DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 maggio 2002 

Conoscenza   ed  uso  del  dominio  internet  ".gov.it"  ed  efficace
interazione  del  portale  nazionale "italia.gov.it" con le pubbliche
amministrazioni e le loro diramazioni territoriali.
(GU n.161 del 11-7-2002)

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5, comma 2, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visto  l'art.  3, comma 1, lettera b), della legge 14 gennaio 1994,
n. 20;
  Visto  l'art. 103, commi 1, 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  recante  "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale  dello  Stato",  nel quale sono individuate le specifiche
iniziative  cui  destinare  la  quota  del dieci per cento dei ricavi
complessivamente  devoluti  allo  sviluppo  delle opportunita' legate
alla  nuova  economia  dell'informazione,  iniziative  tra  le  quali
rientrano  i  progetti  per  l'introduzione  delle nuove tecnologie e
l'informatizzazione della pubblica amministrazione;
  Visti gli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,   recante  "Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto
2001,  relativo alla delega in materia di innovazione e tecnologie al
Ministro senza portafoglio dott. Lucio Stanca;
  Visto  l'art. 29, comma 7, della legge 18 dicembre 2001, n. 448, il
quale  dispone  che  il  Ministro  per  l'innovazione e le tecnologie
definisce  indirizzi  per  l'impiego  ottimale dell'informatizzazione
nelle  pubbliche amministrazioni e definisce programmi di valutazione
tecnica ed economica dei progetti in corso e di quelli da adottare da
parte  delle  amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e
degli  enti  pubblici  non  economici  nazionali, nonche' assicura la
verifica  ed  il monitoraggio dell'impiego delle risorse in relazione
ai  progetti  informatici  eseguiti, ove necessario avvalendosi delle
strutture    dell'Autorita'    per   l'informatica   nella   pubblica
amministrazione;
  Vista  la  direttiva  del  Presidente del Consiglio dei Ministri in
data  15  novembre  2001,  recante  "Indirizzi per la predisposizione
della direttiva generale dei Ministri sull'attivita' amministrativa e
sulla gestione per l'anno 2002";
  Vista  la  direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie
del   21   dicembre   2001,   recante   linee  guida  in  materia  di
digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni;
  Considerata  la  necessita'  di  impartire direttive alle pubbliche
amministrazioni  per lo sviluppo dello strumento dei servizi in linea
ai cittadini e alle imprese.
  Su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

                              E m a n a

la  seguente direttiva per la conoscenza e l'uso del dominio internet
".gov.it"    e   l'efficace   interazione   del   portale   nazionale
"italia.gov.it"   con   le   pubbliche   amministrazioni  e  le  loro
diramazioni territoriali:
1. Premessa.
  Nel   processo   di   continua   trasformazione   delle   pubbliche
amministrazioni  italiane,  l'innovazione  tecnologica rappresenta un
fattore  di  sviluppo  e di razionalizzazione, oltre che di risparmio
della  spesa  pubblica  e,  soprattutto, di miglioramento dei servizi
resi al cittadino-utente ed alle imprese.
  Per   consentire   un   cambiamento   concreto   ed   effettivo  e'
indispensabile,  da un lato, disporre di nuovi sistemi di servizio al
cittadino  ed alle imprese; dall'altro, realizzare un'efficace azione
di  coordinamento,  sia sul piano amministrativo-organizzativo che su
quello tecnico-informatico, anche mediante l'adozione di direttive ed
indirizzi in materia.
  In  questa prospettiva di cambiamento il Ministro per l'innovazione
e  le  tecnologie  ha  reso attivo e registrato il dominio di secondo
livello  ".gov.it". E' stato altresi' realizzato il portale nazionale
per il cittadino ed analoga iniziativa e' in corso per le imprese.
  L'obiettivo  del dominio e' quello di aggregare i siti ed i portali
delle  amministrazioni  statali  che  gia'  erogano e che erogheranno
servizi   istituzionali  con  un  adeguato  ed  omogeneo  livello  di
qualita', sicurezza ed aggiornamento dei servizi stessi.
