MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 luglio 2002 

Sospensione  dell'autorizzazione  della  vendita  e  dell'impiego del
prodotto   fitosanitario   "Insegar"   dell'impresa   Syngenta   Crop
Protection S.p.a.
(GU n.160 del 10-7-2002)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                 della sanita' pubblica veterinaria
           degli alimenti e della nutrizione - Ufficio XIV

  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  26 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina igienica degli alimenti;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 24 maggio
1988,   n.  223,  concernente  la  classificazione,  l'imballaggio  e
l'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari);
  Vista la circolare del Ministero della sanita' 3 settembre 1990, n.
20   (supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  216  del
15 settembre  1990),  concernente  "Aspetti  applicativi  delle norme
vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari";
  Visto  l'art.  3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n.  29,  cosi'  come  modificato,  da ultimo, dall'art. 3 del decreto
legislativo   31 marzo   1998,   n.  80,  recante  "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina  in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421";
  Visto  il  decreto  legislativo  del  17 marzo  1995,  n.  194,  di
attuazione  della  direttiva  91/414/CEE, relativo alla immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
Ministero  della  sanita'  10 giugno  1995,  n.  17,  concernente gli
aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di
prodotti fitosanitari;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 23 aprile
2001,  n.  290,  concernente  il  regolamento  di semplificazione dei
procedimenti  di  autorizzazione  alla produzione, alla immissione in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti;
  Visto   il   decreto  ministeriale  25 maggio  1988,  e  successive
modifiche  con  il  quale  e' stato registrato al n. 7478 il prodotto
fitosanitario  "Insegar",  ora  dell'impresa Syngenta Crop Protection
S.p.a.;
  Vista l'ordinanza ministeriale 9 maggio 1991, con la quale e' stato
disposto  all'art. 1 il divieto cautelativo dell'impiego del prodotto
fitosanitario  "Insegar",  contenente il principio attivo fenoxycarb,
su  tutto  il territorio nazionale e, all'art. 2, la possibilita' che
le  regioni  e province autonome individuino le zone nelle quali sono
vietati  tutti  gli  usi del prodotto fitosanitario "Insegar" al fine
della tutela dell'allevamento del baco da seta;
  Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1992, con il quale e' stata
confermata  la  sospensione  cautelativa della vendita e dell'impiego
del prodotto fitosanitario "Insegar" in tutto il territorio nazionale
in attesa di un riesame sulla base di nuovi studi e sperimentazioni;
  Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1993, concernente l'uso del
prodotto "Insegar" alle condizioni prescritte con la citata ordinanza
ministeriale  9 maggio  1991  esclusivamente  nelle aree identificate
dalle   regioni   e  dalle  province  autonome,  nonche'  il  decreto
ministeriale  13 dicembre  1993  relativo all'individuazione di dette
aree;
  Visto  l'ulteriore  studio  sulla  deriva del fenoxycarb, principio
attivo  dell'insetticida "Insegar", svolto su richiesta del Ministero
delle risorse agricole, alimentari e forestali, pervenuto il 18 marzo
1994;
  Vista  l'ordinanza  ministeriale  31 maggio  1994,  concernente  la
sospensione  cautelativa  della  vendita  e dell'impiego del prodotto
fitosanitario  "Insegar"  in  tutto  il  territorio  nazionale per il
periodo di un anno dalla data di pubblicazione dell'ordinanza stessa,
considerati   i  pareri  in  tal  senso  espressi  dalla  Commissione
consultiva  per  i  prodotti  fitosanitari  del  23 marzo  1994 e dal
Consiglio superiore di sanita' dell'11 maggio 1994;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva 91/414/CEE, relativa all'immissione in
commercio  dei  prodotti  fitosanitari  e,  in particolare, l'art. 2,
comma 1, lettera m), con il quale e' specificato che l'autorizzazione
di  un  prodotto  fitosanitario  puo'  riguardare  tutto  o parte del
