UNIVERSITA' DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 17 giugno 2002 

Modificazioni allo statuto.
(GU n.149 del 27-6-2002)

                             IL RETTORE
  Vista  la  legge  9 maggio  1989,  n.  168,  ed  in particolare gli
articoli 6 e 16;
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, emanato
con  decreto  rettorale  n. 577 del 20 giugno 1995, ed in particolare
l'art.  39,  comma  3,  laddove  si  prevede  che,  una volta assunta
l'iniziativa  di  revisione  dello  statuto  il  rettore  e' tenuto a
convocare  il senato accademico ed il consiglio di amministrazione in
seduta congiunta;
  Vista  la  delibera  adottata congiuntamente dai suddetti organi in
data  20 marzo  2002 con la quale sono state approvate modifiche agli
articoli  5,  titolo I, e 17 titolo II dello Statuto dell'Universita'
degli studi di Firenze;
  Vista  la nota del rettore prot. n. 2783 dell'11 aprile 2002 con la
quale    e'    stato    inoltrato   al   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita'  e della ricerca il testo con le suddette modifiche,
per il prescritto parere di legittimita' e di merito;
  Vista  la  nota  del  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  prot.  n.  1638  del  29 maggio 2002, dalla quale non
risultano  rilievi  in merito alle modifiche proposte, salvo le lievi
modifiche   conseguenti   alle  richieste  di  precisazione  relative
all'art. 5, comma 6;
                              Decreta:
  Agli  articoli  5,  del  titolo  I e 17 del titolo II dello statuto
dell'Universita'   degli   studi  di  Firenze,  emanato  con  decreto
rettorale  n.  577  del  20 giugno  1995,  sono apportate le seguenti
modifiche:
  Art. 5:
    il   titolo   dell'articolo  e'  cosi'  modificato:  "Efficienza,
efficacia e sistema di valutazione";
    i commi 2, 3 e 4 sono soppressi e sostituiti come segue:
    "2. E' costituito in seno all'Universita' di Firenze un nucleo di
valutazione interna con il compito di:
      a) valutare   la   efficacia   ed  efficienza  delle  attivita'
didattiche e di ricerca e degli interventi per il diritto allo studio
sulla base di indicatori generali, stabiliti ogni triennio sentito il
senato  accademico  e  il consiglio di amministrazione, ognuno per le
rispettive   competenze,   e  resi  pubblici  a  tutta  la  comunita'
universitaria  nei  modi  piu' opportuni. Per le attivita' didattiche
saranno in ogni caso acquisite, garantendone l'anonimato, le opinioni
degli studenti frequentanti;
      b) verificare, in relazione alle finalita' indicate dalle norme
e  dagli  atti  di  indirizzo  degli  organi competenti, l'efficacia,
l'economicita'   e   l'imparzialita'   della   gestione,  l'effettiva
attuazione  di  quelle finalita' e di quegli indirizzi, ed analizzare
in  via  preventiva  e  successiva,  la  congruenza e/o gli eventuali
scostamenti;  si  provvedera'  anche ad individuare eventuali fattori
ostativi  al  raggiungimento  degli  obiettivi  in termini di risorse
umane,  finanziarie  e strumentali messe a disposizione, ed eventuali
responsabilita' nonche' i possibili rimedi;
      c) porre  in  essere  ogni  altra  attivita'  di  valutazione a
livello  di Ateneo che sia richiesta dalla legislazione in materia di
autonomia  universitaria,  prevista  dall'art. 33, ultimo comma della
Costituzione, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.
  3.  I  risultati  delle  attivita' del nucleo di valutazione di cui
alla  precedente  lettera  b)  supportano gli organi di governo nella
definizione  di  obiettivi,  priorita',  piani, programmi e direttive
generali,   nonche'   nella   individuazione   delle  risorse  umane,
finanziarie e materiali per il raggiungimento di quei fini.
  4.  I  risultati  delle  attivita' del nucleo di valutazione di cui
alla   precedente   lettera   b)  costituiscono  uno  degli  elementi
utilizzati  dal  consiglio di amministrazione nel procedimento per la
valutazione  del  direttore  amministrativo  e dallo stesso direttore
amministrativo   per  la  valutazione  dei  dirigenti.  Costituiscono
altresi' supporto all'attivita' del direttore amministrativo.
