AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 5 giugno 2002 

Integrazione della disciplina dei contributi di cui all'art. 6, comma
6.11, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas  26  giugno 1997, n. 70/97, in relazione alla cessione di energia
elettrica  al  mercato  vincolato  nell'anno  2000. (Deliberazione n.
103/02).
(GU n.145 del 22-6-2002)

            L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 5 giugno 2002,
  Premesso che:
    l'art.  6,  comma  6.11,  della  deliberazione dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 26 giugno 1997,
n.  70/97,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
150  del 30 giugno 1997, (di seguito: deliberazione n. 70/97) prevede
che  la  Cassa  conguaglio  per  il settore elettrico (di seguito: la
Cassa)  riconosca  a  ciascuna  impresa  produttrice-distributrice  o
importatrice un contributo bimestrale a fronte dell'energia elettrica
prodotta  o  importata  in ciascun bimestre posto a carico del "Conto
costi  energia",  finanziato dal gettito dalla parte B della tariffa,
che le imprese distributrici versano alla Cassa entro sessanta giorni
dal termine di ciascun bimestre;
    il  riconoscimento  alle  imprese  produttrici-distributrici  dei
contributi  di  cui  al precedente alinea, cosi' come l'imposizione e
l'esazione  della  parte  B  della  tariffa, sono stati soppressi con
decorrenza   dal   1   gennaio  2001  in  forza  della  deliberazione
dell'Autorita' 20 dicembre 2000, n. 230/00, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  - n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito:
deliberazione   n.   230/00),   a  seguito  della  attivazione  delle
maggiorazioni  sul  corrispettivo  di  accesso e di uso della rete di
trasmissione   nazionale   al   fine   di   compensare   la  maggiore
valorizzazione,  derivante  dalla  attuazione della direttiva europea
96/92/CE, dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e
geotermoelettrici  che,  alla  data  del  19  febbraio 1997, erano di
proprieta'      o      nella     disponibilita'     delle     imprese
produttrici-distributrici  ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b),
del   decreto   del   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio   e   della   programmazione  economica,  26  gennaio  2000,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 27 del 3
febbraio  2000  (di  seguito:  decreto del Ministro dell'industria 26
gennaio 2000);
    il  riconoscimento  dei contributi di cui al precedente alinea e'
stato    disposto    con    riferimento    alle   uniche   fonti   di
approvvigionamento  di  energia  elettrica per la cessione al mercato
vincolato  operative  al momento dell'adozione della deliberazione n.
70/97, ovvero:
      a) produzione   da   impianti   termoelettrici  che  utilizzano
combustibili  fossili commerciali sulla base di un parametro di costo
unitario riconosciuto dei combustibili riferito alle quotazioni di un
paniere  di  combustibili  fossili sui mercati internazionali e di un
indice  di consumo specifico medio unico per tutti i tipi di impianti
termoelettrici;
      b) acquisti  netti  di energia elettrica dall'estero, in misura
non  superiore  ai  costi  riconosciuti per la produzione da impianti
termoelettrici di cui al precedente punto a);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  18  febbraio  1999,  n. 13/99,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 43 del 22
febbraio  1999  (di  seguito  deliberazione  n.  13/99), abrogata con
decorrenza  dal  1  gennaio  2002  in  forza  dell'art. 2, comma 2.1,
lettera a),   della   deliberazione   18  ottobre  2001,  n.  228/01,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 22
dicembre  2001  (di seguito: deliberazione n. 228/01), prevedeva, tra
l'altro, che l'energia elettrica eventualmente immessa in eccesso dai
titolari   di  contratti  di  vettoriamento  fosse  remunerata  dalla
societa'  Gestore  della  rete  di  trasmissione nazionale S.p.a. (di
seguito:  il  Gestore della rete) sulla base dei corrispettivi di cui
all'art. 10 della medesima deliberazione n. 13/99;
    l'esecuzione  dei  contratti  di  vettoriamento relativi all'anno
2000,  come  comunicato  dal  Gestore della rete, ha fatto registrare
