COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DECRETO 26 aprile 2002 

Attivazione  della  sezione  staccata  di  Salerno  della Commissione
tributaria regionale della Campania.
(GU n.130 del 5-6-2002)

                            IL PRESIDENTE
  Visto l'art. 35 della legge n. 28/1999;
  Visto  il  decreto interministeriale del 6 giugno 2000 con il quale
sono state istituite le sezioni staccate della Commissione tributaria
regionale  di  cui  alla  citata  norma e, per quanto inerisce questa
Commissione  tributaria  regionale,  la  sezione staccata di Salerno,
avente come ambito territoriale Avellino e Salerno;
  Viste  le  risoluzioni  del Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria n. 3 del 18 maggio 1999 e n. 4 del 13 novembre 2000;
  Vista  la  relazione  del dirigente della segreteria, che evidenzia
l'attuale   situazione  organizzativa  e  strutturale  della  sezione
staccata  di  Salerno  e  le  prevedibili  scadenze  degli  ulteriori
interventi;
  Ritenuto  che,  sulla base della anzidetta relazione, puo' fissarsi
per  il  giorno 2 luglio 2002 la data di attivazione della segreteria
della sezione staccata di questa Commissione;
  Detta   segreteria,   espletera'   i  servizi  di  ricezione  delle
costituzioni  e  di  atti  e  documenti  in  genere, relativamente ai
procedimenti  destinati  ad essere trattati dalle rispettive sezioni,
nonche'   ogni   altro   servizio   amministrativo  inerente  a  tali
procedimenti o al personale - magistrati ed impiegati di segreteria -
ad  essa  assegnati,  fermo  restando  le analoghe attribuzioni della
segreteria della sede principale di Napoli;
  Ritenuto  che  l'individuazione  dei procedimenti da assegnare alle
singole  sezioni staccate deve avvenire sulla base dei principi e del
criterio   territoriale  espressi  dalle  anzidette  risoluzioni  del
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;
  Ritenuto  che la data di insediamento dei magistrati assegnati alla
sezione  staccata  di  Salerno, come da proprio decreto in pari data,
puo'  essere fissato per il giorno 2 luglio 2002 presso i locali siti
in Salerno, via degli uffici finanziari, 7;
  Ritenuta  l'urgenza  di  provvedere,  anche  al  fine  di  adeguare
l'organizzazione  della  sede  principale  di  Napoli  alle modifiche
strutturali  necessarie  in  seguito  alla  attivazione della sezione
staccata;
                              Decreta:
  L'entrata  in  funzione  della  sezione  staccata  di Salerno della
Commissione tributaria della regione Campania a decorrere da 2 luglio
2002. E' attivata dalla stessa data la segreteria della detta sezione
staccata.  Da tale data gli uffici della segreteria saranno aperti al
pubblico  dalle ore 9 alle ore 13 di ogni giorno feriale e nei giorni
di  martedi'  e  giovedi' di ciascuna settimana in orario pomeridiano
dalle ore 14,30 alle ore 15,30.
  Da  tale  data  la  predetta  segreteria  espletera'  i  servizi di
ricezione di costituzione delle parti, nonche' di atti e documenti in
genere  relativi  ai  procedimenti  assegnati per la trattazione alle
rispettive sezioni, ed ogni altro servizio amministrativo inerente ai
procedimenti  medesimi  o  al  personale  -  magistrati  e  impiegati
amministrativi - della sezione.
  La  costituzione  delle  parti  e  il  deposito di atti e documenti
potranno comunque avvenire presso la segreteria della sede principale
di Napoli.
  L'insediamento  dei  magistrati  assegnati alla sezione staccata di
questa  commissione  avverra',  presso  i locali gia' predisposti, il
giorno 2 luglio 2002, ore 11.
  La  sezione  staccata  trattera'  in  via  esclusiva i procedimenti
relativi  ad appelli avverso le sentenze delle commissioni tributarie
provinciali   ricomprese   nella   sua   circoscrizione,   costituita
dall'ambito  territoriale  di  Avellino  e Salerno, la revocazione di
proprie  sentenze,  nonche'  ancora,  quale giudice di rinvio - dalla
Corte  suprema di Cassazione, dalla Commissione tributaria centrale -
di procedimenti che in primo grado siano stati ivi radicati.
  I  giudizi  di  ottemperanza  saranno  distribuiti  tra  la sezione
principale  e  la sezione staccate tenendo conto della circoscrizione
territoriale  della  Commissione  che  ha deciso il giudizio di primo
grado.
  I  procedimenti  incidentali di sospensione dell'esecuzione ex art.
19  del  decreto  legislativo n. 472/1997 saranno ripartiti secondo i
criteri come sopra stabiliti per i rispettivi giudizi di merito.
  L'assegnazione dei procedimenti alle diverse sezioni rientra, anche
per  la  sezione  staccata,  nella  competenza  del  presidente della
Commissione,   a  norma  dell'art.  26  del  decreto  legislativo  n.
546/1992.  A  tal  fine  il presidente si rechera' periodicamente con
frequenza almeno mensile, presso la sede della sezione staccata.
  I   presidenti  delle  cinque  sezioni  appartenenti  alla  sezione
staccata  sottoporranno  al  presidente  della  Commissione qualsiasi
anomalia  o  irregolarita' nel funzionamento delle rispettive sezioni
corredata dalle loro osservazioni e proposte in merito.
  Il  calendario  delle  udienze  delle  singole sezioni sara', anche
nell'ambito   della   sezione   staccata,   predisposto  dai  singoli
presidenti di sezione e trasmesso al presidente della Commissione.
  Dispone  che  il  presente  decreto venga pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica e comunicato a:
    1) Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;
    2)  Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le
politiche fiscali - Ufficio amministrazione delle risorse;
    3)  Agenzia  delle  entrate  sede  di  Roma e Direzione regionale
dell'Agenzia delle entrate di Napoli;
    4)  uffici  finanziari  e  locali  delle  province  di Avellino e
Salerno;
    5) presidenti ordini professionali di Napoli, Avellino e Salerno;
    6)   dirigente  della  segreteria  della  Commissione  tributaria
regionale di Napoli.
      Napoli, 26 aprile 2002
                                          Il presidente: D'Alessandro