  5. Il nucleo di valutazione e' composto come segue:
    a) un  membro  designato  dal  rettore  scelto  fra  i professori
universitari che assume le funzioni di presidente;
    b) quattro  membri  nominati  dal  senato  accademico, di cui due
esterni   all'Universita'   di  Firenze,  scelti  fra  esperti  nella
valutazione delle attivita' didattiche e di ricerca;
    c) quattro  membri  nominati dal consiglio di amministrazione, di
cui  due  esterni  all'Universita'  di Firenze, scelti fra esperti di
organizzazione  di enti pubblici e valutazione del rendimento e della
qualita'  dei servizi pubblici, di analisi e valutazione dei bilanci,
di   ragioneria   nonche'  di  contabilita'  pubblica  e  di  diritto
amministrativo.
  6.  I  membri del nucleo durano in carica tre anni e possono essere
confermati  per non piu' di una volta consecutivamente. Il presidente
dura in carica quattro anni e non puo' essere confermato.
  7.  Il  nucleo  opera  in piena autonomia e risponde esclusivamente
agli  organi centrali di governo dell'Ateneo. Tutte le decisioni sono
assunte collegialmente.
  8.  I  risultati  delle  attivita'  del  nucleo  di cui al presente
articolo costituiscono elemento di conoscenza per la formulazione del
piano  pluriennale  di  sviluppo di cui all'art. 13, comma 1, lettera
b), ed a tal fine indicano anche i mezzi per il migliore assolvimento
dei compiti istituzionali delle singole strutture, tenuto conto delle
peculiarita' dell'area scientifica di afferenza.
  Contestualmente all'art. 13 vengono apportate le seguenti modifiche
di adeguamento al richiamo all'art. 5:
    comma  1,  lettera  b):  la  locuzione  "...  tenendo conto delle
valutazioni  di  cui ai commi 3 e 4 dell'art. 5," e' sostituita "....
tenendo  conto  delle  valutazioni  di cui ai commi 2, lettera a) e 8
dell'art. 5,";
    comma  1, lettera g): la locuzione "... quanto previsto dall'art.
5, commi 3 e 4;" e' sostituita "... quanto previsto dall'art. 5 commi
2, lettera a) e 8".
  All'art. 17, comma 9, viene apportata la seguente modifica:
    dopo  l'espressione  "da  tutti  i ricercatori" cassare la parola
"confermati".
  Il testo dei suddetti articoli, con le modifiche apportate, risulta
quello di seguito riportato:
  "Art.  5  (Efficienza,  efficacia  e  sistema di valutazione). - 1.
Tutte  le strutture dell'Universita', nello svolgimento delle proprie
funzioni  e  nel  perseguimento  degli scopi prefissati, informano la
loro  organizzazione  ed  azione  al principio di massima efficienza,
efficacia od economicita'.
  2.  E'  costituito  in seno all'Universita' di Firenze un nucleo di
valutazione interna con il compito di:
    a) valutare la efficacia ed efficienza delle attivita' didattiche
e di ricerca e degli interventi per il diritto allo studio sulla base
di  indicatori  generali,  stabiliti  ogni triennio sentito il senato
accademico   e   il  consiglio  di  amministrazione,  ognuno  per  le
rispettive   competenze,   e  resi  pubblici  a  tutta  la  comunita'
universitaria  nei  modi  piu' opportuni. Per le attivita' didattiche
saranno in ogni caso acquisite, garantendone l'anonimato, le opinioni
degli studenti frequentanti;
    b) verificare, in relazione alle finalita' indicate dalle norme e
dagli   atti  di  indirizzo  degli  organi  competenti,  l'efficacia,
l'economicita'   e   l'imparzialita'   della   gestione,  l'effettiva
attuazione  di  quelle finalita' e di quegli indirizzi, ed analizzare
in  via  preventiva  e  successiva,  la  congruenza e/o gli eventuali
scostamenti;  si  provvedera'  anche ad individuare eventuali fattori
ostativi  al  raggiungimento  degli  obiettivi  in termini di risorse
umane,  finanziarie  e strumentali messe a disposizione, ed eventuali
responsabilita' nonche' i possibili rimedi;
    c) porre  in essere ogni altra attivita' di valutazione a livello
di  Ateneo  che  sia  richiesta  dalla  legislazione  in  materia  di
autonomia  universitaria,  prevista  dall'art. 33, ultimo comma della
Costituzione, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.
