REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 27 dicembre 2001 

Crisi  sismica del settembre/ottobre 1997 nei territori dei comuni di
Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo
Stefano,  Sansepolcro, Sestino in provincia di Arezzo. Adeguamento al
4%  delle disponibilita' finanziarie per le attivita' di cui all'art.
3 del decreto-legge n. 132/1999. (Ordinanza n. D/1138).
(GU n.153 del 2-7-2002)

                         IL VICE COMMISSARIO
                 in funzione di commissario delegato
(Art.  5,  legge  24  febbraio  1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro
dell'interno  delegato  per il coordinamento della Protezione civile,
n.  2741  del  30   gennaio  1998 - Ordinanza commissariale D/874 del
                           25 maggio 2000)

  Vista   l'ordinanza  del  Ministro  dell'interno  delegato  per  il
coordinamento della Protezione civile n. 2741 del 30 gennaio 1998 con
la  quale  all'art.  1  il presidente della giunta regionale e' stato
nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225
del  24 febbraio  1992  per  gli interventi necessari a salvaguardare
l'incolumita' pubblica e privata nei territori dei comuni di Anghiari
Badia  Tedalda,  Caprese  Michelangelo,  Monterchi, Pieve S. Stefano,
Sansepicro,  Sestino,  in provincia di Arezzo, gravemente danneggiati
dalla crisi sismica del settembre ottobre 1997;
  Vista  l'ordinanza commissariale n. D/874 del 25 maggio 2000 con la
quale il presidente ha nominato l'assessore Tommaso Franci quale vice
commissario  per  la  crisi  sismica  del  settembre/ottobre 1997 nei
comuni  Anghiari,  Badia  Tedalda,  Caprese  Michelangelo, Monterchi,
Pieve Santo Stefano, Sansepoicro e Sestino in provincia di Arezzo, ai
sensi dell'art. 1 dell'ordinanza DPC n. 2741 del 30 gennaio 1998;
  Preso  atto  dell'Ordinanza commissariale n. D/1099 del 28 novembre
2001  con  la quale sono dettate ulteriori disposizioni organizzative
per  assicurare  il  supporto  tecnico  all'ufficio  del  commissario
attribuendo al dipartimento delle politiche territoriali e ambientali
ed  in  particolare  alla  struttura  dell'U.O.C.  rischio sismico la
responsabilita'   complessiva   per   gli  adempimenti  di  carattere
amministrativo-organizzativo e tecnico-scientifico;
  Richiamata  l'ordinanza  commissariale n. D/1063 del 9 ottobre 2001
con  la  quale  e'  stata  approvata la terza rimodulazione del piano
degli  interventi  urgenti  volti  a fronteggiare i danni conseguenti
alla  crisi  sismica  del settembre-ottobre 1997 nel territorio della
provincia  di  Arezzo, ai sensi dell'ordinanza Ministero dell'interno
n. 2741 del 30 gennaio 1998;
  Richiamata  altresi'  l'ordinanza  commissariale  n.  D/1098 del 26
novembre  2001  con  la quale si prende atto di meri errori materiali
riscontrati negli allegati dell'ordinanza commissariale n. D/1063 del
9 ottobre  2001  e si provvede a sostituire le tabelle 1 e 2 allegate
al  quest'ultima  ordinanza  senza  peraltro  che questo comporti una
modifica  all'importo  totale  della  terza  rimodulazione  che resta
invariato;
  Considerato  che  l'art.  14  comma  14  del  decreto-legge n. 6/98
convertito  con  legge  30 marzo  1998  n. 61, richiamato dall'art. 3
dell'ordinanza  DPC  n. 2741 del 30 gennaio 1998, consente l'utilizzo
dei  fondi  commissariali per il potenziamento dei propri uffici, per
avvalersi della collaborazione di liberi professionisti, universita',
enti  pubblici  di  ricerca,  societa'  e cooperative di produzione e
