Situazione del bilancio dello Stato al 31 dicembre 2001.(GU n.172 del 24-7-2002 - Suppl. Ordinario n. 150)
SITUAZIONE DI BILANCIO
(Articolo 4 della Legge 26 luglio 1939, n. 1037)
AL 31 MARZO 2002
AVVERTENZE
L'art. 81 della Costituzione delle Repubblica dispone, fra
l'altro, che con la legge di approvazione del bilancio non si possono
stabilire nuovi tributi e nuove spese, soggiungendo che ogni altra
legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per
farvi fronte.
L'art.12 della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di
alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di
bilancio, dispone che con decreti del Presidente della Repubblica
possono iscriversi in bilancio somme occorrenti per restituire
tributi indebitamente riscossi ovvero tasse e imposte su prodotti che
si esportano, per pagare vincite al lotto, per eseguire pagamenti
relativi al debito pubblico a seguito di operazioni di conversione od
altre analoghe, per integrare assegnazioni relative a stipendi,
pensioni ed altri assegni fissi, per integrare la dotazione del fondo
speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti del conto
capitale nonche' per fronteggiare le esigenze derivanti dalle
disposizioni di cui agii articoli 10, paragrafo 11, e 12, paragrafo
11, del regolamento n. 2891/77 del Consiglio delle Comunita' europee
del 10 dicembre 1977 e successive modificazioni.
Inoltre, l'art. 11 - bis del testo aggiomato della legge 5 agosto
1978, n. 468 recante riforma di alcune norme di contabilita' generale
dello Stato in materia di bilancio, stabilisce che la legge
finanziaria, in apposita norma preveda gli importi dei fondi speciali
destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che
si presuppone siano approvati nel corso degli esercizi finanziari
compresi nel bilancio pluriennale.
Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non
corrispondono ai progetti di legge gia' approvati da un ramo del
Parlamento, di quelli di conto capitale non utilizzate entro l'anno
cui si riferiscono costituiscono economie di bilancio. Nel caso di
spese corrispondenti ad obblighi internazionali, ovvero ad
obbligazioni risultanti dai contratti o dai provvedimenti di cui al
comma 3, lettera h), dell'articolo 11, la copertura finanziaria
prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di
scadenza dell'esercizio a cui si riferisce, purche' il provvedimento
risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro
il termine di scadenza dell'anno successivo.
In tal caso, le nuove o maggiori spese derivanti dal
perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi sono iscritte
nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore i
provvedimenti stessi. Infine, l'articolo 2, 2 comma del dpr n. 469
del 10 novembre 1999 dispone che con decreto del Ministro dei tesoro,
del bilancio e della programmazione economica le somme versate in
entrata dopo il 31 ottobre di ciascun anno finanziario e comunque
entro la chiusura dell'esercizio, siano rassegnate alle
corrispondenti unita' previsionali di base dell'anno successivo.
Cio' premesso, ai fini della consultazione della situazione di
bilancio, modificata in considerazione della nuova struttura prevista
alla legge n. 94 del 3 aprile 1997 e dal decreto legislativo n. 279
del 7 agosto 1997 si fa' presente quanto segue:
a) nella parte dedicata alla gestione di competenza, accanto allo
sviluppo delle previsioni, si riportano gli accertamenti d'entrata
distinti in attivita' ordinaria di gestione e attivita' di
accertamento e controllo e gli impegni di spesa raggruppati per
magroaggregati, a secondo della tipologia di spesa:
b) nella parte relativa alla gestione di cassa e' esposto lo
sviluppo delle relative autorizzazioni;
c) infine, le variazioni alle previsioni iniziali di bilancio
vengono analizzate per tipo di variazione e per provvedimento
distintamente nella fase di competenza e nella fase di cassa.
Gli effettivi incassi e pagamenti avvenuti dall'inizio
dell'esercizio a tutto il mese di dicembre distintamente per
competenza nell'anno finanziario 2001 e residui degli esercizi
precedenti, sono, invece, esposti nel conto riassuntivo del Tesoro.
----> Vedere tabelle da pag. 4 a pag. 73 <----