MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 luglio 2002 

Concessione  del  trattamento straordinario di integrazione salariale
per  concordato  preventivo, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei
lavoratori   dipendenti   della   S.p.a.  Cedit,  unita'  di  Modena,
Pontecorvo, Roccasecca e Sassuolo. (Decreto n. 31292).
(GU n.187 del 10-8-2002)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                    degli ammortizzatori sociali
                 e degli incentivi alla occupazione

  Vista  la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art. 7, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Vista   l'istanza   presentata  dal  commissario  giudiziale  della
societa'  Cedit  S.p.a.,  con la quale viene richiesta la concessione
del  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale ai sensi
dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi
dal  lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 18 dicembre
2001,  data di presentazione al tribunale della domanda di ammissione
al concordato preventivo cessio bonorum;
  Visto  il  decreto n. 1/2002 del 25 marzo 2002 emesso dal tribunale
di  Cassino  (Frosinone)  con  il quale e' stata dichiarata aperta la
procedura  di  concordato  preventivo  cessio  bonorum della suddetta
societa';
  Acquisito il prescritto parere;
  Ritenuto,  ai  sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 236/1993,
di  poter  autorizzare  il  predetto  trattamento solo a far data dal
decreto  del  tribunale  di  Cassino, di ammissione alla procedura di
concordato preventivo cessio bonorum;
                              Decreta:
  Per  le  motivazioni  in  premessa  esplicitate  e'  autorizzata la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale  limitatamente  al periodo dal 25 marzo 2002 al 17 dicembre
2002  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla Cedit S.p.a., sede
legale  in  Modena,  unita'  di  Modena,  per un massimo di 17 unita'
lavorative; Sassuolo (Modena), per un massimo di 3 unita' lavorative;
Roccasecca  (Frosinone),  per  un  massimo  di  81 unita' lavorative;
Pontecorvo (Frosinone), per un massimo di 9 unita' lavorative.
  L'Istituto  nazionale  per  la  previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
  L'Istituto nazionale per la previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Avverso    il    presente    provvedimento   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale   o   ricorso   straordinario   al  Presidente  della
Repubblica  entro,  rispettivamente,  sessanta  o  centoventi  giorni
decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento medesimo.
    Roma, 9 luglio 2002
                                       Il direttore generale: Achille