MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 15 marzo 2002 

Riconoscimento,   in  favore  della  cittadina  comunitaria  prof.ssa
Holmqvist Cecilia Margareta, di titolo di formazione, acquisito nella
Comunita'  europea,  quale  abilitante  all'esercizio in Italia della
professione  di  insegnante,  in  applicazione  della  direttiva  del
Consiglio  delle Comunita' europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e
del  relativo  decreto  legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n.
115.
(GU n.168 del 19-7-2002)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici
  Visti:  la  legge  7 agosto  1990,  n.  241; il decreto legislativo
27 gennaio  1992,  n.  115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297;  il  decreto  ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto
legislativo  30 luglio  1999, n. 300; il decreto del Presidente della
Repubblica  28 dicembre  2000, n. 445; l'art. 4, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del
citato  decreto  legislativo  n.  115, di riconoscimento di titoli di
formazione professionale per l'insegnamento acquisiti nella Comunita'
europea  dalla  cittadina  comunitaria  sotto  indicata,  nonche'  la
documentazione  prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente
ai  requisiti  formali  prescritti  dall'art.  10  del citato decreto
legislativo  n.  115,  relativa  ai  detti,  sottoindicati  titoli di
formazione posseduti dall'interessata;
  Rilevato,  in  base a quanto comprovato da apposita documentazione,
che  il  riconoscimento  e'  richiesto  ai  fini dell'esercizio della
professione  corrispondente  (art.  1,  comma  2,  del citato decreto
legislativo n. 115) a quella cui l'interessata e' abilitata nel Paese
che  ha  rilasciato  i  titoli  (art.  1, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 115);
  Rilevato   che   l'esercizio  della  professione  in  argomento  e'
subordinato,  sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed
art.  2  del  citato  decreto legislativo n. 115), al possesso di una
formazione  comprendente  un  ciclo di studi post-secondari di durata
minima di tre anni;
  Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali
verte   la   formazione  professionale  attestata  dai  titoli;  alle
attivita'  comprese  nella  professione  cui si riferiscono i titoli;
alla conoscenza della lingua italiana;
  Ritenuto,  conformemente  alla  valutazione  espressa  in  sede  di
conferenza  di servizi, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma
4, del citato decreto legislativo n. 115:
    che  sussistono  i presupposti per il riconoscimento atteso che i
titoli   posseduti   dall'interessata   comprovano   una   formazione
professionale  che  per  requisiti, composizione e durata soddisfa le
condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;
    che  il  riconoscimento  non  debba  essere  subordinato a misure
compensative  (art.  6  del citato decreto legislativo n. 115) atteso
che:  la  formazione  professionale attestata dai titoli non verte su
materie   sostanzialmente   diverse   da   quelle  contemplate  nella
formazione  professionale  prescritta  dalla legislazione vigente; la
professione  cui  si  riferisce  il  riconoscimento  dei  titoli  non
comprende attivita' che non esistono nella professione corrispondente
del Paese che ha rilasciato i titoli;
    che   il   riconoscimento   non   debba   essere  subordinato  ad
accertamento   della  conoscenza  della  lingua  italiana  in  quanto
adeguatamente documentata;
                              Decreta:
  1. I seguenti titoli:
    diploma   di  istruzione  superiore:  "Filosofie  magisterexamen"
(Degree  of  master of arts) - diploma accademico di secondo grado in
lingue  con  indirizzo  pedagogico - Universita' di Uppsala - 1 marzo
2000;
    titolo  di  abilitazione all'insegnamento: "Grundskollärarexamen"
(Bachelor  of  education  for  the  compulsory  school)  - diploma di
insegnante    della    scuola    dell'obbligo,    con    orientamento
all'insegnamento  nella  scuola  media  inferiore  -  Universita'  di
Uppsala 1 marzo 2000,
posseduti dalla cittadina comunitaria:
    cognome: Holmqvist;
    nome: Cecilia Margareta;
    nata a: Tolfta (Uppsala) - Svezia;
    il: 25 gennaio 1975;
    nazionalita': svedese,
comprovanti   una   formazione   professionale  al  cui  possesso  la
legislazione  del  Paese  membro  della  Comunita'  europea che li ha
rilasciati  subordina  l'esercizio  della  professione di insegnante,
costituiscono,  per la medesima, ai sensi e per gli effetti di cui al
decreto  legislativo  27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione
all'esercizio  in Italia della professione di docente nelle scuole di
istruzione  secondaria  di primo grado nella classe di concorso: 45/A
"Lingua straniera" - Inglese e tedesco.
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 15 marzo 2002
                                     Il direttore generale: Criscuoli