio 2002, con il quale sono
state  fissate  le  modalita'  di  emissione  dei  buoni ordinari del
Tesoro;
  Visto  l'art.  2,  comma  4,  della legge 28 dicembre 2001, n. 449,
recante  il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2002  che  fissa  in  35.000  milioni  di  euro  l'importo massimo di
emissione  dei  titoli  pubblici, in Italia e all'estero, al netto di
quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;
  Visto  l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
  Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione  netta dei suindicati titoli pubblici al 20 maggio 2002
e' di 43.396 milioni di euro;
                              Decreta:
  Per  il 31 maggio 2002 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione
del  prezzo  base,  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  al portatore a
centottantadue giorni con scadenza il 29 novembre 2002 fino al limite
massimo in valore nominale di 6.500 milioni di euro.
  L'assegnazione  e  1'aggiudicazione  dei  buoni ordinari del Tesoro
avverra'  con  le  modalita'  indicate  negli articoli 2, 11 e 12 del
decreto 11 febbraio 2002 citato nelle premesse.
  Le  richieste  di  acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia,
esclusivamente  tramite  la rete nazionale interbancaria, entro e non
oltre  le  ore  11  del giorno 28 maggio 2002, con l'osservanza delle
modalita'   stabilite   negli  articoli 7  e  8  del  citato  decreto
ministeriale 11 febbraio 2002.
  Ai  sensi  degli  articoli 1,  12  e  13  del  decreto ministeriale
11 febbraio  2002,  e'  disposto,  altresi',  il  29 maggio  2002, il
collocamento  supplementare  dei  buoni ordinari del Tesoro di cui al
presente  decreto, riservato agli operatori "specialisti in titoli di
Stato".
  La  spesa  per  interessi gravera' sul capitolo 2215 dello stato di
previsione  della  spesa  del Ministero dell'economia e delle finanze
dell'esercizio finanziario 2002.
  Il   presente  decreto  verra'  inviato  all'Ufficio  centrale  del
bilancio   del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 23 maggio 2002
                                    p. Il direttore generale: Cannata