  3.  I  risultati  delle  attivita' del nucleo di valutazione di cui
alla  precedente  lettera  b)  supportano gli organi di governo nella
definizione  dl  obiettivi,  priorita',  piani, programmi e direttive
generali,   nonche'   nella   individuazione   delle  risorse  umane,
finanziarie e materiali per il raggiungimento di quei fini.
  4.  I  risultati  delle  attivita' del nucleo di valutazione di cui
alla   precedente   lettera   b)  costituiscono  uno  degli  elementi
utilizzati  dal  consiglio di amministrazione nel procedimento per la
valutazione  del  direttore  amministrativo  e dallo stesso direttore
amministrativo   per  la  valutazione  dei  dirigenti.  Costituiscono
altresi' supporto all'attivita' del direttore amministrativo.
  5. Il nucleo di valutazione e' composto come segue:
    a) un  membro  designato  dal  rettore  scelto  fra  i professori
universitari che assume le funzioni di presidente;
    b) quattro  membri  nominati  dal  senato  accademico, di cui due
esterni   all'Universita'   di  Firenze,  scelti  fra  esperti  nella
valutazione delle attivita' didattiche e di ricerca;
    c) quattro  membri  nominati dal consiglio di amministrazione, di
cui  due  esterni  all'Universita'  di Firenze, scelti fra esperti di
organizzazione  di enti pubblici e valutazione del rendimento e della
qualita'  dei servizi pubblici, di analisi e valutazione dei bilanci,
di   ragioneria   nonche'  di  contabilita'  pubblica  e  di  diritto
amministrativo.
  6.  I  membri del nucleo durano in carica tre anni e possono essere
confermati  per non piu' di una volta consecutivamente. Il presidente
dura in carica quattro anni e non puo' essere confermato.
  7.  Il  nucleo  opera  in piena autonomia e risponde esclusivamente
agli  organi centrali di governo dell'Ateneo. Tutte le decisioni sono
assunte collegialmente.
  8.  I  risultati  delle  attivita'  del  nucleo  di cui al presente
articolo costituiscono elemento di conoscenza per la formulazione del
piano  pluriennale  di  sviluppo di cui all'art. 13, comma 1, lettera
b), ed a tal fine indicano anche i mezzi per il migliore assolvimento
dei compiti istituzionali delle singole strutture, tenuto conto delle
peculiarita' dell'area scientifica di afferenza.".
  "Art.  13  (Il  senato  accademico). - 1.  Il  senato accademico e'
l'organo  di  indirizzo  e  di governo dell'Universita' in materia di
programmazione  e  di  coordinamento  dell'attivita'  didattica  e di
ricerca.
  In particolare il senato accademico:
    a) delibera  il  regolamento  didattico  di  Ateneo, nonche', per
quanto  di sua competenza le norme regolamentari di cui al precedente
art. 4;
    b) delibera  il  piano  pluriennale  di  sviluppo delle attivita'
didattiche  e  di  ricerca, tenendo conto delle valutazioni di cui ai
commi 2, lettera a) e 8 dell'art. 5, delle indicazioni avanzate dalle
strutture  didattiche  e  scientifiche  e  di quelle del consiglio di
amministrazione sulle risorse complessive disponibili;
    c) delibera  le  richieste  al Ministero dell'universita' e della
ricerca  scientifica  e  tecnologica  inerenti i piani pluriennali di
sviluppo,  sentiti per gli aspetti di propria competenza il consiglio
di amministrazione e le facolta';
    d) formula  al  consiglio di amministrazione proposte sui criteri
per   la  ripartizione  delle  risorse  finanziarie  e  di  personale
tecnico-amministrativo tra le strutture didattiche e di ricerca;
    e) esprime  parere obbligatorio sui bilanci annuali e pluriennali
di  previsione  dell'Ateneo  predisposti dal rettore ed esaminati dal
consiglio  di  amministrazione, in particolare per quanto riguarda la
rispondenza dei medesimi al piano pluriennale di sviluppo di cui alla
lettera b);
    f) coordina  le  attivita' didattiche e scientifiche, determina i
criteri  per la ripartizione dei posti di ruolo del personale docente
e  ricercatore  e  ne  delibera  la  ripartizione  tra  le  facolta',
nell'ambito della programmazione didattica annuale di Ateneo;
    g) valuta  l'efficienza  e  l'efficacia nell'organizzazione della
didattica  e  della ricerca secondo quanto previsto dall'art. 5 commi
2, lettera a) e 8;
    h) delibera un regolamento per le attivita' formative autogestite
dagli  studenti,  di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), della legge
19 novembre 1990, n. 341;
    i) esprime  il  proprio  parere  sulle convenzioni ed i contratti
attinenti    la    costituzione    di   organismi   associativi   per
l'organizzazione dei servizi didattici e di ricerca;
    l)  esercita  ogni  altra  attribuzione che gli sia demandata dal
presente  statuto,  dai  regolamenti di Ateneo e delle leggi previste
dall'art. 33 della Costituzione.
