MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 giugno 2002 

Proroga   della   concessione   del   trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale  per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-ter,
in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. Dea, unita' di
Guarcino e Subiaco. (Decreto n. 31190).
(GU n.187 del 10-8-2002)

       IL DIRETTORE GENERALE .br, degli ammortizzatori sociali
                 e degli incentivi alla occupazione

  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  7, comma 10-ter, della legge 19 luglio 1993, n. 236,
di  conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148;
  Visto l'art. 4, comma 34, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  il  decreto  legislativo  8  luglio 1999, n. 270, recante la
nuova  disciplina  dell'amministrazione  straordinaria  delle  grandi
imprese  in  stato  di  insolvenza a norma dell'art. 1 della legge 30
luglio 1998, n. 274;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 218 del 10
giugno 2000;
  Viste,  in  particolare,  le disposizioni di cui al titolo II ed al
titolo  III  del  sopra richiamato decreto legislativo, concernente i
procedimenti,  gli  organi  e  gli effetti connessi, rispettivamente,
alla  dichiarazione  dello  stato di insolvenza e all'ammissione alla
procedura    di    amministrazione   straordinaria,   delle   imprese
destinatarie della sopra citata nuova disciplina;
  Vista  la  nota  12  giugno  2000,  della  Direzione generale della
previdenza e assistenza sociale, con la quale si e' ritenuto di poter
applicare  il  gia'  richiamato  art. 7, comma 10-ter, della legge n.
236/1993, durante il periodo intercorrente tra la dichiarazione dello
stato  di  insolvenza dell'impresa e la sua ammissione alla procedura
di amministrazione straordinaria;
  Vista  la  sentenza  n.  9  in  data  7 marzo 2001, con la quale il
tribunale  di  Frosinone  ha  dichiarato lo stato di insolvenza della
S.p.a. Dea;
  Visto il decreto del sopra citato tribunale, in data 2 maggio 2001,
con   il   quale   e'   stata   dichiarata  aperta  la  procedura  di
amministrazione straordinaria per la predetta societa';
  Visto  il  decreto  in  data  25  maggio  2001  del  Ministro delle
attivita'  produttive  di  nomina,  ai sensi dell'art. 38 del decreto
legislativo n. 270/1999, del commissario straordinario nella predetta
procedura;
  Visto  il  decreto del Ministero delle attivita' produttive in data
29  ottobre  2001  con il quale e' stata autorizzata l'esecuzione del
programma presentato dal commissario straordinario fino al 28 ottobre
2002;
  Vista  l'istanza  presentata  dal  commissario  straordinario della
societa' in questione, con la quale viene richiesta la corresponsione
del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei
lavoratori  sospesi  o  lavoranti  ad orario ridotto dipendenti dalla
stessa socleta', a decorrere dal 17 aprile 2002;
  Visto  il  decreto  direttoriale  n. 30192 del 1 agosto 2001 con il
quale  e'  stato  concesso il predetto trattamento a decorrere dal 17
aprile 2001;
  Visto il prescritto parere;
  Ritenuta  la  necessita'  di  prorogare  il predetto trattamento, i
sensi del citato art. 7, comma 10-ter, legge n. 236/1993;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. Dea, sede in
Guarcino  (Frosinone), unita' in Guarcino (Frosinone), per un massimo
di  180  unita'  lavorative;  Subiaco  (Roma),  per un massimo di 102
unita'  lavorative  e' prorogata, ai sensi dell'art. 7, comma 10-ter,
della   legge   n.   236/1993,   la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal  17 aprile 2002 al 28
ottobre 2002.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 18 giugno 2002
                                       Il direttore generale: Achille