  La  necessita'  di  rendere omogenei i servizi offerti comporta che
l'iscrizione   al  dominio  verra'  condizionata  ad  alcuni  criteri
essenziali  finalizzati  ad  assicurare  le caratteristiche predette.
Analogamente  il portale nazionale consentira' agli utenti un agevole
accesso  ai  servizi  erogati  dalla pubblica amministrazione in modo
omogeneo, aggregato e completo.
2. Caratteristiche generali dei siti.
  I  siti  facenti  parte  del  dominio  ".gov.it"  hanno lo scopo di
fornire  informazioni  e  servizi  ai  cittadini, alle imprese e alla
stessa  pubblica  amministrazione  con  la garanzia per questi che le
informazioni ed i servizi richiesti provengano direttamente dall'ente
e  abbiano  le  caratteristiche di qualita' di seguito indicate. Tali
siti  devono contenere informazioni e servizi chiaramente presentati,
raggruppati   in   modo   organico   per   gli  utenti  e  facilmente
raggiungibili dalla pagina web principale.
2.1. Definizione del nome di dominio.
  Le regole di definizione dei nomi di dominio attuali hanno impedito
il ricorso ad una uniforme denominazione dei siti.
  I  nomi  di  dominio di terzo livello da utilizzare nell'ambito del
dominio ".gov.it" dovranno essere il piu' possibile autoesplicativi e
brevi;  a  tal  fine  e'  opportuno non inserire nel nome il suffisso
"ministero, ente, dipartimento ..." (es. innovazione.gov.it).
2.2. Accessibilita'.
  La  presentazione  delle  informazioni e dei servizi deve garantire
l'utilizzo  universale, quindi tutti i siti devono essere conformi al
livello A di accessibilita' previsto dal WAI del consorzio W3C, cosi'
come  ribadito  nella  comunicazione della Commissione europea del 25
settembre  2001  ("Accessibilita'  dei  siti internet pubblici e loro
contenuti"),  e  alla  circolare  del 6 settembre 2001, n. AIPA/CR/32
"Criteri  e  strumenti per migliorare l'accessibilita' dei siti web e
delle applicazioni informatiche a persone disabili".
2.3. Usabilita'.
  La  rispondenza  alle  raccomandazioni WAI non assicura che il sito
sia "usabile".
  L'usabilita'  implica  che  il  sito  sia  facilmente navigabile, e
strutturato  in  modo  tale  da  permettere al navigatore di reperire
facilmente  le  informazioni richieste. Ad esempio, la struttura deve
prevedere  una  barra  di  navigazione  ripetuta  in  tutte le pagine
interne del sito, e una intestazione in cui evidenziare le principali
voci di riferimento e facilitare la ricerca. La presenza di un motore
di  ricerca  nel  caso  di  siti complessi e strutturati su un numero
rilevante  di  pagine  e'  auspicabile.  I  formati  dei testi devono
permettere  la lettura attraverso i principali motori di ricerca, per
quanto possibile anche nelle versioni meno recenti.
2.4. L'efficacia.
  I   contenuti   dei  siti  devono  essere  esaustivi  e  aggiornati
continuamente.  Devono essere chiari e affidabili e i servizi offerti
in  linea  efficienti  e  in  grado di garantire il piu' possibile il
completamento   della   pratica  amministrativa.  Le  amministrazioni
destinatarie  della direttiva devono operare in modo da garantire che
entro  il  2005  tutti  i  servizi  piu'  importanti siano offerti in
formato  elettronico.  Le  aspettative  degli  utenti  devono  essere
soddisfatte:  i  nuovi  contenuti  devono essere messi in evidenza in
modo  da  essere  facilmente  reperiti.  Un  minimo  di  informazioni
relative  alla struttura organizzativa dell'amministrazione pubblica,
alla  sua  composizione,  nonche'  riferimenti  relativi alle persone
responsabili  dei  diversi  settori  (indirizzo di posta elettronica)
devono   essere   previsti,  nonche'  i  comunicati  stampa  relativi
all'attivita'  dell'amministrazione.  Devono  inoltre essere previsti
spazi di efficace interazione con i cittadini (ad esempio, i forum di
discussione,  se  presenti,  devono essere moderati). Questo peraltro
non  deve  rappresentare  il  contenuto principale del sito, che deve
essere focalizzato sulla erogazione di servizi all'utente.
