COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

COMUNICATO

Accordo  sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure di cui
all'art.  2,  comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge
n. 83/2000, nel settore del servizio radiotelevisivo pubblico.
(GU n.131 del 6-6-2002)

                         VERBALE DI ACCORDO
    In data 22 novembre 2001
                                 tra
    Rai  Radiotelevisione  Italiana  S.p.a., Rai Way S.p.a. e Rai Net
S.p.a. assistite dall'Unione degli industriali di Roma
                                  e
    SLC-CGIL
    FISTEL-CISL
    UILSIC-UIL
    LIBERSIND - Confsal
    UGL - Comunicazione
    E' stato sottoscritto il presente accordo per la regolamentazione
dell'esercizio  del diritto di sciopero. Detta regolamentazione viene
effettuata  in  attuazione  di  quanto disposto dalla legge 12 giugno
1990,  n.  146  "Norme  sull'esercizio  del  diritto  di sciopero nei
servizi  pubblici  essenziali  e sulla salvaguardia dei diritti della
persona  costituzionalmente  garantiti, istituzione della commissione
di garanzia dell'attuazione della legge", come modificata dalla legge
11 aprile  2000,  n.  83,  "Modifiche  ed  integrazioni  della  legge
12 giugno  1990,  n.  146,  in  materia  di  esercizio del diritto di
sciopero  nei  servizi  pubblici  essenziali e sulla salvaguardia dei
diritti della persona costituzionalmente tutelati" e, in ottemperanza
alle  deliberazioni  della  commissione  di garanzia per l'attuazione
della  legge  sullo  sciopero  nei  servizi  pubblici essenziali, con
particolare  riguardo al contemperamento del diritto dell'utenza alla
liberta'  di  comunicazione  globalmente  intesa  ed  in  particolare
all'informazione   radiotelevisiva   pubblica,   con  il  diritto  di
sciopero.
1. Efficacia.
    L'accordo  si  riferisce  alle attuali circostanze in fatto ed in
diritto;  eventuali future trasformazioni organizzative significative
o   normative   potranno   legittimare  le  parti  a  richiederne  un
aggiornamento.
    Il   presente  accordo  sostituisce  qualunque  intesa  o  prassi
aziendale in materia.
2. Campo di applicazione.
    Il  presente  accordo  si  applica  allo sciopero nonche' ad ogni
altra  forma  di  azione sindacale del personale disciplinato dal CCL
per  quadri,  impiegati ed operai che per entita', durata o modalita'
sia  tale  da  provocare  una  significativa  riduzione  o  rilevante
modifica del servizio pubblico essenziale.
3. Regolamentazione dei conflitti di lavoro.
    a) Procedure di raffreddamento e di conciliazione.
    Il  sistema  di  relazioni  azienda-sindacato  e'  improntato  ai
principi  di  responsabilita',  correttezza, buona fede e trasparenza
dei comportamenti.
    Fermo   restando   il   livello   di  interlocuzione  individuato
nell'articolo  "Sistema di relazioni industriali" del vigente CCL, la
presente  procedura  sostituisce  quanto  disciplinato al punto 4 del
citato articolo, pertanto, i conflitti di lavoro saranno esaminati ed
eventualmente risolti come di seguito indicato:
      le  parti  convengono  che  fara' capo ad entrambe l'obbligo di
esprimere   preventivamente   in   sede  aziendale  il  tentativo  di
conciliazione  dei  conflitti  di lavoro. Il relativo incontro dovra'
intervenire  nei  cinque  giorni  successivi  alla richiesta di parte
sindacale ovvero entro il termine consensualmente concordato;
      per i conflitti in sede locale, trascorso tale termine, in caso
di  mancato  accordo in sede aziendale, le parti, prima di riprendere
la  propria  liberta' d'azione, dovranno integrare le delegazioni con
le  rispettive  rappresentanze  territoriali  e/o  nazionali  con  il
compito  di  raggiungere  l'accordo nei tre giorni successivi. Questa
seconda  fase  si  svolgera'  presso l'associazione degli industriali
territorialmente competente;
      le  parti  potranno  consensualmente  decidere  di  prorogare i
termini della discussione relativi ai due livelli anzidetti;
      durante  lo  svolgimento  delle  procedure  concordate, entro i
termini predetti, le parti non procederanno ad azioni dirette.
    b) Ripetizione della procedura di raffreddamento e conciliazione.