territorio  nazionale  e l'art. 5, comma 20, con il quale il Ministro
della sanita', su richiesta delle regioni e delle province autonome e
sentita  la  Commissione  consultiva,  puo'  disporre  limitazioni  o
esclusioni  di  impiego,  anche temporanee, per prodotti fitosanitari
autorizzati;
  Visto  il  decreto  ministeriale  8 agosto  1995, con il quale sono
state  dettate  nuove limitazioni e disposizioni ai fini dell'impiego
del prodotto fitosanitario "Insegar";
  Visto,  in  particolare,  il primo comma del citato decreto, con il
quale  si  dispone  il  divieto  di  usare in agricoltura il prodotto
fitosanitario  "Insegar"  registrato  al  n.  7478  con  decreto  del
25 maggio  1988,  fuori dalle aree specificate con successivo decreto
del Ministro della sanita';
  Visti,  inoltre, il secondo e terzo comma del citato decreto, con i
quali sono state dettate le procedure per l'individuazione delle aree
nelle   quali  il  citato  prodotto  puo'  essere  autorizzato  e  le
condizioni   per   l'autorizzazione   di   detto  impiego  (effettiva
indispensabilita',  assenza  di  allevamenti  di  baco  da  seta e di
coltivazioni  di  gelso  nelle  zone  limitrofe  a  quelle  trattate,
programma  di controllo su impiego e commercializzazione del prodotto
citato);
  Visto  il  decreto ministeriale 1 aprile 1996 con il quale e' stato
consentito   l'impiego   del  prodotto  fitosanitario  "Insegar"  nel
territorio  della  provincia  autonoma  di  Bolzano per la protezione
delle  colture  di  melo,  fermo  restando  il  divieto  su  tutto il
territorio nazionale disposto dal citato decreto 8 agosto 1995;
  Visto  in particolare l'art. 2 del citato decreto 1 aprile 1996 con
il  quale  e'  stato fatto obbligo alla provincia autonoma di Bolzano
di:
    a) provvedere   alla   realizzazione   di  programmi  annuali  di
controllo su impiego e commercializzazione del prodotto fitosanitario
"Insegar"  secondo  gli  indirizzi  riportati  in allegato al decreto
stesso;
    b) comunicare  al  Ministero  della  sanita' i relativi risultati
annuali entro il primo bimestre dell'anno successivo;
  Vista  la  nota datata 28 febbraio 2001 della provincia autonoma di
Bolzano,   ai   sensi  dell'art.  2,  comma  2,  del  citato  decreto
ministeriale  1 aprile 1996, concernente i risultati del programma di
controllo  sull'impiego  e  sul  commercio del prodotto fitosanitario
"Insegar" per l'anno 2000;
  Visto  il parere del 9 maggio 2001 della Commissione consultiva per
i  prodotti  fitosanitari  che,  preso  atto  del  venire  meno della
indispensabilita'  dell'impiego del prodotto fitosanitario "Insegar",
attesa   l'esistenza  sul  mercato  di  validi  prodotti  alternativi
utilizzati  nella  campagna agricola dell'anno 2000, ritiene si debba
procedere   alla  sospensione  per  l'anno  2002  dell'autorizzazione
concessa  per  la  commercializzazione  e impiego del prodotto di cui
trattasi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano;
  Considerato   inoltre  che,  secondo  la  citata  Commissione,  una
eventuale  nuova  richiesta  di  autorizzazione  puo' essere presa in
esame  solo  sulla  base  di  valide  motivazioni  per  l'impiego  da
presentarsi anno per anno;
  Vista  la nota 600.14/5a/49.9/3478 del 25 giugno 2001, con la quale
il  Ministero  ha  comunicato  alla  provincia autonoma di Bolzano le
conclusioni della valutazione tecnica contenute nel citato parere;
  Vista  la  nota  600.14/5a/44.70.1/3770  del  12 luglio 2001 con la
quale  il Ministero ha provveduto a comunicare l'estratto del verbale
della  citata riunione della Commissione consultiva alle associazioni
di categoria delle imprese titolari di registrazioni;
                              Decreta:
  E' sospesa per l'anno 2002 l'efficacia del decreto 1 aprile 1996 di
autorizzazione  della  vendita  e  dell'impiego  del prodotto INSEGAR
registrato  al  n.  7478  con  decreto ministeriale 25 maggio 1988, e
successive  modifiche,  dell'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a.,
nel  territorio della provincia autonoma di Bolzano per la protezione
delle colture di melo.
  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 4 luglio 2002
                                      p. Il direttore generale: Ferri