  2. Il senato accademico e' composto da:
    il rettore che lo presiede;
    il pro-rettore vicario con funzioni di vice-presidente;
    i presidi di facolta';
    un  rappresentante  per  ogni  area di ricerca di cui all'art. 8,
eletto  fra  i  professori  di  ruolo  e  ricercatori  a tempo pieno,
afferenti  ai  dipartimenti  compresi  nell'elenco relativo a ciascun
area;
    tre rappresentanti degli studenti;
    il direttore amministrativo con voto consultivo e con funzioni di
segretario.
  Il  pro-rettore  ha  diritto  di  voto  solo in caso di assenza del
rettore.
  3.  I rappresentanti delle aree di ricerca sono eletti per ciascuna
area  esclusivamente  dai  professori  di  ruolo  e  dai  ricercatori
afferenti  ai  dipartimenti  compresi nell'elenco di quell'area. Essi
convocano  almeno  una  volta  l'anno  i  direttori  dei dipartimenti
compresi   in   ciascuna   area  di  ricerca,  ai  quali  riferiscono
sull'attivita' svolta.
  I  rappresentanti  degli  studenti  sono  eletti  dagli  e  tra gli
studenti  presenti  nei  consigli di facolta'; non puo' essere eletto
piu' di uno studente per facolta'.
  4. I rappresentanti delle aree di ricerca durano in carica tre anni
accademici e possono essere rieletti una sola volta consecutivamente,
mentre  i  rappresentanti  degli  studenti  cessano al momento in cui
decadono da membri del consiglio di facolta'.
  5.  Le  elezioni  sono indette con decreto del rettore che ne fissa
tempi e modalita'.
  6.   I   rappresentanti,   membri   elettivi   del   consiglio   di
amministrazione, non possono far parte del senato accademico.
  7. Il senato accademico e' costituito con decreto del rettore.
  8.  Al  fine di confrontare le opzioni dell'Ateneo con le dinamiche
culturali,   sociali,   economiche   e  urbanistiche  del  territorio
metropolitano e regionale in cui opera l'Universita' di Firenze e con
gli  orientamenti  degli  enti pubblici e privati che ne condizionano
maggiormente lo sviluppo, il rettore, su richiesta di almeno un terzo
dei  componenti  il  senato  accademico, invita gli esponenti di tali
enti  alle adunanze dell'organo collegiale perche' vengano consultati
su questioni di loro competenza.
  "Art.   17   (La   facolta). - 1.   La  facolta'  e'  la  struttura
organizzativa  fondamentale per l'esercizio dell'attivita' didattica;
i posti di professore di ruolo e quelli di ricercatore sono assegnati
alle  facolta'  nell'ambito della programmazione didattica annuale di
Ateneo.
  Sono  organi necessari della facolta', il consiglio, la giunta e il
preside.  Tutte  le  componenti  del consiglio di facolta' hanno voto
deliberativo.