    Anche     nell'ambito     della    stessa    vertenza,    decorsi
quarantacinque giorni  liberi  dall'effettuazione del primo sciopero,
il  soggetto  sindacale che intenda proclamare un successivo sciopero
e'  tenuto nuovamente ad esperire la procedura di cui alla precedente
lettera a).
    c) Modalita' di proclamazione e preavviso minimo.
    La  proclamazione  dovra'  essere effettuata con un preavviso non
inferiore  a dieci giorni e potra' avere ad oggetto un singola azione
di  sciopero,  compresa l'astensione dalle prestazioni accessorie e/o
complementari  (intendendosi  per esse, ai fini del presente accordo,
le   prestazioni   di   lavoro   supplementare,  straordinaria  e  la
reperibilita).
    Gli  scioperi  successivi  potranno  essere  proclamati solo dopo
l'effettuazione  dello  sciopero  precedente  ovvero  dopo  la revoca
legittimamente disposta ai sensi del successivo punto e).
    I  soggetti  che  proclamano  lo  sciopero  dovranno indicare per
iscritto con una comunicazione debitamente e chiaramente sottoscritta
e  datata,  le motivazioni, la durata, le modalita' di attuazione, il
personale  e  l'ambito  territoriale  interessati,  precisando  se si
tratta  del primo sciopero o di successivo al primo nell'ambito della
medesima vertenza.
    Tale   comunicazione   deve  essere  inoltrata  sia  alla  Rai  -
Radiotelevisione  Italiana che all'apposito ufficio costituito presso
l'autorita'  competente  ad  adottare  l'ordinanza  di cui all'art. 8
della normativa di legge.
    d) Durata.
    Nell'ambito  della  stessa vertenza, la durata della prima azione
di sciopero non potra' superare le ventiquattro ore consecutive.
    Le  azioni  di  sciopero  successive  alla  prima e relative alla
stessa  vertenza  non  potranno  superare  in  ogni  caso  le  48 ore
consecutive.
    e) Intervallo minimo tra le azioni di sciopero.
    L'intervallo  minimo  da  osservare  tra  la  conclusione  di uno
sciopero e la proclamazione del successivo non potra' comunque essere
inferiore a sei giorni.
    Tale  intervallo  si  applica  altresi'  alle  azioni di sciopero
proclamate  anche da soggetti diversi, ma che, incidendo sullo stesso
servizio  finale  o  sullo  stesso  bacino  di  utenza, compromettono
oggettivamente la continuita' del servizio pubblico.
    f) Revoca dello sciopero proclamato.
    Al  fine  di  consentire  alle  aziende di fornire all'utenza con
sufficiente anticipo le informazioni di cui all'art. 2 della legge n.
146/1990,   la  revoca  delle  azioni  di  sciopero  proclamate  deve
avvenire,  con comunicazione scritta da inviare tempestivamente - con
almeno  sei  giorni  di  anticipo  rispetto  alla  data  prevista per
l'inizio  dell'azione  di sciopero - sia all'azienda che all'apposito
ufficio   costituito   presso   l'Autorita'  competente  ad  adottare
l'ordinanza  di  cui  all'art.  8, legge n. 146/1990, come modificato
dalla legge n. 83/2000.
    La  revoca spontanea di azioni di sciopero effettuata dopo che e'
stata  fornita  all'utenza l'informativa di cui sopra e' giustificata
soltanto  a  seguito  del  raggiungimento  di un accordo tra le parti
ovvero  di  richiesta  da parte della commissione di garanzia o della
pubblica Autorita'.
    Nella comunicazione di revoca, pertanto, deve essere precisato se
vi  sia  stata  richiesta  in tal senso da parte della commissione di
garanzia o della pubblica Autorita' competente.
    g) Calamita'  naturali  ed avvenimenti eccezionali di particolare
gravita'.
    Gli  scioperi  dichiarati  o  in  corso  di  effettuazione,  sono
immediatamente revocati dalle organizzazioni sindacali proclamanti in
caso   di  avvenimenti  eccezionali  di  particolare  gravita'  o  di
calamita'   naturali,  tali  da  richiedere  la  tutela  del  diritto
dell'utenza alla liberta' di informazione globalmente intesa.
