MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 18 luglio 2002 

Definizione  per  l'anno  accademico  2002-2003  del numero dei posti
disponibili    per   le   immatricolazioni   ai   corsi   di   laurea
dell'Universita' di L'Aquila in scienze motorie ed educazione motoria
e sport.
(GU n.181 del 3-8-2002)

                     IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del
Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca
scientifica;
  Vista  la  legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di
accessi  ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1,
lettera e);
  Visto   il  regolamento  recante  norme  in  materia  di  autonomia
didattica  degli  atenei,  di  cui al decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509;
  Visto  il  decreto direttoriale 2 agosto 2001 con il quale e' stato
approvato il nuovo regolamento didattico dell'Universita' degli studi
de  L'Aquila  nel  quale  figura,  tra l'altro, il corso di laurea in
scienze motorie, afferente alla classe 33;
  Visto  il  decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286  ed,  in
particolare, l'art. 39, comma 5;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 ed, in particolare, l'art. 46;
  Vista  la  nota  in  data 12 giugno 2002 con la quale l'Universita'
degli  studi  de L'Aquila trasmette la delibera del senato accademico
nella  seduta  del  30 maggio  2002  relativa  all'offerta potenziale
formativa  per  i  corsi di laurea in scienze motorie e in educazione
motoria e sport;
                              Decreta:
  Per l'anno accademico 2002-2003 il numero dei posti disponibili per
le  immatricolazioni  ai  seguenti  corsi  di laurea dell'Universita'
degli studi de L'Aquila, e' cosi' determinato:
    scienze  motorie,  afferente  alla  classe 33: centoventi per gli
studenti  comunitari  e  non  comunitari  residenti  in Italia di cui
all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e tre per gli studenti non comunitari residenti all'estero;
    educazione  motoria  e sport, afferente alla classe 33: cento per
gli  studenti  comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui
all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e tre per gli studenti non comunitari residenti all'estero.
  L'ammissione  degli  studenti  e'  disposta  dall'Ateneo secondo le
modalita'  di  cui  all'art.  4,  comma  1,  della  legge n. 264/1999
pubblicizzate nel relativo bando.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 18 luglio 2002
                                                 Il Ministro: Moratti