AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 4 marzo 2002 

Modifica   del   decreto  ministeriale  23 marzo  1983  e  successive
integrazioni  e  modificazioni  concernente norme di attuazione delle
disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18.
(GU n.177 del 30-7-2002)

                      IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente atto
                              Dispone:
1. Definizioni.
  1.1 Ai sensi del presente provvedimento si intende:
    per  decreto,  il  decreto  ministeriale  23  marzo 1983 e le sue
successive modificazioni;
    per  Stato  membro, uno Stato membro della Comunita' europea o di
uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo.
2. Rinvii.
  2.1  Le  citazioni  dei  preesistenti  uffici  dell'Amministrazione
finanziaria  contenute  nel  decreto si intendono riferite alle nuove
strutture  conseguenti  all'attuazione  del  decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300;
3. Equipollenza.
  3.1 Sono equipollenti:
    a) alle  prove  e  agli  esami  di cui al comma 3 dell'art. 5 del
decreto,  le prove e gli esami eseguiti dalle autorita' competenti di
uno  Stato membro, finalizzate all'accertamento della conformita' del
modello  ai  requisiti  fissati  dal  predetto decreto o ai requisiti
legali  prescritti  nello Stato membro di provenienza, qualora questi
ultimi  assicurino livelli di garanzia fiscale non inferiori a quelli
corrispondenti ai requisiti contemplati dal decreto;
    b) ai  provvedimenti  ministeriali  di approvazione di modello di
misuratori  fiscali  di  cui all'art. 3 del decreto, i certificati di
approvazione di modello e i provvedimenti ad essi analoghi rilasciati
dalle  autorita'  competenti  di  uno  Stato  membro,  per misuratori
conformi  ai  requisiti  legali  prescritti  nello  Stato  membro  di
provenienza,  qualora  risulti  che  gli  anzidetti  requisiti legali
assicurino livelli di garanzia fiscale non inferiori a quelli fissati
dal decreto.;
    c)  ai  misuratori  fiscali gia' sottoposti, ai sensi dell'art. 7
del  decreto, a controllo di conformita' e muniti di bollo fiscale, i
misuratori  per  il  cui modello le autorita' competenti di uno Stato
membro,  abbiano  rilasciato  un provvedimento di approvazione avente
l'equipollenza  contemplata  alla  lettera b) e che inoltre risultino
muniti di marcatura e sigilli di protezione applicati:
      dalle  anzidette  autorita'  per  attestare  la  conformita' ai
requisiti legali dello Stato membro di provenienza;
      dal  fabbricante  che  operi  in  regime di sistema di garanzia
della  qualita', approvato e sorvegliato dalle precitate autorita' ai
fini  della  produzione  di  misuratori  conformi  ai  corrispondenti
provvedimenti di approvazione.
4. Approvazione del modello dei misuratori fiscali.
  4.1  I  commi 1, 2 e 3 dell'art. 4 del decreto sono rispettivamente
sostituiti dai seguenti:
  "1.  Sono  ammessi  alla  procedura  di  approvazione del modello i
produttori   e  gli  importatori  che  garantiscano,  direttamente  o
indirettamente,   l'assistenza   e   la   manutenzione   ordinaria  e
straordinaria degli apparecchi misuratori fiscali.
  2.  L'approvazione  di  cui  al  precedente art. 3 e' rilasciata su
apposita  istanza  indirizzata  all'Agenzia delle entrate - Direzione
centrale   rapporti   con  enti  esterni,  contenente:  gli  elementi
identificativi del produttore o, qualora il produttore non abbia sede
legale nella Comunita', del suo mandatario stabilito nella Comunita',
il  tipo  e  le  caratteristiche  tecniche  dell'apparecchio fiscale,
l'eventuale    denominazione   commerciale,   la   dichiarazione   di
disponibilita' di almeno tre esemplari per l'esecuzione delle prove e
degli esami di cui all'art. 5 successivo, comma 3.
  3.  La  domanda  deve  contenere, inoltre, la dichiarazione che gli
apparecchi  sono  prodotti in serie nel rispetto delle norme vigenti,
l'impegno  alla  fornitura, con carattere di continuita', delle parti
di ricambio e l'assicurazione della conformita' dell'apparecchio alle
vigenti disposizioni".
