MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 maggio 2002 

Individuazione del tasso convenzionale di cambio, di cui all'art. 132
del  TUIR,  da utilizzare ai fini del trattamento fiscale dei redditi
prodotti da cittadini residenti in Campione d'Italia.
(GU n.130 del 5-6-2002)

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  132,  comma  1,  del  testo  unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
22 dicembre  1986,  n.  917,  come  modificato,  da ultimo, dall'art.
15-quater del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, in base al quale,
ai  fini  dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche, i redditi
delle  persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di
Campione  d'Italia  prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello
stesso  comune  per  un  importo  complessivo non superiore a 200.000
franchi  sono  computati in euro sulla base di un tasso convenzionale
di  cambio  stabilito,  ogni  tre  anni,  con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze, tenuto conto anche della variazione
dei prezzi al consumo nelle zone limitrofe intervenuta nel triennio;
  Visto  l'art.  17-bis  del  decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16,
che  individua i mezzi di copertura finanziaria degli oneri derivanti
dall'applicazione  del  predetto  art.  132, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  30 luglio  2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  204 del 3 settembre 2001, relativo alla determinazione
del  predetto tasso convenzionale di cambio, per i periodi di imposta
1 gennaio 2001-31 dicembre 2003;
  Considerato  che,  a  seguito  della modifica apportata al predetto
art.  132,  comma  1,  occorre  procedere  alla  rideterminazione del
medesimo tasso convenzionale di cambio;
  Ritenuto di utilizzare, a tal fine, i dati relativi alle variazioni
della  media  del cambio ufficiale franco svizzero-euro, nonche' alla
variazione  della differenza media dei prezzi al consumo tra Italia e
Svizzera;
  Considerato  che  il  tasso  ufficiale  medio  di  cambio  Italia -
Svizzera  nel  triennio  1999,  2000 e 2001 e' pari a 1,55624 franchi
svizzeri  per  1  euro, ovvero a 0,64257 euro per 1 franco svizzero -
fonte UIC;
  Tenuto  conto  che  la  differenza  media dei prezzi al consumo tra
Italia  e  Svizzera  e'  del 63% secondo i dati piu' recenti di fonte
OCSE;
  Considerato  che  e', pertanto, necessario fissare per i periodi di
imposta  1  gennaio  2002-31 dicembre  2004 il tasso convenzionale di
cambio  ai  fini della determinazione dell'imposta sul reddito per le
persone  fisiche  iscritte  nei  registri  anagrafici  del  comune di
Campione d'Italia;
  Considerato   quanto  comunicato  dal  Dipartimento  del  tesoro  -
Direzione VI, con la nota n. 805428 del 21 maggio 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per  i  periodi  di  imposta 1 gennaio 2002-31 dicembre 2004, i
redditi  delle  persone  fisiche  prodotti  in  franchi  svizzeri nel
territorio del comune di Campione d'Italia dai soggetti con domicilio
fiscale nello stesso comune, per un importo complessivo non superiore
a 200.000 franchi, sono determinati applicando un tasso convenzionale
di cambio stabilito in euro 0,40482 per ogni franco svizzero.
    Roma, 23 maggio 2002
                                                Il Ministro: Tremonti