MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 15 maggio 2002 

Modificazione  al disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di origine controllata "Falerno del Massico".
(GU n.130 del 5-6-2002)

                        IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1989 con
il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata  dei  vini "Falerno del Massico" ed e' stato approvato il
relativo disciplinare di produzione, e successive modifiche;
  Vista  la  domanda  presentata  dagli  interessati,  operatori  del
settore  ed  organizzazioni  di  categoria,  intesa  ad  ottenere  la
riduzione   del   valore  minimo  dell'acidita'  totale  del  vino  a
denominazione di origine controllata ""Falerno del Massico Primitivo"
previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione di cui sopra;
  Visto  il  parere  favorevole  della  regione  Campania sulla sopra
citata domanda;
  Considerato  che  il  mercato  dei  vini,  per  il mutato gusto dei
consumatori, e' orientato verso prodotti meno aciduli; che l'utilizzo
della  tecnologia  del  freddo  e  la fermentazione malolattica nella
produzione  dei mosti e dei vini inerenti alla tipologia sopra citata
portano  all'abbassamento dell'acidita' totale; che la raccolta delle
uve,  rispetto  al  passato, avviene in uno stato di maturazione piu'
avanzato,    determinando   una   naturale   riduzione   del   valore
dell'acidita' totale delle uve;
  Vista  la  decisione assunta dal Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini  che,  sulle  istanze  relative  alla
modifica dell'acidita' totale minima dei vini, purche' supportate dal
parere   della   regione   competente   per  territorio,  la  sezione
amministrativa del comitato proceda d'ufficio;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata  ""Falerno  del  Massico  Primitivo", in conformita' alla
decisione assunta dal sopra citato comitato;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Il  limite  minimo dell'acidita' totale del vino a denominazione di
origine   controllata   ""Falerno  del  Massico  Primitivo"  previsto
all'art. 6 del disciplinare di produzione e' ridotto da 6,0 g/l a 4,5
g/l.
  Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla
vendemmia 2002.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 15 maggio 2002
                                      Il direttore generale: Ambrosio