  2. Il consiglio di facolta' si compone:
    del preside che lo convoca e lo presiede;
    dei professori di ruolo e fuori ruolo della facolta';
    di tutti i ricercatori della facolta';
    di  una  rappresentanza  di  studenti  eletta  per un biennio nel
numero  previsto dal decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito
in  legge  30 novembre  1973,  n.  766  e  dall'art.  2  della  legge
14 ottobre   1974,  n.  525,  e secondo  le  modalita'  indicate  nel
regolamento di cui all'art. 14, comma 4.
  Salvo  che  per  le  questioni  di cui ai successivi commi 4 e 5, i
docenti  ed i ricercatori che svolgono corsi di insegnamento in corsi
di  laurea  e laurea specialistica della facolta', ma sono inquadrati
in altre facolta' dell'Ateneo, partecipano al consiglio di facolta'.
  3. Spettano al consiglio di facolta':
    a) la   destinazione   dei  posti  di  professore  e  ricercatore
nell'ambito della programmazione didattica annuale;
    b) l'approvazione  e  coordinamento  dei  piani  annuali  di  cui
all'art. 18, comma 1, lettera c), secondo le modalita' ivi previste;
    c) l'elaborazione  e  la  presentazione  al senato accademico del
piano  di  sviluppo della facolta', sentite le strutture didattiche e
di ricerca interessate;
    d) le questioni attinenti lo stato giuridico dei professori e dei
ricercatori  per  i  quali  e' richiesta dalla legge la deliberazione
della facolta';
    e) la  predisposizione  della  relazione biennale sulla attivita'
didattica elaborata sulla base delle relazioni svolte dalle strutture
didattiche interessate;
    f) la  formulazione di proposte al senato accademico in ordine al
regolamento didattico di Ateneo ed ai regolamenti didattici dei corsi
di   studio,   anche   su   iniziativa   delle  strutture  didattiche
interessate;
    g) l'attribuzione  dei  compiti  didattici  ai  professori  e  ai
ricercatori;
    h)  il  coordinamento  dei  corsi di laurea e dei corsi di laurea
specialistica;
    i) le deliberazioni di cui ai successivi articoli 38 e 39;
    l)  ogni  altra  questione che sia ad esso demandata dal presente
statuto, dai regolamenti di Ateneo, dalle leggi previste dall'art. 33
della Costituzione e dal regolamento di facolta';
  4. Ad eccezione delle questioni di cui ai punti a) e d) del comma 3
nonche'  quanto  previsto  al successivo comma 5, le altre materie di
cui  al comma 3 potranno essere delegate dal consiglio di facolta' ai
consigli di corso di laurea e di laurea specialistica. In tal caso il
consiglio di facolta' indichera' quali materie intende delegare.
  5.  Le  dichiarazioni  di  vacanza,  le modalita' di copertura e le
chiamate,  nonche'  le questioni relative alle persone dei professori
di  ruolo e dei ricercatori sono deliberate dal consiglio di facolta'
nella  composizione  limitata  alla fascia corrispondente ed a quella
superiore.
  Le  proposte  motivate  di  chiamata diretta di studiosi italiani o
stranieri  di  chiara  fama in possesso dei requisiti previsti dal D.
MURST 25 luglio 1997 sono deliberate con la maggioranza dei due terzi
dei professori ordinari del consiglio.
  6.  La  giunta  coadiuva  il  preside ed e' competente per tutte le
materie non espressamente riservate al consiglio di facolta' ai sensi
dei  precedenti  commi  3  e  5  del  presente  articolo;  ad essa il
consiglio  di  facolta'  puo'  delegare  le materie di sua competenza
relative  al  punto  1  del  comma 3; essa e' composta, oltre che dal
preside  che  la  presiede  e  la  convoca,  da  un numero di membri,
nominati  dal  preside,  non inferiore a tre e non superiore a dodici
tenuto    anche    conto    delle    rappresentanze    elettive    e,
dell'articolazione  della  facolta'  in corsi di laurea e in corsi di
laurea specialistica.
  7.  In  alternativa  a  quanto  previsto  dal  comma precedente, il
consiglio  di  facolta'  puo'  deliberare  a maggioranza assoluta dei
membri  l'istituzione  di una giunta elettiva su proposta del preside
ovvero di un decimo dei componenti del consiglio.
