MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 6 maggio 2002 

Variazione  del responsabile della conservazione in purezza di talune
varieta' di specie agrarie iscritte al relativo registro nazionale.
(GU n.141 del 18-6-2002)

                        IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Vista   la   legge  25  novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
  Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare
della  Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n.
6/1993,   inerenti  la  razionalizzazione  dell'organizzazione  delle
amministrazioni  pubbliche e revisione delle discipline in materia di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
  Visto  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: "Nuove
disposizioni  in  materia  di  organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle  amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
di  lavoro  e  di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  di  Governo  a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto  ministeriale  30  marzo 2001, con il quale sono
attribuite, in via provvisoria, la reggenza degli uffici previsti dal
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28  marzo  2000, n. 450,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2001, relativo
al  regolamento  di  organizzazione  del  Ministero  delle  politiche
agricole e forestali;
  Considerati  i  motivi che hanno determinato la necessita' di dette
variazioni;
  Considerato  che  la  Commissione  sementi di cui all'art. 19 della
legge  n.  1096/1971,  nella  riunione del 9 aprile 2002, ha espresso
parere   favorevole   alla   variazione   di   responsabilita'  della
conservazione  in  purezza  di  dette varieta' nei relativi registri,
come risulta dal verbale della riunione;
  Attesa la necessita' di modificare i citati decreti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  responsabilita'  della  conservazione  in  purezza  delle sotto
elencate  varieta',  gia'  assegnata  ad  altra  ditta con precedente
decreto,  e'  attribuita  al  conservatore  in  purezza  a  fianco di
ciascuna indicata:
=====================================================================
      |              |        |     Vecchio      |
      |              |        |responsabile della|Nuovo responsabile
      |              |        | conservazione in |della conservazione
Codice|    Specie    |Varieta'|     purezza      |    in purezza
=====================================================================
      |              |        |     Istituto     |
      |              |        | sperimentale per |
007301|    Avena     |Primula |la cerealicoltura |   CECOP S.r.l.
---------------------------------------------------------------------
      |              |        |     Istituto     |
      |              |        | sperimentale per |
007250|Orzo polistico|Ponente |la cerealicoltura |   CECOP S.r.l.

  Il  presente  decreto  sara'  inviato  all'organo  di  controllo ed
entrera'   in   vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 6 maggio 2002
                                      Il direttore generale: Ambrosio

Avvertenza:
    Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo
di  legittimita' da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3
della legge 14 gennaio 1994, n. 20.