MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 26 aprile 2002 

Modifiche  al  decreto  ministeriale  23  novembre 2001 in materia di
dati,  formato e modalita' della comunicazione di cui all'art. 10 del
decreto legislativo n. 372 del 1999.
(GU n.126 del 31-5-2002)

                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

  Visto  il  proprio decreto in data 23 novembre 2001, pubblicato nel
supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio
2002;
  Visto,  in particolare, l'art. 4, comma 1, del suddetto decreto che
prevede  che,  alla  data  del  1  giugno  2002,  tutti i gestori dei
complessi IPPC, nel caso in cui siano superati i valori soglia di cui
alle  tabelle  1.6.2. e 1.6.3. dell'allegato 1, comunichino, oltre ai
dati  identificativi  dei  complessi,  anche  i  dati sulle emissioni
relativi all'anno 2001;
  Considerata la obiettiva impossibilita' e, comunque, le difficolta'
logistiche  che i gestori dei complessi aziendali incontrerebbero nel
dover effettuare, in cosi' breve tempo, la rilevazione dei dati sulle
emissioni relative all'anno 2001;
  Ritenuto,  altresi',  opportuno conoscere i dati relativi a periodi
piu'  recenti al fine di attuare una puntuale prevenzione e riduzione
integrata dell'inquinamento proveniente dalle attivita' industriali;
  Considerato, pertanto, che il carattere innovativo del processo che
si  avviera' con la prima dichiarazione debba essere riferito ai dati
relativi all'anno 2002;
  Ritenuto  necessario,  inoltre,  inserire  nel testo del decreto in
esame una ulteriore definizione concernente l'autorita' competente in
materia di comunicazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Al  decreto  ministeriale  23 novembre  2001  sono apportate le
seguenti modifiche:
    a) all'art. 2 dopo il punto 4) e' inserito il seguente punto:
  "5)  Autorita'  competenti  in  materia  di  comunicazione: per gli
impianti  sottoposti a procedura di VIA nazionale la comunicazione e'
trasmessa  al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio -
Servizio VIA   -   e   all'Agenzia   nazionale   per   la  protezione
dell'ambiente;  per  gli altri impianti la comunicazione e' trasmessa
alla  regione  interessata  o  alle  province autonome di Trento e di
Bolzano e all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.";
    b) all'art. 4 il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "Tutti  i  gestori  dei  complessi  IPPC,  che superano i valori di
soglia  di  cui  alle  tabelle  1.6.2.  e  1.6.3. dell'allegato 1 del
presente decreto, entro 1 giugno 2002 devono comunicare all'autorita'
competente  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  numero  8,  del decreto
legislativo  n.  372/1999  ed all'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente  solo  i dati identificativi dei complessi industriali,
mentre  entro  il  30 aprile  2003  devono  comunicare  i  dati sulle
emissioni relativi all'anno 2002.".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 26 aprile 2002
                                                Il Ministro: Matteoli
Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2002
Ufficio  di  controllo  atti  sui  Ministeri  delle infrastrutture ed
assetto del territorio registro n. 1, foglio n. 278