lavoro, fino al limite del 2% delle risorse assegnate;
  Preso  atto  che l'art. 3, comma 3-octies, del decreto-legge n. 132
del  13 maggio 1999 convertito con legge n. 226/1999 ha modificato il
predetto  art.  14,  comma  14,  elevando  la  percentuale di risorse
utilizzabili   per   le   finalita'   sopra  descritte  al  4%  delle
disponibilita' derivanti dalle risorse assegnate;
  Considerato che l'art. 1 dell'ordinanza commissariale n. D/1062 del
valuta  l'ammontare  del  fondo  per  le finalita' di cui all'art. 3,
comma  3-octies,  del decreto-legge n. 132 del 13 maggio 1999 in lire
1.700.000.000  (Euro 877.976,73)  ritenendo  opportuno  disporre  del
totale  delle  risorse utilizzabili per tali finalita', allo scopo di
attivare  le  opportune  iniziative  cosi' come richiesto anche dagli
enti locali;
  Rilevato   che  nell'ordinanza  n.  D/1098  del  26 novembre  2001,
allegato  "A",  tabelle  1  e  2,  gli  importi  relativi alle citate
finalita'  di  potenziamento  degli uffici, collaborazione con liberi
professionisti,  universita',  enti  pubblici  di ricerca, societa' e
cooperative di produzione di lavoro, sono stati inseriti nella misura
di  lire  1.500.000.000 (Euro 774685,35) anziche' in quella approvata
con  la  citata  ordinanza  D/612-2001,  pari  a  lire  1.700.000.000
(Euro 877.976,73);
  Considerato   di  procedere  all'adeguamento  delle  disponibilita'
finanziarie  per  le finalita' di cui all'art. 3, comma 3-octies, del
decreto-legge   n.  132  del  13 maggio  1999  e  gia'  previsto  con
l'ordinanza   D/612-2001,   provvedendo   ad  utilizzare  le  risorse
disponibili  nel  fondo  di  riserva  per  gli  importi  a tale scopo
necessari, il cui mporto si riduce di conseguenza da lire 629.388.248
(Euro 325.051,90) a lire 129.388.248 (Euro 221.760,52);
  Considerato  di  confermare  l'allegato "A" di cui all'ordinanza n.
D/1098  del  26 novembre  2001  e di predisporre l'allegato "B per il
quadro economico riepilogativo;
  Ritenuto  altresi'  opportuno  aumentare  il  fondo  di  riserva di
ulteriori   risorse   ari   a   lire  200.000.000  (Euro  103291,38),
utilizzando  a  tal  fine le disponibilita' elative allo stanziamento
accantonato   per   i   privati   che   conseguentemente   passa   da
12.000.000.000       (Euro 6.197.482,79)       a       11.800.000.000
(Euro 6.094.191,41),  lasciando  comunque  invariato  l'importo della
terza rimodulazione.

                               Ordina:

  1. di  procedere  all'aumento  delle  risorse del fondo di riserva,
cosi' come indicato in narrativa;
  2. di  procedere  all'adeguamento  delle disponibilita' finanziarie
per  le  attivita'  previste  all'art. 3 del decreto-legge n. 132 del
13 maggio  1999,  utilizzando  a  tal  fine l'intero 4% delle risorse
assegnate  dal  dipartimento  della  Protezione  civile,  cosi'  come
indicato in narrativa;
  3. di   fornire   in   allegato   "B"  il  nuovo  quadro  economico
riepilogativo,   parte   integrante   e  sostanziale  della  presente
ordinanza;
  4. la   presente  ordinanza  e'  trasmessa  al  dipartimento  della
Protezione civile;
  5. la  presente  ordinanza,  comprensiva  dell'allegato  "B"  parte
integrante  e  sostanziale,  e'  pubblicata per intero nel bollettino
ufficiale  della regione Toscana ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge
regionale n. 18/1996.
    Firenze, 27 dicembre 2001
                                          Il vice commissario: Franci