AGENZIA DELLE ENTRATE

DISPOSIZIONE 17 luglio 2002 

Attivazione dell'ufficio di Formia.
(GU n.182 del 5-8-2002)

                            IL DIRETTORE
                     dell'Agenzia delle entrate
  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente atto;
                              Dispone:
1. Attivazione dell'ufficio di Formia.
  1.1.  Alla data del 18 luglio 2002 e' attivato l'ufficio di Formia.
Contestualmente  all'attivazione della nuova struttura sono soppressi
gli  uffici  delle  imposte  dirette e del registro di Formia nonche'
l'ufficio  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  di Latina e la locale
sezione staccata della Direzione regionale.
  1.2.   La   circoscrizione   territoriale  dell'ufficio  di  Formia
comprende i comuni di Campodimele, Castelforte, Fondi, Formia, Gaeta,
Itri,  Lenola,  Minturno,  Monte  San  Biagio,  Ponza,  Santi Cosma e
Damiano, Sperlonga, Spigno Saturnia e Ventotene.
  1.3. Alla data di soppressione dell'ufficio dell'imposta sul valore
aggiunto  di Latina, i compiti gia' svolti da tale ufficio in materia
di  adempimenti connessi al controllo formale delle dichiarazioni IVA
per le annualita' fino al 1996 sono attribuiti all'ufficio locale del
capoluogo.
Motivazioni.
  Il  presente  atto dispone l'attivazione dell'ufficio di Formia. Il
nuovo  ufficio  assorbe  le  competenze dei preesistenti uffici delle
imposte  dirette,  dell'IVA,  del  registro  e della sezione staccata
della Direzione regionale.
  Vengono  quindi  soppressi  gli  uffici delle imposte dirette e del
registro   di   Formia,  che  hanno  la  circoscrizione  territoriale
coincidente  con  quella  del nuovo ufficio locale, nonche' l'ufficio
dell'imposta  sul  valore  aggiunto  di  Latina  e  la locale sezione
staccata  regionale,  in  quanto l'attivazione dell'ufficio di Formia
completa l'attivazione degli uffici locali di quella provincia.
  Viene  poi stabilita una disciplina transitoria per gli adempimenti
conseguenti  al  controllo  formale  delle  dichiarazioni  IVA per le
annualita'  fino al 1996. Trattandosi di adempimenti ormai residuali,
si  e'  ritenuto opportuno non frazionarne l'esecuzione tra i diversi
uffici locali, e questo sia per evitare diseconomie nell'utilizzo del
personale  adibito  a  tale attivita', sia per consentire agli uffici
locali  di nuova attivazione di operare senza carichi arretrati nello
specifico settore.
Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.
  Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
    decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 300 (art. 66; art. 67,
comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a);
    statuto  dell'Agenzia  delle  entrate  (art.  5, comma 1; art. 6,
comma 1);
    regolamento  di  amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art,
2, comma 1; art. 5, comma 4).
  Competenze   ed   organizzazione   interna   degli   uffici  locali
dell'Agenzia delle entrate:
    regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 5
e art. 7, comma 3).
    Roma, 17 luglio 2002
                                                Il direttore: Ferrara