BANCA D'ITALIA

DISPOSIZIONE 22 luglio 2002 

Provvedimento   di   modifica   della   disciplina  del  fondo  della
liquidazione.
(GU n.184 del 7-8-2002)

                           IL GOVERNATORE

  Visto  l'art.  69, commi 2 e 3, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58;
  Ravvisata  la  necessita',  ai  fini  del  contenimento del rischio
sistemico,  di  assicurare la garanzia della liquidazione anche per i
contratti  aventi  a  oggetto  certificates, quote di fondi comuni di
investimento  aperti  e azioni delle SICAV, ammessi alle negoziazioni
in Borsa e nel Nuovo mercato;
  D'intesa con la Commissione nazionale per le societa' e la borsa;
                              Dispone:
  1.  Il provvedimento 16 giugno 1999, che disciplina l'istituzione e
il   funzionamento  del  fondo  di  garanzia  della  liquidazione  e'
modificato come segue.
  Nel  preambolo,  il  periodo  "Ravvisata la necessita', ai fini del
contenimento  del  rischio sistemico, di assicurare la garanzia della
liquidazione  dei  contratti  aventi  a  oggetto azioni, obbligazioni
convertibili,  warrant, covered warrant e certificati rappresentativi
di quote di fondi mobiliari e immobiliari chiusi, negoziati anche nei
mercati di nuova istituzione;" e' sostituito dal seguente:
    "Ravvisata  la  necessita',  ai fini del contenimento del rischio
sistemico,   di   assicurare   la  garanzia  della  liquidazione  dei
contratti,  conclusi  anche  al  di  fuori dei mercati regolamentati,
aventi  a oggetto azioni, obbligazioni convertibili, warrant, covered
warrant,  certificates  e quote o azioni di organismi di investimento
collettivo  del  risparmio,  ammessi alle negoziazioni in Borsa o nel
Nuovo Mercato;".
  Il comma 1 dell'art. 1 e' sostituito dal seguente:
    "E'  istituito  un fondo di garanzia della liquidazione destinato
esclusivamente  a  garantire il buon fine della compensazione e della
liquidazione  dei  contratti  aventi  ad oggetto azioni, obbligazioni
convertibili, warrant, covered warrant, certificates e quote o azioni
di  organismi  di  investimento collettivo del risparmio ammessi alle
negoziazioni  in  Borsa  o  nel  Nuovo mercato, fatta eccezione per i
contratti  di  cui  all'art.  6,  lettera  d)  del Regolamento Consob
approvato  con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998 aventi scadenza
superiore a tre giorni o prezzi che si discostano in misura superiore
al  10  per  cento  da  quelli  ufficiali  rilevati  nel  mercato  di
riferimento  e  per  i  contratti  di  riporto  accesi  il  giorno di
liquidazione nel quale si verifica l'inadempimento.".
  La lettera b) del comma 4 dell'art. 3 e' sostituita dalla seguente:
    "subentra  nella  posizione  contrattuale  dell'inadempiente  nei
contratti  di riporto da questi accesi nella liquidazione nella quale
si  verifica  l'inadempimento  e  nei  contratti  di  cui all'art. 6,
lettera  d)  del  Regolamento Consob approvato con delibera 11768 del
23 dicembre  1998 aventi scadenza superiore a tre giorni o prezzi che
si discostano in misura superiore al 10 per cento da quelli ufficiali
rilevati nel mercato di riferimento;".
  Il  presente  provvedimento  entra in vigore il giorno successivo a
quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    Roma, 22 luglio 2002
                                                Il Governatore: Fazio