2.5. Identificazione e controllo di accesso.
  I siti dovranno garantire il riconoscimento dell'utente e l'accesso
ai  servizi  mediante  la  carta  d'identita'  elettronica e la carta
nazionale  dei  servizi.  La  disponibilita'  di  questa tipologia di
identificazione e controllo di accesso deve essere compatibile con la
diffusione   di  questi  strumenti  ai  cittadini:  pertanto  in  via
transitoria  e'  possibile conservare le modalita' di identificazione
attualmente in uso.
  Devono   essere   previsti   meccanismi   di   accettazione   delle
dichiarazioni  e delle istanze inviate per via telematica (art. 9 del
decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10). A tal fine devono essere
indicate   le   istanze   e   le   dichiarazioni  che  richiedono  la
sottoscrizione  mediante  firma digitale, basata su di un certificato
qualificato,  rilasciato  da un certificatore accreditato, e generata
mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura e quelle
per   le   quali,   non  essendo  necessaria  la  sottoscrizione,  e'
sufficiente   l'identificazione  dell'autore  da  parte  del  sistema
informatico  con  l'uso  della  carta d'identita' elettronica o della
carta nazionale dei servizi.
2.6. Privacy e sicurezza.
  Al  fine di proteggere e tutelare efficacemente le informazioni e i
servizi  in  linea  dei siti e' necessario applicare ad essi adeguate
misure  di  tutela  della  privacy e di sicurezza. I siti che offrono
servizi  interattivi  e/o  dispongono  di  basi di dati personali (ad
esempio,  liste  di indirizzi di posta elettronica relativi a servizi
informativi)  devono essere conformi a quanto previsto dalla legge 31
dicembre  1996, n. 675, e successive modifiche ("Tutela delle persone
e  di  altri  soggetti  rispetto al trattamento dei dati personali").
Inoltre, in base a quanto previsto dalla direttiva del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  16  gennaio  2002 ("Sicurezza informatica e
delle  telecomunicazioni nelle pubbliche amministrazioni statali"), i
siti  devono  beneficiare,  in  tempi  brevi,  di  tutte le attivita'
tecniche ed organizzative necessarie al fine del raggiungimento della
"base  minima  di  sicurezza"  prevista  dalla  direttiva. I siti che
espongono  servizi di particolare criticita' (ad esempio pagamenti in
linea,  scambi  di  dati  sensibili, ecc.) devono garantire ulteriori
misure   di   sicurezza   finalizzate  alla  protezione  della  rete,
dell'infrastruttura logica e fisica del sito.
2.7. Monitoraggio.
  Devono  essere previsti sistemi o procedure di monitoraggio interno
al  fine  di  valutare  periodicamente  l'utilizzo e l'efficienza dei
servizi ed il grado di soddisfazione degli utenti.
2.8. Sviluppi futuri.
  I  siti  governativi  devono  essere  concepiti in modo da lasciare
spazio  a  future applicazioni tecnologiche quali la loro fruibilita'
attraverso  altri  canali  diversi dalla rete Internet. Le tecnologie
senza  cavo  e  la  TV  digitale  sono  solo  alcuni  tra i canali di
comunicazione  ipotizzabili  per  l'accesso  ai servizi offerti dalle
amministrazioni pubbliche.
