MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 12 luglio 2002 

Definizione  per  l'anno  accademico  2002/2003  del numero dei posti
disponibili  per  le  immatricolazioni  al corso di laurea in scienze
motorie, presso l'Universita' di Padova.
(GU n.175 del 27-7-2002)

    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del
Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca
scientifica;
  Vista  la  legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di
accessi  ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1,
lettera e);
  Visto   il  regolamento  recante  norme  in  materia  di  autonomia
didattica  degli  atenei,  di  cui al decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509;
  Visto  il  decreto direttoriale 3 agosto 2001 con il quale e' stato
approvato  il  regolamento didattico dell'Ateneo di Padova, nel quale
figura, tra l'altro, il corso di laurea in scienze motorie, afferente
alla classe 33;
  Visto  il  decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286  ed,  in
particolare, l'art. 39, comma 5;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 ed, in particolare, l'art. 46;
  Vista  la  nota  in  data 30 maggio 2002 con la quale l'Universita'
degli  studi  di  Padova,  trasmette  la delibera del consiglio della
facolta'  di  medicina  e chirurgia nella seduta dell'11 aprile 2000,
nonche'  la delibera del senato accademico nella seduta del 14 maggio
2002  relative  all'offerta  potenziale  formativa  per  il  corso in
questione;
                              Decreta:
  Per l'anno accademico 2002/2003 il numero dei posti disponibili per
le  immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie, afferente
alla classe 33, dell'Universita' degli studi di Padova e' determinato
in  centoventi per gli studenti comunitari e non comunitari residenti
in  Italia  di  cui  all'art.  39,  comma  5, del decreto legislativo
25 luglio  1998,  n.  286  e  dieci  per  gli studenti non comunitari
residenti all'estero.
  L'ammissione  degli  studenti  e'  disposta  dall'Ateneo secondo le
modalita'  di  cui  all'art.  4,  comma  1,  della  legge n. 264/1999
pubblicizzate nel relativo bando.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 12 luglio 2002
                                                 Il Ministro: Moratti