5. Differimento.
  5.1  Con  appositi  provvedimenti  dell'Agenzia  delle entrate sono
fissati, sentita la commissione di cui all'art. 5 del decreto:
    a) i   requisiti  essenziali  che  i  misuratori  fiscali  devono
rispettare,  anche  ai  fini  del  trasferimento elettronico dei dati
fiscali elaborati e memorizzati a centri stabiliti dall'Agenzia delle
entrate  abrogando  contemporaneamente  le  prescrizioni  tecniche di
dettaglio  e  stabilendo  la  presunzione di conformita' ai requisiti
anzidetti  per  i  misuratori  fiscali  conformi  ad  apposite  norme
regolamentari di dettaglio non cogenti;
    b) le  procedure  della  valutazione della conformita' al modello
approvato  e  ai  requisiti  del  decreto,  alternative all'esame del
modello e al controllo di conformita' previsti dal decreto, adottando
moduli corrispondenti a quelli comunitari dell'esame del tipo e della
dichiarazione  di  conformita'  al  tipo,  basata  sulla verifica del
prodotto o sulla garanzia di qualita' del processo produttivo;
    c) i  criteri  e  le  modalita' della verificazione periodica, da
parte  dei  soggetti  autorizzati,  cui  devono  essere  sottoposti i
misuratori  fiscali  in  servizio  per  accertare il mantenimento nel
tempo   delle   originarie   caratteristiche  tecniche  e  funzionali
fiscalmente  rilevanti,  fermi restando gli obblighi, di cui all'art.
4, comma 1 del decreto come modificato dal presente provvedimento.
    d) ogni  altra  prescrizione  conseguente  alla  nuova disciplina
introdotta  con le prescrizioni di cui alle lettere precedenti, e per
i successivi adeguamenti delle disposizioni sui misuratori fiscali al
progresso tecnologico.
6. Abrogazione e decorrenza.
  6.1  E'  abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile
con quelle di cui ai punti precedenti.
  6.2 Il presente provvedimento entra in vigore il novantesimo giorno
successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Motivazioni.
  Il   presente   provvedimento   riguarda   modifiche   al   decreto
ministeriale 23 marzo 1983 e successive integrazioni e modificazioni,
concernente  norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge
26 gennaio 1983, n. 18.
  Con  dette  modifiche  si  intende ovviare alle censure di vizio di
legittimita', sotto il profilo dell'ostacolo alla libera circolazione
dei   beni,   delle   quali,  a  parere  della  Commissione  europea,
risulterebbero  affette  le  modificande  norme contenute nel decreto
ministeriale  23  marzo  1983, in quanto impongono agli operatori del
settore  degli  adempimenti (l'obbligo di omologazione dei misuratori
fiscali;  l'obbligo  della verifica fisica, l'obbligo dell'osservanza
delle  specifiche  tecniche  analiticamente indicate nell'allegato al
decreto  ministeriale  23 marzo 1983, l'obbligo della predisposizione
di  una  rete  di  assistenza  tecnica, ecc.) che, ancorche' connessi
all'espletamento dei controlli fiscali da parte dell'Amministrazione,
"oltrepassano   quanto  necessario"  per  garantire  l'efficacia  dei
controlli medesimi.
Riferimenti normativi dell'atto.
  Disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto:
    decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e  successive  modificazioni,  concernente la disciplina dell'imposta
sul valore aggiunto.
  Disposizioni relative ai misuratori fiscali:
    legge  26  gennaio 1983, n. 18, concernente l'obbligo da parte di
determinate   categorie   di  contribuenti  dell'imposta  sul  valore
aggiunto  di  rilasciare  uno  scontrino  fiscale  mediante  l'uso di
speciali apparecchi misuratori fiscali;
    decreto  del  Ministro  delle  finanze  23 marzo 1983, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  82  del  24  marzo 1983, e successive
modificazioni  ed  integrazioni, contenente norme di attuazione delle
disposizioni  di  cui  alla  citata  legge  n.  18  del  1983  ed  in
particolare  gli  articoli 4, comma 1, 2 e 3, gli articoli 9, 10 e 11
con i quali sono previsti gli obblighi sopra indicati;
    decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  concernente la
riforma dell'organizzazione del Governo.
  Attribuzioni del direttore dell'Agenzia:
    decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 68 e 73);
    decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.
      Roma, 4 marzo 2002
                                   Il direttore dell'Agenzia: Ferrara