4. Prestazioni indispensabili.
    Al  fine  di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con
la  garanzia  del  diritto  dell'utenza alla liberta' di informazione
globalmente  intesa,  dovra'  essere  assicurata, con le modalita' di
seguito   indicate,   l'effettuazione   delle   seguenti  prestazioni
indispensabili da assicurare in caso di sciopero.
    Nel  caso  di  proclamazione  di azioni di sciopero del personale
disciplinato  dal  CCL  per  quadri,  impiegati  ed  operai,  vengono
individuate  come prestazioni essenziali che dovranno essere comunque
garantite,    tutte   le   prestazioni   collegate   direttamente   o
indirettamente:
      alla  trasmissione  di  eventi  che,  per  la loro peculiarita'
vengono indicati con apposita delibera dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni;
      a  tutte  le  trasmissioni  elettorali, referendarie o comunque
afferenti  alle diverse forme di comunicazione politica regolamentate
dalla   commissione   parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la
vigilanza  dei servizi radiotelevisivi ed a quelle di informazione ed
approfondimento  che,  nei  periodi  di  campagna  elettorale  per  i
referendum   e   per   le  elezioni  europee,  nazionali,  regionali,
provinciali   e  comunali  -  ivi  compreso  l'eventuale  periodo  di
ballottaggio  -  e  per  i  due giorni successivi al compimento delle
operazioni di voto, vengono ricondotte sotto la responsabilita' di un
direttore  di  testata  ai  sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28
"Disposizioni  per  la  parita'  di  accesso ai mezzi di informazione
durante  le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione
politica".  In  tal caso l'elenco delle trasmissioni verra' trasmesso
in copia al sindacato;
      alle  trasmissioni  di  carattere  informativo  -  diverse  dai
notiziari  giornalistici  per i quali valgono le previsioni di cui ai
successivi  punti  a), b), f) - destinate alle minoranze linguistiche
ed all'estero, la cui realizzazione e' frutto di accordi o specifiche
convenzioni con le pubbliche amministrazioni.
    Inoltre,  in  relazione  alla  normale programmazione giornaliera
dovranno essere assicurati:
      a) due  giornali  radio  per  il primo canale radiofonico ed un
giornale   radio   sia  per  il  secondo  che  per  il  terzo  canale
radiofonico, della durata di circa 6 minuti;
      b) due  edizioni di ciascun telegiornale nazionale della durata
di circa 6 minuti;
      c) un'edizione del telegiornale regionale della durata di circa
5 minuti;
      d) tre  aggiornamenti  del  servizio  di televideo, nelle fasce
mattutina,  meridiana e serale per consentire l'informazione anche ai
non udenti;
      e) due  specifici  TG di circa 6 minuti per i canali televisivi
satellitari all-news;
      f) due  specifici  GR  per  la  produzione  informativa per gli
italiani all'estero curata da Rai International;
      g) due  aggiornamenti  dell'offerta  giornalistica aziendale in
Internet.
    La  trasmissione  dei  notiziari  sopra  riportati avverra' nelle
fasce  di  maggior  ascolto,  tenendo altresi' conto dell'esigenza di
garantire un'uniforme distribuzione nell'intero arco della giornata.
    L'Azienda   e   le   organizzazioni   sindacali   proclamanti  si
incontreranno  cinque  giorni prima dell'effettuazione dello sciopero
per  verificare  le  quote  di  personale  necessarie  per  garantire
esclusivamente le prestazioni indispensabili di cui sopra.
    L'individuazione  del  personale  suddetto  verra' effettuata con
criteri di rotazione.
Esclusioni.
    Non  e'  consentita  la  proclamazione  di  scioperi  plurimi o a
pacchetto  ne'  lo  sciopero di una parte delle mansioni, lo sciopero
bianco,  lo  sciopero  ad oltranza, o a scacchiera o a singhiozzo, in
quanto  le  modalita' di effettuazione non consentono di garantire le
prestazioni essenziali.
    Non  e',  parimenti,  consentito  coerentemente alle disposizioni
concordate in tema di durata dello sciopero che i lavoratori chiamati
a  garantire  le prestazioni minime indispensabili possano scioperare
nella  giornata  o  nelle  giornate  successive a quella in cui si e'
svolta l'astensione oggetto della proclamazione.
Attuazione delle norme di legge.
    Le   parti   firmatarie   del   presente   protocollo   si  danno
reciprocamente atto e convengono che esso attua quanto previsto dalla
legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.