immissioni  di  energia elettrica in eccesso rispetto ai quantitativi
ritirati;  e  che,  di  conseguenza, detta energia elettrica e' stata
prelevata dai clienti del mercato vincolato;
    ai  sensi  dell'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), la societa'
Enel   S.p.a.   assicura   la   fornitura  di  energia  elettrica  ai
distributori  per  il mercato vincolato fino alla data di assunzione,
da  parte  dell'Acquirente  unico,  della  funzione  di garante della
medesima fornitura;
  Visti:
    il decreto legislativo n. 79/1999;
    il decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000;
    la deliberazione n. 70/97;
    la deliberazione n. 13/99;
    la deliberazione n. 230/00;
    la   deliberazione  n.  228/01,  recante  testo  integrato  delle
disposizioni  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas per
l'erogazione  dei  servizi  di  trasporto,  di  misura  e  di vendita
dell'energia elettrica (di seguito: testo integrato);
  Considerato che:
    l'art.  4, comma 2, della deliberazione n. 228/01, prevede che il
Conto costi energia di cui all'art. 6, comma 6.1, della deliberazione
n.  70/97,  sia  chiuso successivamente al 31 dicembre 2001, in esito
alla  liquidazione  delle  partite  di  competenza, con trasferimento
delle  eventuali  residue disponibilita' al Conto per nuo-vi impianti
da  fonti  rinnovabili  e assimilate di cui al-l'art. 40, comma 40.1,
lettera b), del testo integrato;
    le  disposizioni  dell'Autorita'  disciplinanti  l'erogazione dei
contributi di cui all'art. 6, comma 11, della deliberazione n. 70/97,
stanti  i  presupposti  richiamati nel secondo alinea della premessa,
non potevano prevedere rimesse dirette al Gestore della rete;
    la determinazione della quantita' di energia elettrica riveniente
dall'esecuzione  dei contratti di vettoriamento rilevante ai fini del
riconoscimento  dei  contributi  di  cui  all'art. 6, comma 11, della
deliberazione  n.  70/97,  di  competenza dell'anno 2000, deve essere
effettuata  in  applicazione  delle  disposizioni della deliberazione
dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, afferenti
la disciplina delle perdite;
    dietro  richiesta  dell'Autorita'  formulata  con nota in data 28
gennaio  2002,  prot.  Autorita'  n.  PB/M02/357/mr, il Gestore della
rete,   ha  avviato  un  accertamento  volto  a  determinare  in  via
definitiva la predetta quantita';
  Ritenuto  che,  nel  caso  in  cui l'esito dell'accertamento di cui
all'ultimo  alinea del precedente dia esiti positivi per l'anno 2000,
la  disciplina  dei  contributi  di  cui  all'art. 6, comma 11, della
deliberazione  n.  70/97,  debba  essere  integrata  includendo tra i
presupposti  dell'erogazione  anche la cessione al mercato vincolato,
da  parte del Gestore della rete, dell'energia elettrica ritirata dal
Gestore  stesso  in  esecuzione  dei  contratti  di  vettoriamento, e
prevedendo  che  la  Cassa  liquidi  ed  eroghi le eventuali quote di
contributi afferenti le suddette cessioni al Gestore della rete;
                              Delibera:
  1.  Ai  fini  del  riconoscimento dei contributi di cui all'art. 6,
comma  11, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica
e  il  gas  26  giugno  1997,  n. 70/97, l'energia elettrica ritirata
nell'anno  2000  dalla  societa'  Gestore  della rete di trasmissione
nazionale   S.p.a.   ai   sensi   dell'art.  10  della  deliberazione
dell'Autorita'  18 febbraio 1999, n. 13/99, e dalla medesima societa'
ceduta  al  mercato vincolato, e' equiparata all'energia elettrica di
cui all'art. 6, comma 6.4, della stessa deliberazione 26 giugno 1997,
n. 70/97.
  2.  La  Cassa conguaglio per il settore elettrico, sulla base delle
quantita'  di  energia  elettrica  comunicate  dalla societa' Gestore
della  rete  di trasmissione nazionale S.p.a., determina i contributi
di  cui  al  comma precedente da riconoscere alla medesima societa' e
provvede alla loro liquidazione ed erogazione con rimessa diretta nei
confronti della medesima societa'.
  3. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
e  nel  sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(www.autorita'.energia.it)  ed  entra  in  vigore  dalla  data  della
pubblicazione.
    Milano, 5 giugno 2002
                                                 Il presidente: Ranci