  Nella  stessa  seduta  il  consiglio di facolta', a maggioranza dei
suoi  componenti,  definira'  il  numero  dei  membri  e i criteri di
composizione  della giunta, che deve comunque avere la rappresentanza
di  tutte  le  componenti  del  consiglio  stesso.  Agli  studenti e'
garantita una presenza proporzionale a quella che hanno in facolta'.
  La  giunta,  oltre  dal  preside che la presiede, non potra' essere
composta da un numero di membri inferiore a sei e superiore a trenta.
  I  membri  della giunta durano in carica tre anni accademici e sono
rieleggibili  una sola volta consecutivamente. I rappresentanti degli
studenti, membri della giunta, durano in carica due anni accademici e
decadono   contemporaneamente   all'elezione   delle   rappresentanze
studentesche in consiglio di facolta'.
  Il  consiglio  di  facolta'  dovra' indicare le materie che intende
delegare alla giunta elettiva, fermo restando che non potranno essere
oggetto  di  delega  le  materie  riguardanti  lo stato giuridico dei
professori  e ricercatori, di cui alle lettere a) e d) comma 3, per i
quali la legge richieda la deliberazione del consiglio di facolta', e
le  dichiarazioni di vacanza, le modalita' di copertura e le chiamate
di cui al comma 5.
  Il  preside  convochera'  il consiglio di facolta' almeno due volte
per  ogni  anno  accademico  per  discutere  le  materie,  che  hanno
costituito oggetto di delega alla giunta elettiva.
  8. Il preside, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quarto
dei   componenti,  convoca  il  consiglio  per  trattare  ogni  altra
questione non prevista dai commi precedenti.
  9.  Il preside e' eletto tra i professori ordinari e straordinari a
tempo pieno della facolta', da un corpo elettorale composto:
    da tutti professori di ruolo e fuori ruolo;
    da tutti i ricercatori della facolta';
    dai rappresentanti degli studenti eletti in consiglio.
  Per  l'elezione  e' necessaria la maggioranza assoluta degli aventi
diritto nelle prime due votazioni.
  Ove  tale maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio
tra  i  due  candidati  che  nell'ultima  votazione  hanno  riportato
il maggior numero dei voti. E' eletto chi riporta il numero piu' alto
di  voti,  fermo restando il requisito previsto dal comma 3 dell'art.
40 per la validita' della votazione.
  Le  elezioni  sono indette dal decano dei professori ordinari della
facolta'  almeno  quaranta  giorni  prima  della  scadenza; lo stesso
decano provvedera' alla costituzione del seggio elettorale.
  10.  Il  preside  presiede  il  consiglio e cura l'esecuzione delle
relative deliberazioni. Sovraintende all'andamento di tutti i servizi
facenti  capo alla facolta'. Esercita tutte le altre funzioni che gli
sono  attribuite  dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti
dell'Ateneo.
  11.  Il  preside  puo'  designare  tra i professori di ruolo membri
della  giunta,  il  vice-preside, che lo coadiuva e lo sostituisce in
caso di assenza o impedimento.
  12.  Il preside e' nominato con decreto del rettore, dura in carica
tre   anni   accademici   ed   e'   rieleggibile   una   sola   volta
consecutivamente.
  13.  La  carica di preside e' incompatibile con quella di direttore
di  dipartimento,  di  membro  del consiglio di amministrazione e con
ogni altra carica elettiva in organi dell'Universita'.
  14.  Alle  facolta'  e'  attribuita,  su  loro richiesta, autonomia
contabile,  amministrativa  e  di  spesa  secondo  le  previsioni del
regolamento  per  l'amministrazione,  la  finanza  e la contabilita',
anche   relativamente   alle  strutture  didattiche  considerate  dal
consiglio di amministrazione ad essa afferenti esclusivamente ai fini
di cui al presente comma.
  Il consiglio di facolta' o la giunta qualora delegata dal consiglio
sono  gli  organi  competenti  all'assunzione  delle  responsabilita'
collegiali previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza
e la contabilita'.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e  le modifiche in esso contenute entreranno in
vigore a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione.
    Firenze, 17 giugno 2002
                                                Il rettore: Marinelli