MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 21 maggio 2002 

Rettifica del decreto ministeriale 18 febbraio 2002, recante "Rinnovo
iscrizione,  cancellazione  e  proroga  della  commercializzazione di
talune  varieta'  di  specie  ortive  iscritte  nel relativo Registro
nazionale".
(GU n.171 del 23-7-2002)

                        IL DIRETTORE GENERALE
per   la  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  e  la  tutela  del
                             consumatore

  Vista   la   legge   25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
dell'attivita'  sementiera  ed  in  particolare l'art. 19 che prevede
l'istituzione,  per  ciascuna  specie  di  coltura,  dei  registri di
varieta'  aventi  lo  scopo  di  permettere  l'identificazione  delle
varieta' stesse;
  Vista  la  legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la
citata  legge  n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che
prevedono  la  suddivisione  dei  registri  di  varieta' di specie di
piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;
  Visto  il  decreto  ministeriale  17 luglio  1976, che istituisce i
registri delle varieta' di specie di piante ortive;
  Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare
della  Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n.
6/1993,   inerenti  la  razionalizzazione  dell'organizzazione  delle
amministrazioni  pubbliche e revisione delle discipline in materia di
pubblico  impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
  Visto  il  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante "Nuove
disposizioni  in  materia  di  organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle  amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
di  lavoro  e  di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  di  Governo  a  norma  dell'art.  11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto  ministeriale  30 marzo  2001  con il quale sono
attribuite, in via provvisoria, la reggenza degli uffici previsti dal
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28 marzo  2000,  n. 450,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 64
del  17 marzo  2001,  relativo  al  regolamento di organizzazione del
Ministero delle politiche agricole e forestali;
  Visto  il  decreto  ministeriale 18 febbraio 2002, recante "Rinnovo
iscrizione,  cancellazione  e  proroga  della  commercializzazione di
talune  varieta'  di  specie  ortive  iscritte  al  relativo Registro
nazionale",  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana  n.  73  del  27 marzo 2002, in particolare l'art. 1, per la
parte relativa all'elenco delle varieta';
  Ritenuta la necessita' di modificare il citato decreto ministeriale
18 febbraio 2002 nella parte sopra citata;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Il   decreto   ministeriale   18 febbraio  2002,  recante  "Rinnovo
iscrizione,  cancellazione  e  proroga  della  commercializzazione di
talune  varieta'  di  specie  ortive  iscritte  al  relativo Registro
nazionale",  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana n. 73 del 27 marzo 2002, e' modificato come segue:
    all'art.  1,  nella  parte relativa all'elenco delle varieta', la
denominazione  della  varieta' "Crarabella", elencata sotto la specie
"Zucchino"   in   corrispondenza   del  "Codice  Sian"  "001890",  e'
rettificata in "Clarabella".
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  all'organo  di  controllo ed
entrera'   in   vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 21 maggio 2002
                                      Il direttore generale: Ambrosio


          Avvertenza:

              Il  presente atto non e' soggetto al visto di controllo
          preventivo  di legittimita' da parte della Corte dei conti,
          ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.