MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 15 marzo 2002 

Riconoscimento  alla  prof.ssa  Stock  D'Agostino  Gabriele Monika di
titolo di formazione, acquisito nella Comunita' europea, quale titolo
abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.
(GU n.185 del 8-8-2002)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici
  Visti  la  legge  7 agosto  1990,  n.  241;  il decreto legislativo
27 gennaio  1992,  n.  115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297;  il  decreto  ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto
legislativo  30 luglio  1999, n. 300; il decreto del Presidente della
Repubblica  28 dicembre  2000, n. 445; l'art. 4, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del
citato  decreto  legislativo  n.  115, di riconoscimento di titoli di
formazione professionale per l'insegnamento acquisiti nella Comunita'
europea   dalla   cittadina  comunitaria  sottoindicata,  nonche'  la
documentazione  prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente
ai  requisiti  formali  prescritti  dall'art.  10  del citato decreto
legislativo  n.  115,  relativa  ai  detti,  sottoindicati  titoli di
formazione posseduti dall'interessata;
  Rilevato,  in  base a quanto comprovato da apposita documentazione,
che  il  riconoscimento  e'  richiesto  ai  fini dell'esercizio della
professione   corrispondente   (art.   1,  comma  2,  citato  decreto
legislativo n. 115) a quella cui l'interessata e' abilitata nel Paese
che  ha  rilasciato  i  titoli  (art.  1,  comma  1,  citato  decreto
legislativo n. 115);
  Rilevato   che   l'esercizio  della  professione  in  argomento  e'
subordinato,  sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed
art.  2  citato  decreto  legislativo  n.  115),  al  possesso di una
formazione  comprendente  un  ciclo di studi post-secondari di durata
minima di tre anni;
  Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali
verte   la   formazione  professionale  attestata  dai  titoli;  alle
attivita'  comprese  nella  professione  cui si riferiscono i titoli;
alla conoscenza della lingua italiana;
  Ritenuto,  conformemente  alla  valutazione  espressa  in  sede  di
Conferenza  di servizi, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma
4, del citato decreto legislativo n. 115:
    che  sussistono  i presupposti per il riconoscimento atteso che i
titoli,   posseduti   dall'interessata   comprovano   una  formazione
professionale  che  per  requisiti, composizione e durata soddisfa le
condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;
    che  il  riconoscimento  non  debba  essere  subordinato a misure
compensative  (art.  6  del citato decreto legislativo n. 115) atteso
che:  la  formazione  professionale attestata dai titoli non verte su
materie   sostanzialmente   diverse   da   quelle  contemplate  nella
formazione  professionale  prescritta  dalla legislazione vigente; la
professione  cui  si  riferisce  il  riconoscimento  dei  titoli  non
comprende attivita' che non esistono nella professione corrispondente
del Paese che ha rilasciato i titoli;
    che   il   riconoscimento   non   debba   essere  subordinato  ad
accertamento   della  conoscenza  della  lingua  italiana  in  quanto
adeguatamente documentata;
                              Decreta:
  1. I seguenti titoli:
    diploma   di   istruzione  superiore:  "Zeugnis  über  die  Erste
Staatsprüfung  für  das  Lehramt an ffentlichen Schulen", certificato
dalla "Libera Citta' Anseatica di Bremen" - in data 27 marzo 1984;
    titolo  di abilitazione all'insegnamento: "Zeugnis über die Erste
Staatsprüfung  für  das  Lehramt an ffentlichen Schulen", certificato
dalla  "Libera  Citta'  Anseatica  di Bremen" in data 7 gennaio 1987,
abilitante  all'insegnamento  delle  materie  prescelte (insegnamento
musicale e lingua e letteratura francese);
  posseduti dalla cittadina comunitaria:
    cognome: Stock D'Agostino;
    nome: Gabriele Monika;
    nata a: Hannover - Germania;
    il: 9 luglio 1960;
    nazionalita': tedesca;
  comprovanti   una  formazione  professionale  al  cui  possesso  la
legislazione  dal  Paese  membro  della  Comunita'  europea che li ha
rilasciati  subordina  l'esercizio  della  professione di insegnante,
costituiscono,  per la medesima, ai sensi e per gli effetti di cui al
decreto  legislativo  27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione
all'esercizio  in Italia della professione di docente nelle scuole di
istruzione secondaria nelle classi di concorso:
    31/A  "Educazione  musicale negli istituti e scuole di istruzione
secondaria di secondo grado";
    32/A "Educazione musicale nella scuola media";
    45/A "Lingua straniera" - Francese;
    46/A "Lingue e civilta' straniere" - Francese.
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma 15 marzo 2002
                                     Il direttore generale: Criscuoli