MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 27 giugno 2002 

Etichettatura del latte fresco.
(GU n.160 del 10-7-2002)

               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
                           di concerto con
          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Vista  la  legge  3 maggio  1989,  n.  169,  recante disciplina del
trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino;
  Visto  l'art.  4, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 109, concernente l'etichettatura dei prodotti alimentari;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997,
n.  54, concernente il regolamento recante attuazione delle direttive
92/46  e  92/47 in materia di produzione ed immissione sul mercato di
latte e di prodotti a base di latte;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  Ministro  della  salute,  di
concerto  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali
17 giugno  2002,  con  il quale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della
legge   n.  169/1989,  e'  stato  autorizzato  il  trattamento  della
microfiltrazione;
  Ritenuta  la  necessita' di precisare le condizioni da osservare ai
fini   dell'uso   della   denominazione  di  vendita  "latte  fresco"
accompagnata  dai  trattamenti  consentiti,  nel rispetto delle norme
comunitarie vigenti in materia;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica  n. 54/1997, il latte definito fresco ai sensi della legge
n.  169/1989,  deve  riportare  sulla  confezione una idonea dicitura
indicante  il  trattamento  utilizzato.  Nel  caso  di  latte  fresco
pastorizzato  sulla  confezione  puo'  essere  riportata  con  uguale
evidenza  e  chiarezza  la  indicazione  di tradizionale; nel caso di
nuovo  trattamento  autorizzato  ai sensi dell'art. 2, comma 2, della
legge  n.  169/1989,  l'indicazione del trattamento deve precedere la
dicitura  di  fresco  ed essere riportata sulla confezione con uguale
evidenza e chiarezza.
  2.  Nella  etichettatura del latte di cui al comma l possono essere
riportate in modo evidente le seguenti indicazioni:
    a) etichettatura nutrizionale ai sensi del decreto legislativo n.
77/1993;
    b) confezionamento entro 48 ore dalla mungitura.
  3.  Nella etichettatura del latte di cui al comma 1 e' riportata in
modo evidente l'indicazione dell'origine del latte crudo (riferimento
territoriale della mungitura).
  4.  La previsione di cui al comma 3 si applica dalla emanazione del
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali relativo al
sistema di tracciabilita' dei prodotti di cui alla legge n. 169/1989.
  5.   E'  consentita  l'utilizzazione  di  etichette  ed  imballaggi
conformi  alle  precedenti  disposizioni  fino  all'esaurimento delle
scorte e comunque non oltre il 30 settembre 2002.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 27 giugno 2002

                                                Il Ministro
                                          delle attività produttive
                                                   Marzano
Il Ministro delle politiche
  agricole e forestali
        Alemanno