CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

COMUNICATO

  Annuncio di una richiesta di referendum popolare
(GU n.141 del 18-6-2002)

    Ai  sensi  degli  articoli  7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n.
352,   si   annuncia  che  la  Cancelleria  della  Corte  suprema  di
cassazione,  in data 17 giugno 2002 ha raccolto a verbale e dato atto
della  dichiarazione  resa  da  venti  cittadini italiani, muniti dei
prescritti  certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
    "Volete voi che siano abrogati:
      1.  legge  3  ottobre 2001, n. 366, recante: "Delega al Governo
per la riforma del diritto societario";
      2.   decreto   legislativo  11  aprile  2002,  n.  61,  recante
"Disciplina  degli  illeciti  penali  e amministrativi riguardanti le
societa'  commerciali,  a  norma  dell'art.  11 della legge 3 ottobre
2001, n. 366".
    Limitatamente alle seguenti parti:
      c) legge 3 ottobre 2001, n. 366:
        art.  11,  comma  1,  lettera  a), limitatamente alle parole:
"previste  dalle  legge"  e ancora "previste dalle legge"; "ancorche'
oggetto  di  valutazioni"; "con l'intenzione di ingannare i soci o il
pubblico";  "precisare  che  la  condotta posta in essere deve essere
rivolta  a  conseguire  per  se  o  per  altri un ingiusto profitto";
precisare  altresi' che le informazioni false od omesse devono essere
rilevanti  e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della
situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del
gruppo  al  quale  essa appartiene, anche attraverso la previsione di
soglie quantitative";
        lettera  a),  n.  1.2.,  limitatamente  alle  parole:  "e  la
procedibilita' a querela"; "e la procedibilita' d'ufficio"; "regolare
i  rapporti  della  fattispecie con i delitti tributari in materia di
dichiarazione;  prevedere  idonei parametri per i casi di valutazioni
estimative;"
        lettera  a),  n.  2.,  limitatamente  alle  parole: ", con la
consapevolezza   della   falsita'   e  l'intenzione  di  ingannare  i
destinatari  del  prospetto,"; "con la medesima intenzione; precisare
che  la condotta posta in essere deve essere rivolta a conseguire per
se' o per altri un ingiusto profitto";
        lettera  a),  n.  3.,  limitatamente  alle  parole: ", con la
consapevolezza   della   falsita'   e  l'intenzione  di  ingannare  i
destinatari  delle  comunicazioni,"; "precisare che la condotta posta
in  essere  deve  essere  rivolta a conseguire per se' o per altri un
ingiusto  profitto;  precisare  che  la condotta deve essere idonea a
trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione;"
        lettera   a),   n.  4.,  limitatamente  alle  parole:  "e  la
procedibilita' a querela;"
      d) Decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61:
      art. 1: con riferimento alla modifica dell'art. 2621 del codice
civile:
        comma  1,  limitatamente  alle  parole ", con l'intenzione di
ingannare  i soci o il pubblico e al fine di conseguire per se' o per
altri un ingiusto profitto"; "ancorche' oggetto di valutazioni";
        comma 3;
        comma 4;
      con riferimento alla modifica dell'art. 2622 del codice civile:
        comma  1,  limitatamente  alle  parole ", con l'intenzione di
ingannare  i soci o il pubblico e al fine di conseguire per se' o per
altri  un  ingiusto profitto"; "ancorche' oggetto di valutazioni", "a
querela della persona offesa,";
        comma 2;
        comma   3,   limitatamente  alle  parole  "e  il  delitto  e'
procedibile d'ufficio".
        comma 5;
        comma 6;
      con riferimento alla modifica dell'art. 2623 del codice civile:
        comma   1,   limitatamente  alle  parole  ",  allo  scopo  di
conseguire  per  se'  o  per  altri  un  ingiusto profitto,"; "con la
consapevolezza   della   falsita'   e  l'intenzione  di  ingannare  i
destinatari del prospetto,"; "suddetti".
      con riferimento alla modifica dell'art. 2624 del codice civile:
        comma  1,  limitatamente alle parole ", al fine di conseguire
per  se'  o  per  altri un ingiusto profitto"; "con la consapevolezza
della  falsita'  e  l'intenzione  di  ingannare  i  destinatari delle
comunicazioni,".
      con riferimento alla modifica dell'art. 2625 del codice civile:
        comma  1,  limitatamente  alle parole "e si procede a querela
della persona offesa"?".
    Dichiarano,  altresi',  di  eleggere  domicilio  presso  la  sede
dell'Opposizione Civile, via dei Coronari, n. 61 - Roma.