CONFERENZA UNIFICATA STATO-REGIONI E STATO-CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI (EX ART. 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281)

ACCORDO 18 aprile 2002 

Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano,  i  comuni,  le province e le comunita' montane sull'art. 8,
comma  6  del  decreto  legislativo  2  febbraio 2001, n. 31, recante
"attuazione  della  direttiva  98/83/CE  relativa alla qualita' delle
acque  destinate  al  consumo  umano",  come  modificato  dal decreto
legislativo 2 febbraio 2002, n. 27.
(GU n.145 del 22-6-2002)

                       LA CONFERENZA UNIFICATA
  Visto  il  decreto  legislativo  2 febbraio 2002, n. 27, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2002, n. 58, recante: "Modifiche
ed  integrazioni  al  decreto  legislativo  2  febbraio  2001, n. 31,
recante  attuazione della direttiva 98/1983/CE relativa alla qualita'
delle acque destinate al consumo umano";
  Visto  il  parere espresso da questa Conferenza nella seduta del 31
gennaio sul decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 27;
  Vista  la  nota  della  Conferenza  dei  presidenti delle regioni e
province  autonome  del  1  febbraio  2002,  con la quale si richiama
quanto  convenuto  nel  corso  della  suddetta  seduta in ordine agli
emendamenti  presentati  dalle regioni ed in particolare sul ruolo di
controllo  e  di  gestione  dei  dati  che  si  ritiene di competenza
regionale;
  Considerato  che, in sede tecnica, il 26 marzo 2002 si e' convenuto
di addivenire ad un accordo, da sancire in questa Conferenza, al fine
di corrispondere alla richiesta avanzata dai presidenti delle regioni
e ne sono stati altresi' definiti i contenuti;
  Visto l'art. 9, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 28
agosto  1997,  n.  281,  che prevede che in questa Conferenza possono
essere  sanciti  accordi  tra  Governo,  regioni,  province, comuni e
comunita'  montane al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive
competenze  e  svolgere  in  collaborazione  attivita'  di  interesse
comune;
  Acquisito  l'assenso  del  Governo e dei presidenti delle regioni e
province  autonome,  delle  province,  dei  comuni  e delle comunita'
montane;
  Si  sancisce  tra  il Governo, le regioni e le province autonome di
Trento  e  Bolzano,  le  province, i comuni e le comunita' montane il
seguente accordo nei termini sottoindicati:
    in   attesa  delle  proposte  del  Ministro  della  salute  sulle
modalita'  di  cui  all'art.  8,  comma 6, del decreto legislativo 28
febbraio  2001,  n.  31,  e  successive  modificazioni,  da adottarsi
d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, si conviene quanto segue:
      1) i dati di cui al comma 6, nel loro complesso, sono trasmessi
dalle  aziende  U.L.S.S.  alle regioni ai fini della loro validazione
per il successivo inoltro al Ministero della salute;
      2)  le  modalita' e i termini di trasmissione dei predetti dati
saranno  concordati  tra  il  Ministero della salute e le regioni nel
rispetto    degli    obblighi    comunitari    e   delle   competenze
costituzionalmente attribuite allo Stato e alle regioni in materia;
      3)  si  conviene che le regioni trasmetteranno i dati di cui al
punto precedente entro il 31 dicembre 2002;
      4) i criteri di trasmissione dei risultati delle analisi di cui
al  comma  7  dell'art.  8  saranno concordati tra il Ministero della
salute  e  le  regioni  sulla  base  di  modalita'  da  definirsi con
successivo accordo di questa Conferenza entro il 30 giugno 2002.
        Roma, 18 aprile 2002
                                             Il presidente: La Loggia