MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 18 giugno 2002 

Proroga  dell'efficacia  dell'ordinanza  concernente  il  divieto  di
commercializzazione  e  di  pubblicita' di gameti ed embrioni umani e
dell'ordinanza   concernente   il   divieto   di  importazione  e  di
esportazione di gameti o di embrioni umani.
(GU n.162 del 12-7-2002)

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Vista  la propria ordinanza del 5 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale n.
55  del 7 marzo 1997) con la quale, in considerazione tra l'altro del
diffondersi  di  comportamenti anomali e di messaggi pubblicitari non
corretti,  in  mancanza  di  una  specifica  disciplina in materia di
procreazione  medicalmente assistita, e' stato disposto il temporaneo
divieto di ogni forma di remunerazione diretta o indiretta, immediata
o  differita,  in denaro od in qualsiasi altra forma, per la cessione
di  gameti,  embrioni  o, comunque, di materiale genetico, nonche' di
ogni forma di intermediazione commerciale finalizzata a tale cessione
e  di  ogni  altra  forma  di  incitamento  all'offerta  del predetto
materiale e di diffusione di messaggi recanti tale offerta;
  Viste le proprie ordinanze del 4 giugno 1997 (Gazzetta Ufficiale n.
132  del  9 giugno 1997), del 4 settembre 1997 (Gazzetta Ufficiale n.
215  del  15 settembre 1997), del 23 gennaio 1998 (Gazzetta Ufficiale
n. 28 del 4 febbraio 1998), del 30 giugno 1998 (Gazzetta Ufficiale n.
160 dell'11 luglio 1998), del 22 dicembre 1998 (Gazzetta Ufficiale n.
303, del 30 dicembre 1998), del 25 giugno 1999 (Gazzetta Ufficiale n.
154  del  3 luglio 1999), del 22 dicembre 1999 (Gazzetta Ufficiale n.
12  del  17 gennaio  2000), del 22 giugno 2000 (Gazzetta Ufficiale n.
152  del  1 luglio 2000), del 22 dicembre 2000 (Gazzetta Ufficiale n.
28 del 3 febbraio 2001), del 5 giugno 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 166
del  19 luglio  2001)  di  proroga  della  sopracitata  ordinanza del
5 marzo  1997,  nonche'  le  proprie  ordinanze  del  25 giugno  1997
(Gazzetta  Ufficiale n. 150 del 30 giugno 1997) e del 10 ottobre 1997
(Gazzetta  Ufficiale  n.  268  del  17 novembre 1997) di integrazione
della predetta ordinanza 5 marzo 1997;
  Vista  la  propria ordinanza del 25 luglio 2001 (Gazzetta Ufficiale
n. 187 del 13 agosto 2001) con la quale, e' stato disposto, in attesa
di  una  idonea  disciplina  di  livello  legislativo,  il divieto di
importazione e di esportazione di gameti o di embrioni umani;
  Vista  la propria ordinanza del 18 dicembre2001 (Gazzetta Ufficiale
n.  25  del 30 gennaio 2001) di proroga dell'efficacia dell'ordinanza
concernente  il  divieto  di  commercializzazione e di pubblicita' di
gameti  ed  embrioni umani e dell'ordinanza concernente il divieto di
importazione  e  di  esportazione  di  gameti  o di embrioni umani al
30 giugno 2002;
  Considerato   che  la  non  ancora  intervenuta  definizione  della
disciplina  legislativa,  puo'  comportare  situazioni  in  grado  di
estendere in modo incontrollato se non ingannevole i casi di cessione
di  gameti  od altro materiale genetico, determinando seri rischi per
l'integrita'  della  persona  e  piu'  in  generale,  per  la  salute
pubblica;
  Considerato  che  in  ordine  ai  centri tutti, pubblici e privati,
individuati a seguito delle proprie citate ordinanze, emerge comunque
la necessita' di esercitare l'attivita' di controllo e vigilanza;
  Considerato  che  e'  all'esame del Parlamento un testo legislativo
unificato  recante  "Norme  in  materia  di procreazione medicalmente
assistita";
  Considerato  che  e'  all'esame del Parlamento un testo legislativo
recante  "Delega  al Governo in materia di protezione giuridica delle
invenzioni   biotecnologiche",   concernente   il  recepimento  della
direttiva  98/44/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del
6 luglio   1998   sulla   protezione   giuridica   delle   invenzioni
biotecnologiche  (Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee  del
30 luglio   1998,   L   213/13),   ove  e'  previsto  il  divieto  di
utilizzazione di embrioni umani a fini industriali o commerciali;
  Considerato che l'importazione di gameti o di embrioni umani, anche
per  l'incertezza  sull'applicazione delle norme di prevenzione della
trasmissione  dell'HIV/AIDS  e  di  altri  agenti patogeni nonche' di
patologie geneticamente trasmesse, costituisce potenziale rischio per
la salute della donna e del nascituro;
  Considerato il potenziale uso improprio degli embrioni suscettibile
di verificarsi;
  Ravvisata  la  necessita'  di  salvaguardare  ulteriormente la vita
umana   nel   rispetto   delle  indicazioni  riconosciute  a  livello
internazionale;
  Ritenuto  che  sussistono  tuttora le ragioni che hanno determinato
l'adozione  delle  predette  ordinanze,  in  attesa  della disciplina
legislativa in merito;
  Ritenuto,  pertanto,  di  prorogare al 31 dicembre 2002 l'efficacia
dell'ordinanza 5 marzo 1997, nonche' dell'ordinanza 25 luglio 2001;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1.  L'efficacia  delle  disposizioni contenute negli articoli 1 e 2
dell'ordinanza    del    5 marzo    1997,    recante    divieto    di
commercializzazione  e  di pubblicita' di gameti ed embrioni umani o,
comunque,  di  materiale  genetico,  e' prorogata fino al 31 dicembre
2002, fermo restando l'obbligo a carico dei centri pubblici e privati
che  praticano  tecniche  di  procreazione  medicalmente assistita di
inviare  le comunicazioni previste dall'art. 3 dell'ordinanza 5 marzo
1997.
  2. L'efficacia dell'ordinanza 25 luglio 2001, recante il divieto di
importazione  e  di  esportazione  di  gameti  o di embrioni umani e'
prorogata al 31 dicembre 2002.
  La  presente ordinanza verra' trasmessa alla Corte dei conti per la
registrazione  e  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 18 giugno 2002
                                                 Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2002 Ufficio di controllo
preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla  persona  e  dei  beni
culturali, registro n. 5 Salute, foglio n. 264