MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 26 giugno 2002 

Diniego  dell'abilitazione  all'"Istituto  IFREP- Scuola superiore in
psicologica   clinica",   ad  istituire  e  ad  attivare  nella  sede
periferica  di  Palermo corsi di specializzazione in psicoterapia, ai
sensi  del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n.
509.
(GU n.161 del 11-7-2002)

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                   per la programmazione economica
               il coordinamento e gli affari economici
                        S.A.U.S. - Ufficio VI

  Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare, l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Vista  la  legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro
dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  le
funzioni   in   materia   di   istruzione   universitaria  attribuite
precedentemente al Ministero della pubblica istruzione;
  Visto   il   decreto   ministeriale  20 marzo  1998  con  il  quale
l'"Istituto IFREP - Scuola superiore in psicologica clinica" e' stato
autorizzato  ad  attivare  corsi  di formazione in psicoterapia nella
sede  di  Roma, Cagliari e Venezia per i fini di cui all'art. 3 della
legge n. 56 del 1989;
  Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art.  3  e  dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario;
  Visto il decreto in data 17 maggio 1999, e successive modificazioni
e  integrazioni,  con  il  quale  e'  stata costituita la commissione
tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;
  Vista   l'istanza   e   le   successive   integrazioni   presentate
dall'"Istituto  IFREP - Scuola superiore in psicologica clinica", per
la sede periferica di Palermo;
  Visto  in  particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento,
che  dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base
dei  pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e
del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e
il  successivo  comma  7, che prevede che il provvedimento di diniego
del  riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse
modalita' di cui al richiamato comma 5;
  Considerato  che la competente commissione tecnico-consultiva nella
riunione   del   17 maggio   2002,   a  conclusione  della  attivita'
istruttoria  svolta,  ha  espresso parere contrario al riconoscimento
della  sede  periferica  di  Palermo,  evidenziando  che  la predetta
istanza  non  e' compatibile con la dichiarazione resa da cui risulta
che  una  parte  delle attivita' di formazione viene svolta presso la
sede  di Roma, in quanto le attivita' formative della sede decentrata
nascerebbero irrimediabilmente limitate e non autonome;
  Ritenuto  che per motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento
del predetto istituto non possa essere accolta;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  le  motivazioni  espresse  nel  parere  contrario  in premessa
evidenziato  della  commissione  tecnico-consultiva di cui all'art. 3
del  regolamento  adottato  con  decreto  11 dicembre  1998,  n. 509,
l'istanza di riconoscimento per i fini di cui all'art. 4 dello stesso
provvedimento,  avanzata  dall'"Istituto  IFREP - Scuola superiore in
psicologica clinica", per la sede periferica in Palermo e' respinta.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 26 giugno 2002
                                   Il capo del Dipartimento: D'Addona