3. Norme transitorie.
  Le  amministrazioni  che  alla  data  di  entrata  in  vigore della
presente  direttiva non risultino conformi a quanto da essa disposto,
possono  essere  ammesse  nel  dominio  ".gov.it"  a  condizione  che
presentino al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie un piano
tecnico   ed  organizzativo  di  adeguamento  contenente  sufficienti
informazioni per la valutazione dello stesso.
4. Modalita' di assegnazione del dominio.
  La  modalita'  di  assegnazione  dei  nomi nel dominio ".gov.it" e'
analoga  a  quanto  ad  oggi avviene per la registrazione di nomi nel
dominio ".it" o sotto la sua struttura geografica predefinita.
  La   procedura  di  registrazione  prevede  l'invio  da  parte  del
richiedente  del  nome  a  dominio  di  una  lettera di assunzione di
responsabilita' dell'uso del dominio stesso. La lettera dovra' essere
inviata   al   Dipartimento   dell'innovazione   e   tecnologie.   Il
Dipartimento effettuera' le dovute verifiche formali e tecniche prima
di effettuare la registrazione.
  Ogni altra attivita' relativa alla gestione dei domini, come cambio
di  nome,  cessazione,  riassegnazione, cambio di provider/mantainer,
modifica  della  delega ecc. dovra' essere tempestivamente comunicata
con lettera al Dipartimento.
  Ulteriori  informazioni,  dettagli  e la modulistica corrispondente
sono  disponibili  sul  sito  del Dipartimento per l'innovazione e le
tecnologie www.innovazione.gov.it
5. Il portale nazionale.
  Il  portale  nazionale  "italia.gov.it"  intende realizzare la sede
virtuale nella quale ciascuno possa trovare con facilita' la risposta
piu' semplice e veloce possibile alle proprie esigenze di rapportarsi
con la pubblica amministrazione.
  Le   singole   amministrazioni   rimangono  le  uniche  titolari  e
responsabili  della  erogazione  dei  servizi  e,  anzi,  trovano nel
portale  nazionale  una  ulteriore  e  piu'  ampia valorizzazione del
proprio impegno di servizio agli utenti.
  Affinche'  gli  obiettivi del portale siano conseguiti appieno, sia
in  fase  di  lancio  sia  nel prosieguo, e' essenziale che vi sia un
impegno continuo e puntuale delle singole amministrazioni nel fornire
in  fase iniziale e mantenere aggiornate nel tempo le informazioni di
propria   competenza  necessarie  alla  alimentazione  delle  diverse
sezioni del portale.
  In particolare, le amministrazioni e gli enti dovranno impegnarsi a
fornire  tempestivamente  tutti gli aggiornamenti alla situazione dei
servizi  in  linea  che  avranno  validato  alla  data del 15 maggio,
nonche'   tutti   gli   aggiornamenti   alla   descrizione   testuale
dell'universo  dei  servizi erogati; inoltre dovranno contribuire per
le  parti  di  rispettiva competenza alla alimentazione delle sezioni
tematiche che verranno via via attivate.
  E' quindi necessario che i responsabili dei singoli siti e portali,
meglio  specificati  al  successivo punto 7, siano tenuti al corretto
adempimento di tali impegni.
  Perche'  tutto  cio'  si  realizzi al meglio, nonche' allo scopo di
attivare  una  comunicazione bidirezionale finalizzata a fornire alle
amministrazioni supporto e notizie utili all'azione di sviluppo della
loro  presenza  in  rete,  e'  in  fase  di  costituzione  a cura del
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie una redazione centrale
del  portale  nazionale  nonche'  l'infrastruttura e gli standards di
interazione  fra  tale  redazione  e  le redazioni dei singoli siti o
portali   verticali,  con  cio'  realizzando  un  articolato  sistema
redazionale virtuale in grado di assicurare una crescita piu' veloce,
armonica ed efficace dell'offerta di servizi pubblici in rete.
6. Adempimenti dell'amministrazione.
  Per  la  corretta  realizzazione delle disposizioni contenute nella
presente  direttiva  e'  necessario  quindi  che  le  amministrazioni
pongano  in  essere  una  serie  di  adempimenti. Il Dipartimento per
l'innovazione   e  le  tecnologie  sara'  tenuto  a  coordinare  tali
adempimenti  ed  a  fornire  il  necessario  supporto collaborativo e
tecnico   alle   amministrazioni   che   lo  richiedano.  Infatti  il
coordinamento delle iniziative, sia all'interno dell'amministrazione,
sia  tra  le  diverse  amministrazioni, costituisce, senza dubbio, un
fattore critico di successo del processo in atto.
  E'  necessario,  pertanto,  che  ciascuna amministrazione individui
strutture   di   coordinamento   esistenti  o  istituisca  specifiche
strutture   o  gruppi  di  lavoro  cui  affidare  l'attuazione  della
normativa indicata.
  In  particolare,  l'attuazione  dell'iniziativa  presuppone  che le
amministrazioni,   oltre   a   predisporre   le   opportune   risorse
tecnologiche,   avviino   cambiamenti   di   natura   strutturale   e
organizzativa,  che  includano  l'individuazione  e  la  nomina tra i
dirigenti  e  i funzionari in organico di un responsabile in possesso
di  idonei requisiti professionali o di professionalita' tecnica, che
controlli  l'esistenza  continuativa  dei  requisiti richiesti per la
permanenza  nel  dominio  ".gov.it",  e  per la corretta e tempestiva
alimentazione  del  portale  nazionale. Le amministrazioni sono a tal
fine tenute a razionalizzare la struttura dei siti internet esistenti
e, ove occorra, a modificare i siti, per rendere omogenei gli stessi,
in modo da garantirne la migliore fruibilita' agli utenti.
  E'  evidente  come il raggiungimento dell'obiettivo dipenda innanzi
tutto  dalla  capacita'  di progettare in ciascuna amministrazione un
vero  e  proprio  programma  di  interventi di natura organizzativa e
tecnologica,   correttamente  dimensionato  alle  effettive  esigenze
operative  e  che  individui chiaramente responsabilita' unitarie sia
sui contenuti che sugli aspetti tecnici.
  La  piena  responsabilita'  e sensibilita' da parte degli organi di
vertice  delle  amministrazioni  e'  indispensabile  per l'attuazione
delle  soluzioni  che incideranno anche professionalmente sul tessuto
organizzativo.
  A tal fine e' necessario che, in sede di definizione di priorita' e
degli  obiettivi  ai  sensi  dell'art.  4,  comma  1, lettera b), del
decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche si
proceda  da  parte  degli  organi di direzione politica ad attribuire
alle   sopra   indicate  strutture  specifici  obiettivi  finalizzati
all'attuazione della presente direttiva.
7. Amministrazioni aventi diritto.
  La  presente  direttiva  e'  indirizzata a tutte le amministrazioni
centrali  dello Stato ed agli enti pubblici sottoposti alla vigilanza
ministeriale.  La  direttiva  intende  rivolgersi ai siti di tutte le
amministrazioni  statali  e  agli enti pubblici nazionali che offrono
servizi  pubblici  di tipo informativo/conoscitivo e transazionale ai
cittadini  ed  alle  imprese.  Per  le  regioni  e  gli  enti  locali
territoriali  costituisce  contributo alle determinazioni in materia,
nel  rispetto  della  loro  autonomia.  Puo'  rappresentare schema di
riferimento  anche  per  le  altre  amministrazioni  pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  Va  da  ultimo  segnalato  che  l'appartenenza al dominio ".gov.it"
viene  contrassegnata  da un logo, inserito nella pagina iniziale del
sito,   che  rappresenta  graficamente  lo  stemma  della  Repubblica
italiana, connotando la natura istituzionale del sito stesso.
    Roma, 30 maggio 2002

                                              Il Presidente
                                       del Consiglio dei Ministri
                                                Berlusconi

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2002
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 7, foglio n. 226